Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




lunedì 27 dicembre 2010

Architetti e ingegneri: dal 1 gennaio i nuovi contributi Inarcassa


Sono tanti i cambiamenti impressi al sistema contributivo previdenziale degli architetti e degli ingegneri, scaturiti dalla riforma siglata, dai rispettivi delegati, e varata con decreto interministeriale il 5 marzo scorso.
Pur nella consapevolezza del lavoro svolto da Inarcassa per portare a conoscenza degli associati le nuove soglie contributive e tutte le novità del sistema, cercheremo di riassumerle brevemente in questo post.

Contributo Integrativo

L’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%. Questo è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini IVA per l’anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente, può, cioè, essere addebitato in fattura al cliente. Il professionista, cioè, addebiterà 4% sul compenso a titolo di contributo assistenziale e previdenziale.
Contributo minimo. Il contributo integrativo minimo, a decorrere dal primo gennaio, sarà comunque di € 360,00. Per i nuovi iscritti e per il periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni, il contributo minimo si riduce a 1/3, fermo restando l’integrale obbligo di versamento di quanto addebitato alla clientela (se superiore).
N.B. Il contributo integrativo NON è dovuto nelle prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società tra professionisti. Non è dovuto, ugualmente, nelle prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo è sempre dovuto qualora la società o l’associazione è il cliente finale.

Contributo Soggettivo.

Rivisto al rialzo anche il contributo soggettivo obbligatorio, pari per il 2010 al:
- 10% per redditi fino alla soglia di € 80.850,00;
- 3% per la quota di reddito che supera tale soglia.
Contributo Soggettivo Minimo. Come per il contributo integrativo, anche in questo caso è prevista una soglia minima, che per il 2010 è individuata in € 2400,00.
Resta ferma per i nuovi iscritti e per il periodo in cui valgono le agevolazioni la riduzione di tale importo ad 1/3, mentre, in caso si ricada nell’aliquota calcolata in percentuale, essa è ridotta al 5%.


Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

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venerdì 24 dicembre 2010

Sereno Natale a tutti i lettori e i loro cari!


martedì 21 dicembre 2010

Le targhe dei professionisti e l'imposta sulla pubblicità


Qualche settimana fa è stata pubblicata la Sentenza n. 16722/2010, che sembra finalmente risolvere, una volta per tutte, l’annosa questione riguardante le tasse sulle targhe dei professionisti.
Pensando di fare cosa gradita, si pubblica, anche sul nostro blog un estratto al fine di rendere edotta la categoria "professionisti" su una questione che ha spesso provocato abusi da parte degli Uffici comunali. Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto, che le targhe professionali non sono soggette all’imposta sulla pubblicità ma, alle stesse, va riconosciuta l’esenzione prevista per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di servizi.
Se la targa esposta all'esterno dello studio professionale non contiene messaggi promozionali ma unicamente i nomi, l’attività svolta ed il luogo dello studio, non va assoggettata all’imposta.

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Il D.Lgs. 507/1993 stabilisce, che i messaggi pubblicitari diffusi nell’ambito di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, vanno assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità. La misura dell'imposta varia a seconda della tipologia e delle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato, della localizzazione del messaggio e della durata dell'esposizione. Il decreto prevede alcune ipotesi di esenzione dal tributo. In particolare, sono esenti da imposta le targhe:
 con superficie inferiore ai 300 cm2;
 ad esposizione obbligatoria per disposizione di legge o regolamento (ambulatori medici, studi notarili, farmacie), se di superficie non superiore a 500 cm2;
 qualificabili come “insegne di esercizio”.

L’ESENZIONE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO
Per “insegna di esercizio” è da intendersi una scritta, anche luminosa, in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.
Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono e di superficie complessiva non superiore a 5 m2 non sono soggette a imposta.
Se la superficie complessiva dell’insegna supera il limite di 5 m2, l’imposta va corrisposta sull’intera superficie.
L’esplicito richiamo normativo alle “insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi” ha prodotto alcune problematiche di natura interpretativa. Si è infatti posto il problema se tale ipotesi di esenzione potesse essere applicabile anche alle targhe dei professionisti, la cui attività non è riconducibile alla produzione di servizi (ossia, a un’attività qualificabile come imprenditoriale) ma integra, piuttosto, una prestazione di servizi.
Sul punto era intervenuta una Circolare, la n. 3/2002 MEF, con la quale si era precisato che le targhe dei professionisti possono rientrare nella definizione di esonero in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge un’attività economica. La questione, tuttavia, era rimasta assai dibattuta, tra parte della giurisprudenza che si era indirizzata verso una lettura restrittiva della norma, e prassi ministeriale, propensa per un’interpretazione estensiva.
A dirimere la questione è quindi giunta la Sentenza n. 16722/2010 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria. La pronuncia della Cassazione prende avvio da un avviso di accertamento emesso nei confronti di professionisti (nella specie, avvocati) i cui nominativi comparivano su una targa adiacente al portone d'ingresso dello studio professionale, riportante, oltre ai nominativi, la specifica dell'attività esercitata e l'ubicazione dello studio, senza altre connotazioni o peculiarità.
Il concessionario per la riscossione aveva proceduto al recupero d’imposta ritenendo che la targa professionale non potesse fruire dell’esimente riconosciuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi.
Le motivazioni addotte dal concessionario erano state ritenute valide dai giudici di merito che sia in primo, sia in secondo grado, avevano confermato la legittimità dell'atto impositivo.
La disputa è quindi giunta innanzi alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto inammissibile che i professionisti possano essere soggetti ad un regime fiscale differenziato e più gravoso rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica.
In particolare, dopo aver riconosciuto che la norma di esenzione sembrerebbe trovare applicazione per le sole attività degli imprenditori, la Corte ha precisato che secondo consolidata giurisprudenza comunitaria, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
In tale ottica, anche l’attività svolta dai professionisti costituisce un’impresa e, pertanto, l'esclusione dall'ambito applicativo dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio deve essere riconosciuta anche per le targhe degli studi professionali.
In conclusione, pare utile evidenziare gli elementi dell’insegna che possono fruire dell’esenzione dall’imposta di pubblicità ai sensi dell’art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 507/1993:
 nominativo del professionista o dello studio;
 tipologia e descrizione dell'attività esercitata;
 marchi dei servizi offerti.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti
Studio Li Gioi
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lunedì 13 dicembre 2010

ENTRO IL 27 DICEMBRE IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2010.
L’adempimento interessa la generalità dei contribuenti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione, sotto qualunque forma giuridica.
Ai fini del calcolo dell’acconto, sono previste tre diverse metodologie, tra loro alternative.

COME SI DETERMINA L’ACCONTO IVA
La normativa IVA prevede tre diverse metodologie di calcolo, tra loro alternative:
 metodo storico
 metodo previsionale
 metodo delle operazioni effettuate.

Tra questi il contribuente può utilizzare quella che gli consente di versare
l’importo minore.

Con il metodo storico l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente. La base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’IVA a debito (acconto IVA 2009 + saldo IVA a debito 2009).

Con il metodo delle operazioni effettuate si versa il 100% dell’imposta a debito come risultante dalla liquidazione straordinaria al 20
dicembre 2010 riferita all'ultimo periodo di liquidazione periodica.

Con il metodo previsionale, invece, si versa l’88% di quello che si presume sarà il debito risultante per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili) o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso (contribuenti trimestrali), al netto dell’eventuale eccedenza a credito riportata dal mese o trimestre precedente.



Il versamento dell’acconto non è dovuto nei seguenti casi:
 inizio dell’attività nel corso del 2010;
 base di riferimento a credito (storico 2009 o presunto 2010);
 cessazione dell’attività entro il 30.9.2010 (contribuenti trimestrali);
 cessazione dell’attività entro il 30.11.2010 (contribuenti mensili);
 soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
 soggetti che operano in particolari regimi d’imposta (nuove iniziative, contribuenti minimi);
 soggetti che sono usciti dal regime dei minimi e delle nuove iniziative con decorrenza 2010;
 produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, c. 6, DPR 633/1972;
 soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, c. 6, DPR 633/1972;
 società e associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario ex Legge 398/1991.

domenica 5 dicembre 2010

Gli omaggi di Natale. Disciplina fiscale


Con l’approssimarsi delle festività natalizie ritorna d’attualità la problematica fiscale attinente gli omaggi destinati alla clientela ed ai propri dipendenti. Pensando di fare cosa utile esaminiamo in questa mail il relativo trattamento contabile e fiscale.
Fiscalmente, l’acquisto di beni e servizi finalizzato alla cessione gratuita a terzi rientra nel genus delle “spese di rappresentanza” ossia, come precisato nella C.M. 328/E/1997, tra le spese sostenute “(…) per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l’acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio.”
Le novità recate dalla Legge Finanziaria 2008 alla disciplina fiscale delle spese di rappresentanza (individuazione di specifici criteri di qualificazione e introduzione di un limite quantitativo di deducibilità in luogo di quello forfetario) riguardano esclusivamente il reddito d’impresa e, pertanto, non sono applicabili ai professionisti. Si evidenzia, tuttavia, che la CM 34/E/2009 ha precisato come l’inquadramento generale di tali spese, fornito dall’art. 108, c. 2, TUIR, e dal DM 19.11.2008, assume rilevanza anche per i professionisti, almeno per quanto concerne l’individuazione delle spese che possono essere qualificate come di rappresentanza. Pare quindi opportuno riepilogare i criteri che qualificano una spesa come “spesa di rappresentanza”.
Il DM 19.11.2008 individua nella “gratuità” la caratteristica essenziale delle spese di rappresentanza e richiede che tali spese siano:
1) sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
2) ragionevoli in funzione dell’obbiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici
economici;
3) coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.

TRATTAMENTO IRPEF

Come previsto dall’art. 54, c. 5, TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito del professionista nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (a prescindere dal valore unitario dei beni omaggio).
In particolare, rientrano, in ogni caso, tra le spese de quo i costi sostenuti per l’acquisto di:
 oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali;
 beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.
Gli OMAGGI ALLA CLIENTELA sono dunque deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (a prescindere dal valore unitario). Il limite dell’1% va sempre commisurato ai compensi effettivamente percepiti e dichiarati nel mod. UNICO, non è quindi possibile prendere a riferimento quanto nominalmente fatturato.

ES.1. Un avvocato omaggia un proprio cliente di una bottiglia di spumante del valore di € 20 più IVA € 4. Per l’annualità 2010 il professionista presenta compensi per € 30.000. L’omaggio risulta totalmente deducibile poiché il valore dello stesso risulta inferiore all’1% dei compensi: 30.000 x 1% = 300 ( € 20 < € 300). In base al disposto letterale dell’art. 54, TUIR, parrebbero rientrare nel novero delle spese di rappresentanza tutti i costi sostenuti dal professionista quando destinati ad una successiva cessione a titolo gratuito. Si ritiene, tuttavia, che assuma rilevanza anche il requisito dell’inerenza (come del resto suggerisce l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 34/E/2009). Dunque, ai fini della deducibilità, occorre che il sostenimento di tali oneri sia inerente rispetto all’attività professionale esercitata e, quindi, direttamente o indirettamente, correlato ai compensi percepiti o che si presume (fondatamente) di percepire. Ne risulta, ad esempio, che eventuali spese manifestamente sostenute a favore di familiari od amici, non rientrano nel novero delle spese di rappresentanza e sono quindi da considerarsi indeducibili dal reddito professionale.
OMAGGI AI DIPENDENTI (ASPETTI IRPEF)
Pur nel silenzio della norma, si ritiene che le liberalità a favore dei lavoratori dipendenti rientrino tra le spese per prestazioni di lavoro. Di conseguenza, il costo sostenuto per l’acquisto di tali beni è interamente deducibile dal reddito. Si ritiene, dunque, che gli OMAGGI AI DIPENDENTI siano interamente deducibili (se qualificate quali prestazioni di lavoro dipendente). Tuttavia, una parte, invero minoritaria, della dottrina, sostiene che gli omaggi ai dipendenti del professionista, rientrino comunque tra le spese di rappresentanza (con deducibilità limitata all’1% dei compensi percepiti). La ratio di tale posizione è data dal fatto che tra le disposizioni concernenti la determinazione del reddito di lavoro autonomo non è rinvenibile una disposizione analoga a quella prevista dal TUIR per gli esercenti imprese commerciali (art. 95, c. 1, TUIR) ove si afferma che tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente si comprendono anche quelle in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti.
TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL DIPENDENTE L’incertezza di trattamento, può portare alla conseguenza che gli omaggi erogati ai dipendenti possono produrre effetti fiscali “indesiderati” in capo agli stessi. Infatti, ai sensi dell’art. 51, TUIR, le erogazioni liberali concesse:
 in denaro, concorrono sempre (indipendentemente dal loro ammontare) alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono, quindi, assoggettate a tassazione;
 in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi), non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta. Per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate tutte le (analoghe) erogazioni corrisposte allo stesso dipendente durante l’anno. Dunque, affinché il destinatario della cessione gratuita non si veda tassare l’omaggio in busta paga, occorre rimanere al di sotto della soglia limite di € 258,23. Ad esempio, un cesto natalizio del valore globale di € 250 non concorre a formare reddito in capo al dipendente.
TRATTAMENTO IVA
La disciplina IVA delle spese di rappresentanza è contenuta nell’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), DPR 633/1972, in base al quale l’imposta corrisposta per l’acquisto dei beni da destinare ad omaggio, risulta totalmente indetraibile, salvo che per gli omaggi di costo non superiore a € 25,82.
Riassumendo:
OMAGGI DI COSTO SUPERIORE A € 25,82 IVA indetraibile OMAGGI DI COSTO NON SUPERIORE A € 25,82 IVA detraibile L’art. 19-bis1, c. 1, lett. f), DPR 633/1972, prevede che l’imposta pagata per l’acquisto di alimenti e bevande risulti completamente indetraibile. Tuttavia, la CM 54/E/2001, ha precisato che tale limitazione non trova applicazione per l’acquisto di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 25,82, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali va applicata la disposizione di cui alla lettera h) dello stesso art. 19-bis1 in materia di spese di rappresentanza. Se l’omaggio è costituito da più beni contenuti in un’unica confezione di costo complessivo superiore a € 25,82, è opportuno tenere conto del costo dell’intera confezione, considerando indetraibile l’IVA, anche se il costo dei singoli beni costituenti la confezione è singolarmente inferiore a tale limite.
ES.2. Un avvocato omaggia un proprio cliente di un cesto natalizio composto da: una bottiglia di spumante del valore di € 15, un panettone del valore di € 9, una confezione di torrone del valore di € 13. Nonostante i singoli beni abbiano un valore non superiore a € 25,82, l’intera confezione ha un valore complessivo di € 37 e, pertanto, la relativa IVA risulta indetraibile. L’IVA corrisposta per l’acquisto delle prestazioni di servizi risulta, invece, totalmente indetraibile a prescindere dal relativo costo (l’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), DPR 633/1972, infatti, non contempla alcun riferimento alle prestazioni di servizi).
ES.3. Un avvocato omaggia un proprio cliente di un trattamento di bellezza presso una beauty farm del costo di € 25 più IVA € 5. Il costo della prestazione è deducibile nel limite dell’1% dei compensi percepiti, la relativa IVA è, invece, totalmente indetraibile.
OMAGGI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA indetraibile
LA (SUCCESSIVA) CESSIONE GRATUITA L’art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972, considera non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni: 1) per i quali non sia stata detratta l’imposta all’atto dell’acquisto, ovvero, 2) non oggetto dell’attività (dell’impresa) se di costo unitario non superiore a € 25,82. Dunque, le regole per la cessione gratuita dei beni omaggio possono essere così sintetizzate:  se il costo unitario del bene supera € 25,82, l’imposta relativa agli acquisti non è detraibile e la successiva cessione gratuita costituisce un’operazione non soggetta a IVA ex art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972;  se il costo unitario del bene non supera (ossia, è pari o inferiore a € 25,82) l’imposta relativa agli acquisti, è detraibile e la successiva cessione gratuita costituisce un’operazione non soggetta a IVA ex art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972. Si evidenzia, tuttavia, che parte della dottrina considera sempre soggette a IVA le cessioni gratuite dei professionisti qualora, all’atto dell’acquisto, venga operata la detrazione IVA. Tale orientamento trova riferimento nell’interpretazione letterale dell’art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972, ove viene enunciata l’esclusione da imposta per le cessioni gratuite di beni non oggetto “dell’attività propria dell’impresa”. L’esplicito riferimento all’attività di impresa parrebbe quindi escludere i professionisti dalla disposizione. Aderendo a tale interpretazione (a parere di chi scrive eccessivamente prudenziale) è comunque possibile escludere da imposta la successiva cessione gratuita, rinunciando alla detrazione IVA all’atto dell’acquisto del bene. Differentemente, l’imposta può essere assolta dal professionista con emissione di autofattura, fattura (con o senza rivalsa dell’IVA) o con la tenuta del c.d. registro degli omaggi. OMAGGI AI DIPENDENTI (ASPETTI IVA) Gli acquisti di beni da destinare ad omaggio dei dipendenti non possiedono la connessione strumentale con l’attività del professionista per poter esser inquadrati tra le spese di rappresentanza. L’IVA relativa a tali beni risulta pertanto completamente indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’arte o professione, a prescindere dal costo sostenuto.
OMAGGI AI DIPENDENTI IVA indetraibile La successiva cessione gratuita è quindi esclusa da IVA e non richiede l’emissione di alcun documento fiscale. TRATTAMENTO IRAP Le spese di rappresentanza risultano deducibili con le stesse limitazioni previste ai fini IRPEF (deducibilità limitata all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta). OMAGGI AI DIPENDENTI (ASPETTI IRAP) Ai fini IRAP le spese de quo rientrano tra i “costi per il personale” e, pertanto, risultano completamente indeducibili.
OMAGGI AI DIPENDENTI interamente indeducibili (se qualificate quali prestazioni di lavoro dipendente) Qualora si intenda collocare tali costi nella species delle spese di rappresentanza, la deducibilità è invece limitata all’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. BREVI CONCLUSIONI In conclusione si raccomanda di predisporre e conservare idonea documentazione tesa a certificare l’ammontare della spesa sostenuta e, soprattutto, a dimostrare l’inerenza della spesa all’attività esercitata (approntando, ad esempio, un dettagliato elenco dei destinatari degli omaggi).

venerdì 3 dicembre 2010



Per contrastare le c.d. “case fantasma”, il D. L. n. 78/2010 riscrive completamente la disciplina sulla casa e impone di regolarizzare la posizione catastale degli immobili. In particolare, entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali su immobili sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, se gli immobili non risultano dichiarati in Catasto o se a seguito di interventi edilizi sull’immobile, i titolari non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione.
La regolarizzazione catastale è all’attenzione dei proprietari immobiliari, che affidano l’incarico ad un tecnico professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, geometri, periti edili o agrari, il quale provvederà a aggiornare la mappa catastale e predisporre la denuncia al Catasto dei fabbricati. Dopo la denuncia, l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente richiederà il pagamento della sanzione per ritardata denuncia (€ 300, ridotti a € 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento).
Scaduto il termine del 31 dicembre 2010 senza che vi sia stata la denuncia al Catasto, l’Agenzia del Territorio interverrà per surroga provvedendo ad attribuire essa stessa una rendita catastale presunta ed a svolgere le opportune attività di accertamento.
Con l’.

REGOLARIZZAZIONE DELLE “CASE FANTASMA”

LE NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2010 (art. 19, commi 8 e 9, D.L. n. 78/2010)
Entro il 31.12.2010, i titolari di diritti reali su:
• immobili che non risultano dichiarati in Catasto e presenti negli appositi elenchi pubblicati in G.U. dall’Agenzia del Territorio dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 ;
• immobili già censiti, ma oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato un incremento di consistenza ovvero una variazione di destinazione d’uso non dichiarati in Catasto;
sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.

I FABBRICATI EX-RURALI E NON DICHIARATI IN CATASTO
Il D.L. n. 262/2006 aveva previsto un’operazione straordinaria di controllo da parte dell’Agenzia del Territorio in collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) volta ad individuare:
• i fabbricati iscritti al Catasto terreni ma che avevano perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
• i fabbricati che non risultavano dichiarati al Catasto edilizio urbano.
A seguito di questa operazione, sono emersi oltre 2 milioni di costruzioni non dichiarate al Catasto.

L’ITER PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE • I soggetti interessati a regolarizzare la propria posizione al Catasto dovranno incaricare un tecnico professionista il quale provvederà a:
 aggiornare la mappa catastale, utilizzando il programma Pregeo fornito dall’Agenzia del Territorio;
 predisporre la denuncia al Catasto dei fabbricati, utilizzando il programma Docfa, nel quale dovrà inserire i dati alfanumerici e geometrici delle planimetrie che rappresentano l’unità principale e le sue pertinenze;
• dopo la denuncia, l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente richiederà il pagamento della sanzione per ritardata denuncia, che sarà pari a € 300, ridotti a € 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento;
• scaduto il termine del 31.12.2010, l’Agenzia del Territorio provvederà ad attribuire una rendita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento.

EFFETTI FISCALI DELLA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE Il titolare del diritto reale sull’immobile dovrà regolarizzare la proprio posizione fiscale (Irpef e Ici se dovuta) del periodo pregresso, non oltre però i 5 anni:
• dalla data di costruzione dell’edificio, nel caso di immobile non dichiarato al Catasto;
• dalla data di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, nel caso di immobile in cui sono state effettuate variazioni di consistenza o destinazione.

venerdì 26 novembre 2010

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO


Nel corso degli anni la detrazione IRPEF del 36-41% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata costantemente oggetto di proroga attraverso Leggi Finanziarie, nonché di modifiche relative sia agli interventi agevolabili sia al limite massimo detraibile. L’agevolazione è stata prorogata per la prima volta dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010, poi dalla Finanziaria 2009 per un ulteriore anno (fino al 2011) ed infine dalla Finanziaria 2010 che ne ha stabilito la validità fino al 2012.
Possono fruire della detrazione del 36% tutti i soggetti passivi IRPEF, anche non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, ovvero:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• l’inquilino o il comodatario ;
• i soci di cooperative divise e indivise;
• i soci delle società di persone;
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e quindi le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
• la realizzazione di interventi di:
 manutenzione ordinaria ;
 manutenzione straordinaria ;
 restauro e risanamento conservativo ;
 ristrutturazione edilizia ;
eseguiti sulle “parti comuni di edifici residenziali”;
• la realizzazione di interventi di:
 manutenzione straordinaria;
 restauro e risanamento conservativo;
 ristrutturazione edilizia;
eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute) e sulle loro pertinenze.
Nel corso degli anni, con la proroga dell’agevolazione, sono stati ampliati gli ambiti di applicazione della stessa, permettendo la detraibilità anche in relazione ad altri interventi agevolabili. In particolare, a partire dall’anno 2002 e fino al 2006 ed a decorrere dal 2008 e fino all’anno 2012, tra gli interventi agevolabili rientrano anche la ristrutturazione di interi fabbricati, eseguita da:
• imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
• cooperative edilizie;
a condizione che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Tra le spese per le quali compete la detrazione del 36%, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, rientrano le spese per:
• progettazione lavori e altre prestazioni professionali connesse;
• acquisto materiali ed esecuzione lavori;
• relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti, perizie e sopraluoghi;
• IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• oneri di urbanizzazione;
• altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e adempimenti stabiliti dal Regolamento di attuazione degli interventi agevolati ;
• la messa in regola degli edifici ai sensi della legge n. 46/1990, per gli impianti elettrici e delle norme UNICIG per gli impianti a metano.
Come funziona la detrazione?
. I soggetti IRPEF hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. È necessario ricordare che la detraibilità segue il criterio di cassa, per cui possono essere detratte nell’anno d’imposta solo le spese realmente sostenute nell’anno stesso.
La detrazione è consentita per un importo massimo di spesa pari a € 48.000 per unità abitativa e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Se, tuttavia, il contribuente ha:
• un’età non inferiore a 75 anni: può optare per una ripartizione in 5 rate.
• un’età non inferiore a 80 anni: può optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali.
L’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
Comunicazioni
A differenza di quanto avviene per la detrazione del 55%, per fruire della detrazione del 36% è necessario inviare con raccomandata, una comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara . A tale modello devono essere allegati:
• la copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali o in mancanza la fotocopia della domanda di accatastamento;
• la copia delle ricevute di pagamento dell’ICI relativa agli anni precedenti, se dovuta;
• la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali;
• la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, da parte del proprietario, nell’ipotesi in cui gli stessi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, i soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio una comunicazione, con raccomandata A.R., contenente le seguenti informazioni:
• data di inizio dell’intervento di recupero;
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.
Oltre all’invio delle comunicazioni preventive al Centro Operativo di Pescara e all’Azienda Sanitaria Locale, il contribuente che intende usufruire della detrazione del 36% è tenuto ad osservare ulteriori adempimenti, ossia:
• pagare le spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
• conservare i documenti attestanti il sostenimento delle spese (fatture e/o ricevute fiscali), con separata indicazione delle spese relative alla manodopera, nonché della documentazione amministrativa necessaria per l’esecuzione dell’intervento;
• trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione abbiano superato il limite di € 51.645,69.
Divieto di cumulo con altri benefici
La legge Finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione IRPEF del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici e sostengono le spese fino al 31.12.2010. Come chiarito, infatti, dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

. COME VA APPLICATA L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA? Per tutti gli interventi di recupero edilizio a prevalente destinazione abitativa è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota Iva del 10% è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Cause di decadenza
. Il contribuente perde il diritto alla detrazione del 36% in questi casi:
• mancata o tardiva trasmissione della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
• mancanza,nella comunicazione al Centro Operativo di Pescara,degli allegati previsti;
• mancata trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori, sottoscritta dal soggetto abilitato, per le opere di importo superiore ai 51.645,69 Euro;
• mancata preventiva comunicazione all’ASL della data di inizio lavori;
• mancata conservazione ed esibizione, su richiesta degli uffici, dei documenti comprovanti il sostenimento delle spese agevolabili;
• violazione degli obblighi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e degli obblighi contributivi;
• effettuazione dei pagamenti con modalità diversa dal bonifico bancario o postale;
• mancata esposizione in fattura del costo della manodopera.
Errori sanabili
. L’Agenzia delle entrate, con diversi interventi, ha chiarito che non comportano la decadenza dell’agevolazione del 36%, i seguenti errori:
• la mancata indicazione, nel bonifico bancario, della Legge n. 449/1997;
• l’utilizzo, come modalità di pagamento, del bonifico on-line;
• la mancata indicazione, nel bonifico, di alcuni elementi quali, ad esempio, il riferimento normativo dell’agevolazione, il codice fiscale del soggetto ordinante, la partita Iva del soggetto beneficiario.
In ogni caso, tali dati dovranno essere tempestivamente comunicati alla banca, che provvederà all’invio degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

RIEPILOGO
DETRAZIONE DEL 36%
SOGGETTI INTERESSATI • Soggetti passivi IRPEF, sia residenti che non residenti in Italia, che possiedono o detengono l’immobile sul quale è effettuato l’intervento;
• Familiari conviventi dei soggetti IRPEF che hanno sostenuto le spese, così come risultanti dall’intestazione delle fatture e dei bonifici bancari relativi ai pagamenti.

OGGETTO DEGLI INTERVENTI • unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;
• interi fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013.

FINALITÀ DEGLI INTERVENTI • manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti sulle “parti comuni di edifici residenziali”;
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali.

ADEMPIMENTI • trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata:
 comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori;
 copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia;
 i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
 copia delle ricevute di pagamento dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) relativa agli anni precedenti, se dovuta;
 per gli interventi effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
• trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione abbiano superato il limite di € 51.645,69.

DOCUMENTI DA CONSERVARE • la copia della comunicazione di inizio lavori (corredata dei relativi allegati) e delle ricevuta postale della raccomandata spedita al Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori;
• le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
• le ricevute del bonifico bancario o postale a favore dell’impresa che ha eseguito i lavori;
• le quietanze di pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione.

lunedì 22 novembre 2010

Il versamento degli acconti di novembre per le persone fisiche e per le società di persone


Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della 2a o unica rata d’acconto 2010 che riguarda la quasi totalità dei contribuenti. Il calcolo dell’acconto può avvenire in base a due metodi: il metodo storico e il metodo previsionale.
La presente, vuole essere una scheda informativa che riepiloga le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF ed IRAP per persone fisiche e società di persone.

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ACCONTO 2010

METODO STORICO Il metodo storico prende come base l’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, infatti, l’ammontare dell’acconto 2010 è pari al 99% dell’importo esposto:
• a rigo RN34 “Differenza” del mod. UNICO 2010 PF;
• a rigo IR22 “Totale imposta” del mod. IRAP 2010.
Nel caso in cui l’importo indicato in tali righi sia:
• non superiore a € 51,65, l’acconto non va effettuato;
• superiore a € 51,65 ma inferiore a € 260,11, il versamento dell’acconto va effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2010;
• superiore a € 260,11, il versamento dell’acconto va effettuato in 2 rate pari a:
 39,6% (40% del 99%) di rigo RN34 o IR22 entro il 16.06.2010 / 06.07.2010 (16.07 / 05.08.2010 con la maggiorazione dello 0,40%);
 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2010.
Per determinare l'ammontare da versare:
• va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante da UNICO 2010 o dal modello IRAP 2010. Ad esempio, se il mod. UNICO 2010 PF a rigo RN43 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto;
• il risultato finale della dichiarazione non è determinante per definire se l’acconto è dovuto o meno, in quanto, anche in presenza di un saldo a credito, può comunque essere dovuto il versamento degli acconti.
Infine, per la determinazione dell’acconto IRPEF dei soci di società di persone, l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2009, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 239/96.

METODO PREVISIONALE Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2010. In altre parole, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento;
• la scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento tramite il ravvedimento operoso.

ESONERI Sono esclusi dall’obbligo di versamento:
• soggetti che hanno evidenziato nel rigo RN34 del modello Unico 2010 un importo non superiore a € 51,65;
• soggetti che percepiscono nel 2010, per la prima volta, redditi assoggettati ad IRPEF, mancando la base storica di commisurazione;
• soggetti che non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009;
• soggetti che vantavano, in relazione al periodo d’imposta 2009, crediti IRPEF superiori all’importo degli acconti, destinati all’abbattimento di questi ultimi;
• soggetti falliti;
• eredi che presenteranno la dichiarazione dei redditi di un defunto nel corso del 2010;
• contribuenti che presumono di non dovere versare alcuna imposta oppure di versare un’imposta pari ad un importo non superiore al € 51,65.

CONTRIBUENTI MINIMI I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dal 2010:
 sono tenuti alla determinazione dell’acconto IRPEF 2010 senza considerare l’adesione al regime dei minimi, ossia senza considerare che non sarà dovuta l’IRPEF, ma l’imposta sostitutiva del 20%;
 l’unica modalità di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso al regime è il metodo storico ;
 sono legittimati a non versare l’acconto IRAP 2010;
• i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi dal 2008 o 2009:
 sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro CM, in quanto agli stessi “si applicano ... tutte le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”;
 i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo storico devono fare riferimento a quanto esposto a rigo CM14 “Differenza” del mod. UNICO 2010 PF ed applicare le regole previste per i soggetti IRPEF;
• i soggetti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi dal 2010, applicando in tale anno il regime ordinario, in mancanza di specifiche disposizioni, dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di versamento degli acconti (sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate);
• se il regime dei minimi è adottato da un’impresa familiare, l’acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa. In particolare, per l’anno di accesso al regime :
 il titolare deve sommare al proprio acconto, determinato con il metodo storico, il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare. Tale quota è determinata in proporzione all’incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;
 i collaboratori familiari determinano il proprio acconto in base alla quota di imposta riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione, utilizzando sia il metodo storico che quello previsionale.

DETASSAZIONE TREMONTI TER PER GLI INVESTIMENTI 2010 L’agevolazione “Tremonti-ter” di cui al D.L. n. 78/2009 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti.
Per i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo previsionale, ciò comporta la necessità di “quantificare” il reddito che sarà conseguito nel 2010 e, quindi, la relativa imposta senza tener conto della detassazione derivante dagli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2010 – 30.06.2010.

DETASSAZIONE AUMENTI DI CAPITALE È possibile tener conto degli effetti dalla detassazione a favore delle società di persone che nel 2010 (dal 01.01.2010 e fino al 05.02.2010) hanno effettuato la capitalizzazione della società attraverso l’aumento del capitale sociale perfezionato da persone fisiche. In tal caso l’effetto della capitalizzazione si riflette sulla determinazione dell’acconto dovuto dalla società ai fini IRAP e dai singoli soci ai fini IRPEF.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO 2010 Il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione con il mod. F24, utilizzando il canale telematico per i titolari di partita IVA. I relativi codici tributo sono:
• 4034 per l’acconto IRPEF;
• 3813 per l’acconto IRAP;
• 1799 per l’acconto dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
COMPENSAZIONE Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:
• verticale, utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, credito IRPEF 2009 con acconto IRPEF 2010) senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
• orizzontale, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010) con la necessità di presentare il mod. F24.

REGIME SANZIONATORIO • Eventuali carenti o omessi versamenti saranno puniti con la sanzione del 30%, ridotta al 10% se si aderisce all’invito bonario dell’amministrazione;
• il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso:
 applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
o 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
o 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, ovvero entro il 30.09.2011;
 versando l’importo dovuto e gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’1%.

martedì 16 novembre 2010

Ultimi giorni per il premio alle imprese agricole condotte da giovani


Scade il 22 Novembre p.v. il bando indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il fine di promuovere l’imprenditoria agricola giovanile. L’iniziativa, si inserisce all’interno di una serie di misure già sperimentate, volte a far emergere le attività imprenditoriali di successo ed i modelli di impresa replicabili su tutto il territorio nazionale.


Il fine è quello di selezionare circa 15 imprese agricole, condotte da giovani, a cui sarà assegnato un premio sotto forma di contributo per la partecipazione dell’imprenditore (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre, fiere, viaggi, affitti di stand e pubblicazioni, che in un periodo come questo, in cui si lamenta la scarsità di azioni della politica agricola regionale e locale, può risultare particolarmente utile quale azione di rilancio del nostro territorio.


Il bando è aperto a giovani titolari di imprese agricole che svolgono attività di impresa sul territorio italiano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto;
• Età inferiore ai quarant’anni al momento della presentazione della domanda.


Non possono presentare la propria candidatura i titolari di imprese considerate in difficoltà e i vincitori delle precedenti edizioni del medesimo premio bandite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il premio sotto forma di contributo per le spese elencate in precedenza non potrà superare il limite massimo di 26.600 € e sarà erogato come servizio agevolato e non comporterà pagamenti diretti in denaro all’imprenditore. Le attività oggetto del contributo dovranno essere svolte entro tre anni dalla data di comunicazione di ammissione al contributo.


La graduatoria degli ammessi sarà formata attraverso l’attribuzione di punteggi diversi, per un massimo di 100 punti, secondo la seguente ripartizione:
1. partecipazione a sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, nazionale o privatistica (a titolo esemplificativo: DOC, DOCG, DOP, IGP, Reg. (CE) 834/07, Global Gap, I.F.S., ecc.) : max 25 punti;
2. capacità di trasferire i risultati della propria partecipazione alle attività finanziate con il contributo ministeriale al comparto di appartenenza: max 15 punti;
3. capacità di sviluppare contatti commerciali anche con l’estero: max 20 punti;
4. dimostrazione di aver posto in essere azioni compatibili con le nuove sfide della politica agricola comune, di cui all’art. 1 comma 3) <<>> del Reg. (CE) 74/2009, con particolare riferimento al rispetto dell’ambiente, alla conservazione degli habitat naturali, alla valorizzazione del paesaggio, al miglioramento delle pratiche agronomiche, al mantenimento del benessere degli animali, al minor consumo di energia ecc..: max punti 20;
5. dimostrazione di aver conseguito nell’ultimo triennio un progressivo miglioramento dei risultati economici: max punti 20.
A parità di punteggio sarà utilizzato, poi, il criterio di priorità della minore età del titolare dell’azienda o del legale rappresentante in caso di società.
Ulteriori informazioni sul sito del MIPAAF

venerdì 12 novembre 2010

ACCESSI DEL FISCO PRESSO LO STUDIO: CONOSCERE PER SAPERSI DIFENDERE

La verifica tributaria pur determinando (spesso) l’insorgenza di rilevanti passività fiscali per il soggetto verificato, potrebbe non trasformarsi in evento traumatico se si conoscessero alcune regole basilari che ne governano lo svolgimento e se il contribuente fosse stato “preparato” preliminarmente: avesse, cioè, appreso le metodologie di controllo seguite dagli organi accertatori ed acquisito la conoscenza dei propri diritti.
Sotto tale profilo, pur nella consapevolezza della limitazione di una informativa di questo genere, proponiamo un breve excursus sulle modalità seguite dai verificatori che accedono nello studio per i controlli fiscali.

Presenza del professionista. Trattandosi di controllo presso la sede di un’attività professionale, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all’art. 52 co.1, del D.p.r. 633/con riferimento alla presenza in studio del professionista o di un suo delegato.
Sotto questo profilo l’accesso sarà programmato con modalità ed in ore tali da farlo svolgere in coincidenza della presenza del professionista nello studio, sfruttando in pieno l’ effetto “sorpresa” per quanto attiene al reperimento e all’acquisizione di documentazione extracontabile rilevante ai fini del controllo (corrispondenza, agende, appunti informali, ecc.).

Autorizzazione Giudiziaria. E’ obbligatoria qualora l’attività professionale si svolga presso i locali destinati anche ad abitazione.
La stessa è richiesta qualora venga opposto il segreto professionale da parte del professionista.

Luoghi di esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui dall’attività preparatoria emerga l’esistenza di una o più strutture in cui il contribuente esercita l’attività, l’accesso in tali locali verrà eseguito in stretta successione temporale in tutti i luoghi individuati in cui il medesimo abbia materiale disponibilità o nei quali conservi la documentazione relativa alla propria attività.

Scritture contabili. Andrà verificata la regolarità estrinseca delle scritture contabili, la cui non corretta tenuta potrebbe giustificare l’obbligo di denuncia penale.

Elementi oggetto di controllo prioritario:

Libri contabili
. Libri e registri obbligatori, fatture attive e passive, estratti conto corrente bancari

Fascicoli clienti, agende, appunti, e-mail. Relazioni, elaborati, progetti: al fine di conoscere l’indirizzo specifico dell’attività svolta dal professionista e la tipologia di clientela (imprese, privati, enti pubblici)

Assicurazioni e bollette. Assicurazioni professionali, consumi energetici, utenze telefoniche, collegamenti a banche dati
Beni strumentali. Esistenti o rilevabili dai documenti di acquisto, e tutta l’attrezzatura per lo svolgimento dell’attività presente in sede. Importante è poi controllare che i beni strumentali siano stati indicati correttamente negli appositi modelli di comunicazione dei dati per l’applicazione degli studi di settore, in quanto il contribuente potrebbe manipolarne il contenuto al fine di raggiungere la congruità richiesta dallo specifico studio.

Software. La presenza di software per svolgere attività specifiche e la mancata fatturazione di quel tipo di attività può far presumere la presenza di compensi in nero.
Si ricorda che la presenza di software non originali configura il reato previsto dall’art. 171 ter della l. 633/1941

Identificazione del personale esistente:

Rilevazione iniziale. La rilevazione del personale è effettuata con tempestività al momento dell'accesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed all'esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato collaborazione con particolare riferimento ai periodi di imposta oggetto di verifica.

Interviste (per un corretto controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro). Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare interviste individuali ad ogni soggetto.

Oggetto dell’intervista. Dati identificativi del lavoratore: codice fiscale, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento (ove esibito), tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato,co.co.co., co.co.pro., titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi, ecc. Ancora: qualifica del lavoratore, retribuzione/compenso percepito. Prima, durante e dopo l'intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile l'effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.

Documenti obbligatori:

Esibizione. Terminate le interviste i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l'esibizione, ove obbligatori:
- delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della legge 296/2006, i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale ubicata la sede di lavoro;
- il libro unico del lavoro (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dall'anno d'imposta 2009);
- la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l'impiego di lavoratori/collaboratori.

Controllo delle spese:
Principio di inerenza. Considerata la rilevazione del reddito di categoria (compensi meno le spese) è ovvio che nel corso del controllo i verificatori facciano una particolare attenzione alla corretta deduzione dei costi sostenuti sulla base del principio di inerenza.

Ricostruzione del volume d’affari. Gli elementi negativi di reddito (costi) sono esaminati non solo per un controllo analitico della contabilità, ma anche in caso di ricostruzione indiretta del volume d’affari in quanto essi sono un forte indicatore del livello quantitativo/qualitativo della tipologia di incarichi svolti dallo studio.
Eventuali ingiustificate sproporzioni rispetto ai compensi dichiarati possono costituire l’indizio di una omessa fatturazione.

Altri indizi e riscontri. Caratteristiche della clientela. Le caratteristiche reddituali della clientela costituiscono un primo elemento che può assumere rilevanza in via sussidiaria.

Prelievi personali ridotti. Anche l’analisi dei prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari ed il riscontro di un ammontare degli stessi modesto – attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie – potrebbe confermare l’esistenza di ricavi sottratti all’imposizione.

Tenore di vita. E’ essenziale effettuare un’analisi della capacità di spesa del contribuente, identificando l’esistenza di beni acquisiti a patrimonio e ogni altra manifestazione di ricchezza:
- possesso di beni immobili;
- possesso di autovetture;
- acquisto di titoli;
- spese per viaggi, crociere, scuole private, ecc.;
- spese di assicurazioni, ecc.
In sostanza si tratta di collegare il tenore di vita del professionista con le sue dichiarazioni fiscali: le contraddizioni che emergono anche se non permettono di individuare in maniera specifica i compensi percepiti ma non dichiarati, possono essere elementi da considerare per controlli più approfonditi

Accertamento sintetico. In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38 co. 4, D.P.R. 600/1973, nei confronti del professionista e/o gli associati.

Indagini finanziarie. Richiesta al contribuente. Viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società di Poste Italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società fiduciarie.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

Richiesta diretta di dati e documenti. Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Dir. Reg. dell’A.E., dati, notizie, e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi, direttamente a banche, Poste, ecc.

Intestatari di comodo. L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (INTERPOSIZIONE DEL SOGGETTO TERZO) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.

lunedì 1 novembre 2010

Tornano gli incentivi






Da mercoledì 3 novembre torneranno gli incentivi per l'acquisto di motorini, cappe, forni, lavastoviglie, cucine, elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, gru per l’edilizia, pompe di calore, motori fuoribordo per la nautica, scafi da diporto, rimorchi, macchine agricole, abitazioni, etc. (per la misura completa delle agevolazioni guarda il post del 23 marzo 2010).

È il risultato del decreto firmato la settimana scorsa dal ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, che sblocca i 110 milioni di fondi rimasti inutilizzati sui 300 totali stanziati dal decreto incentivi (Dl 40/2010, poi convertito dalla legge 73/2010).
Cambia il metodo di utilizzo. Finora ognuno dei dieci settori incentivati ha avuto il proprio plafond di risorse. Tuttavia, mentre alcuni comparti hanno bruciato in poco tempo i fondi disponibili – come è successo con i motocicli - altri hanno registrato un andamento lentissimo: emblematico il caso degli inverter e dei motori ad alta efficienza industriale, per i quali al 18 ottobre risultava utilizzato solo lo 0,21% dei 10 milioni stanziati. Ma anche gli immobili ad alta efficienza energetica hanno deluso le attese (26% dei 60 milioni previsti) così come le gru a torre per l'edilizia (16% dei 40 milioni). Da qui la scelta del ministero, che ha fatto confluire tutte le risorse residue in un unico fondo, dal quale – a partire dal 3 novembre – potranno pescare tutti i settori. Il risultato immediato è una "riapertura" degli incentivi per i tre comparti che avevano esaurito il proprio plafond: motorini, nautica e macchine agricole. Ma anche i settori che stavano per finire i fondi avranno nuovi margini di intervento: succederà con la banda larga (per cui era già stato utilizzato il 97% delle risorse) e forse anche per le cucine (al 90% di utilizzo).

Tempi e procedure. Non cambieranno, invece, né i requisiti per ottenere gli incentivi, né le procedure. Per i motorini, quindi, continuerà a essere agevolato l'acquisto dei modelli fino a 400 cc o fino a 70 kw in categoria "Euro 3" e dei modelli elettrici e ibridi. Allo stesso modo, gli incentivi per la nautica continueranno a riguardare motori fuoribordo e stampi per scafi da diporto. Fino al 1° novembre tutto proseguirà secondo le regole attuali. Martedì 2 novembre, invece, il sistema tecnico verrà messo a punto e il sito non sarà operativo per le fasi di autenticazione e prenotazione di nuovi incentivi, ma solo per le attività di consultazione e informazione a rivenditori e consumatori. Quindi, dal 3 novembre, sarà possibile effettuare le prenotazioni a valere sul nuovo, unico fondo da 110 milioni.

La corsa ai bonus. Si scatenerà perciò una "gara" tra gli incentivi, e quelli più richiesti eroderanno le risorse per gli altri. In primavera, i motorini hanno bruciato più di 10 dei 12 milioni stanziati in tre settimane. La nautica ha superato quota 12 milioni in due settimane, ma poi ci ha messo due mesi per esaurire tutto il plafond di 20 milioni. Le macchine agricole, invece, hanno sfruttato 16 dei 20 milioni in un mese. Resta da vedere come andrà questa volta, ricordando che potranno beneficiare dei bonus per l'acquisto anche le cucine componibili e gli elettrodomestici. Due categorie che non hanno azzerato la dotazione iniziale, ma che finora hanno sfruttato quasi 90 milioni di incentivi.
E' stato chiarito, inoltre, che per beneficiare degli incentivi, nei settori:
- Elettrodomestici
- Cucine
- Motocicli
- Abitazioni
- Banda larga
è possibile beneficiare degli incentivi nella misura di una sola richiesta per ogni soggetto e per ogni tipologia di prodotto (es: 1 lavastoviglie, un forno ed un motociclo per lo stesso acquirente; non è possibile beneficiare degli incentivi per l'acquisto ad esempio di 2 lavastoviglie, 2 motorini ecc.).

Per i settori:
- Efficienza energetica industriale
- Gru a torre per l'edilizia
- Macchine agricole e movimento terra
- Nautica
- Rimorchi
si può beneficiare degli incentivi senza limiti nel numero delle richieste di contributo. Resta inteso che si applicano i limiti vigenti in materia di aiuti di Stato ("de minimis").

domenica 31 ottobre 2010

Ultimi mesi per usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico





La Finanziaria 2007 aveva introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. L’agevolazione è stata poi prorogata dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010. A differenza della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, prorogate fino al 2012, la detrazione del 55% sul risparmio energetico dovrebbe scadere quest’anno.
Di conseguenza, sono detraibili nella misura del 55% solo le spese “sostenute” dal 2007 al 2010, e non oltre tale periodo d’imposta. Per individuare il periodo di sostenimento della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche ed i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese. Per le persone fisiche e i lavoratori autonomi, quindi, la detrazione IRPEF del 55% potrà essere fruita per tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario entro il 31.12.2010, anche se riguardano lavori ancora da eseguire. Per le imprese, invece, il sostenimento della spesa si ha, per i beni mobili alla data di consegna o della spedizione, mentre per le prestazioni di servizi alla data della loro ultimazione.
In entrambi i casi, non è rilevante la data della fine dei lavori, i quali possono terminare anche dopo il 31.12.2010. In questo caso, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010 con un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011, utilizzando il modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia del 6 maggio 2009.

QUADRO NORMATIVO
• Finanziaria 2007: possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
• Finanziaria 2008: proroga per tutto il triennio 2008-2010.
Di conseguenza, sono detraibili nella misura del 55% solo le spese “sostenute” dal 2007 al 2010, e non oltre tale periodo d’imposta.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO L’agevolazione spetta, in particolare, a:
• le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici);
• i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
Gli interventi agevolabili sono quelli:
• eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
• finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, ovvero:
 la riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria;
 gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi;
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

ADEMPIMENTI Il contribuente che non è titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale in data non successiva al 31.12.2010. Dal bonifico devono risultare:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
In sostanza, si può fruire dell’agevolazione del 55% anche se i lavori verranno terminati dopo il 2010, purché le spese siano “sostenute” entro il 31.12.2010.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
• per i beni mobili acquistati, la data della loro posa in opera (ovvero della loro istallazione) che non deve essere successiva al 31.12.2010;
• per le prestazioni di servizi, la data di ultimazione della prestazione che non deve essere successiva al 31.12.2010.

LAVORI TERMINATI DOPO IL 2010 Il contribuente che termina i lavori dopo il 31.12.2010, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, inviando un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011 . A tal fine, il contribuente deve utilizzare l’apposito modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009.
La comunicazione non deve essere presentata se:
• i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta (iniziati e conclusi nel 2010);
• in quel periodo d’imposta non sono state sostenute spese.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione:
• non causa la decadenza dall’agevolazione per il contribuente;
• sono applicabili, tuttavia, le sanzioni previste dalle norme tributarie per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.

DOCUMENTI DA ACQUISIRE Il contribuente deve avere acquisito:
• la fattura, nella quale sia indicato separatamente il costo della manodopera;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
• l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo ), i soggetti interessati devono trasmettere all’ENEA telematicamente:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha concesso, in caso di errori od omissioni presenti in una scheda informativa già inviata, la possibilità di correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori:
• inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa poteva essere portata in detrazione.
Per i contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la Risoluzione 44/E del 27 maggio 2010 affermando che essi potevano comunque beneficiare della detrazione all’interno del mod. 730/2010 anche per le spese che non risultavano dalla scheda informativa originaria, a condizione che:
• venisse presentata ai soggetti che prestavano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• venisse effettuato l’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea (ovvero entro l’11 ottobre 2010).

venerdì 24 settembre 2010

Scatta il bonus assunzionale: 5000 € dalla Regione Sicilia per l'emersione del lavoro Nero


E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 28 maggio 2010, un avviso rientrante nell'ambito dell'azione di sistema "Welfare To work" per le politiche di reimpiego.
La misura in questione è rivolta ai datori di lavoro che manifestano l'interesse ad assumere o a convertire un rapporto di lavoro a tempo determinato, in lavoro a tempo indeterminato entro il 31 ottobre 2010, purchè i lavoratori rientrino nelle seguenti categorie:
- donne (tutte le età);
- giovani fino a 29 anni;
- uomini con età superiore ai 50 anni.
Per ognuna delle categorie sopra citate è previsto il riconoscimento di un bonus massimo di 5000€.
A disposizione della misura agevolativa sono state previsti fondi per 2,3 milioni di euro disponibili fino ad esaurimento (salva la possibilità di proroga).
La partecipazione è subordinata ad una procedura a sportello. Dunque, saranno ammesse al beneficio le domande presentate entro il 31 ottobre 2010 p.v. seguendo una graduatoria redatta secondo l'ordine di spedizione (fa fede il timbro postale).
Ovvio che, per poter accedere al beneficio, il datore dovrà dimostrare di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, rispettare la normativa in materia di sicurezza e legislazione di lavoro in generale.
Le imprese interessate, inoltre, non devono avere fatto ricorso, negli ultimi 6 mesi:
- alla Cassa Integrazione Guadagni;
- a procedure di mobilità;
- licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo;
per le medesime tipologie di attività.
Le domande di adesione dovranno essere depositate fisicamente ai centri provinciali per l'impiego corredata di tutta la documentazione richiesta.
Misura di politica economica che si va a sommare ad altri interventi previsti negli ultimi anni in un territorio come il nostro, dove il tasso di disoccupazione e di lavoro nero è ai massimi livelli della penisola.
Si spera possa incentivare davvero la regolare assunzione e favorire l'emersione, piuttosto che servire a far risparmiare i soliti "furbetti".
Li Gioi Giovanni

venerdì 25 giugno 2010

Quando non è il galateo ma i Tribunali a dettare il savoir faire‏


Ovviamente ci scherziamo un po’ su, (anche se da scherzare c’è effettivamente poco), ma dopo la brutta figura ieri della nostra nazionale, è pure lecito.

Pare che ormai in caso di scatto d’ira, prima di apostrofare malamente il nostro interlocutore o chi ci abbia inflitto uno sgarbo, più che alla regole dettate dalla buona educazione e del galateo, dovremmo stare attenti alle massime di Tribunali e Supreme Corti, per non rischiare di dover andare a dare spiegazioni davanti ai magistrati.
Ma la cosa non è semplice, poichè diventa ogni giorno più difficile districarsi tra ciò che è lecito dire e cosa non lo è, e dato che le varie sentenze non fanno altro che confermare il vecchio adagio che la legge è sì uguale per tutti..ma tutti siamo uguali in modo diverso.

Ed allora scatta la punizione per l’ espressione offensiva pronunciata in un ufficio pubblico da una dipendente verso un superiore gerarchico (sentenza fresca fresca), l’offesa del superiore verso il subordinato (2009) o, ancora, dal carabiniere che dà dello “strxxo” all’automobilista fermato a circolare in automobile senza patente.
Al contrario, invece, pare potersi dare del “bugiardo” in aula di Tribunale ad un consulente ed allo stesso tempo si può dire “non fare il Napoletano”. Si può dare del “deficiente” e si può anche dire “non rompere i "Cxxxxxxi” in una lite tra studenti.
Ma attenzione, non usate mai questi ultimi “attributi” per far scendere dall’auto chi vi ha tamponato, perché in quel caso potreste essere condannati … ma solo se non scende!
Dunque, pensate che potrebbe essere condannato l’uomo politico che prende per “C” la metà della nazione intera che non lo vota?

http://www.youtube.com/watch?v=Shre4CMbigI

martedì 22 giugno 2010

Progetti di Bike sharing, contributi pubblici ai Comuni (che fanno orecchie da mercante!)


Il ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, con tutte le buone intenzioni, ha pubblicato qualche mese fa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il bando “Bike sharing e fonti rinnovabili”.

Il bando è rivolto alla riduzione delle emissioni nocive attraverso la realizzazione di progetti di bike sharing associati a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili ed in particolare pensiline fotovoltaiche.

Associato alla misura in questione sono ammissibili interventi integrativi come la realizzazione di piste ciclabili dotate di punti di controllo via webcam, costruzione di parcheggi riservati alle biciclette, fornitura di biciclette elettriche a pedalata assistita e iniziative di informazione sulle energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Il progetto è rivolto ai comuni che presenteranno fino al 16/10/2010 un progetto in sinergia con altre misure di mobilità sostenibile, cantierabile e congruo al quadro delle indicazioni richieste dal bando.
Saranno co-finanziate fino all’80% delle spese sostenute per progetti da €50.000 e €500.000 e la gestione del sistema sarà di esclusiva pertinenza del comune.
Ovviamente, l'occasione è ghiottissima per quei comuni le cui amministrazioni hanno fatto del verde, dell'energia pulita e della mobilità sostenibile il loro cavallo di battaglia.
Per tutti gli altri passerà inosservato.
Io sono di Avola (Siracusa) e quando leggo che Pozzallo ha già presentato il suo progetto ed altri comuni della provincia di Ragusa si stanno muovendo nello stesso senso e che a Parigi tutto questo è già presente da anni (e i turisti ne sono entusiasti )..... mi fa riempire di invidia!

sabato 19 giugno 2010

Continua la stagione delle dichiarazioni dei redditi: al via il modello Unico 2010


Dopo i modelli 730 per dipendenti e pensionati, sui nastri di partenza c'è il Modello Unico 2010 relativo al periodo d'imposta 2009. Tante le novità apportate al modello, le semplificazioni, i nuovi quadri, tuttavia, il nostro obiettivo non è spegare la sua struttura ma cercare di utilizzarlo al meglio facendo conoscere le modalità che consentono ai nostri lettori di ottenere un risparmio di imposta attraverso le detrazioni consentite dalla legge, che di questi tempi non guastano mai.
Iniziamo con una novità: la detrazione del 20% per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e pc sostenute in relazione ad un immobile ristrutturato.
Se ho acquistato lo scorso anno in particolare dal 7/2/2009 al 31/12/2009 questi beni tramite bonifico bancario ho diritto ad una detrazione del 20% sulla spesa sostenuta. Il massimo di spesa ammessa è di € 10.000, dunque la detrazione massima ottenibile è di €2.000 che deve essere ripartita in 5 anni. Per quanto riguarda la ristrutturazione: questa deve essere stata eseguita presso una abitazione propria e deve riguardare una ristrutturazione, un restauro, una manutenzione straordinaria o un risanamento conservativo. N.B. Per manutenzione straordinaria non occorre che l'intervento abbia riguardato la struttura dell'immobile e dunque interventi di muratura o carpenteria, basta aver sostituito un tubo del gas o una presa di corrente come precisato dall'Agenzia. L'intervento doveva essere iniziato dal 1° luglio 2008 e condizione necessaria era l'invio al Centro Operativo di Pescara di una comunicazione di inizio lavori (stesse condizioni per usufruire della detrazione del 36%).
Anche le spese di montaggio e trasporto sono da ricomprendere nella spesa.
Detrazione del 20% relativa alla sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe superiore alla A+.
La spesa massima è di €1000 dunque la detrazione è al massimo €200. Non va ripartita ed è ammissibile interamente lo stesso anno. Occorre conservare la fattura o lo scontrino parlante e la documentazione relativa allo smaltimento del frigorifero. L'agevolazione varrà anche nel 2010.
Detrazione del 19% per gli abbonamenti al trasporto pubblico.
Spesa massima ammissibile €250 dunque la detrazione massima è di €48 e vale per sè e per i familiari a carico. Per adesso non è previsto un rinnovo nel 2010.
Detrazione del 19% per le spese di aggiornamento dei docenti con incarico almeno annuale.
Relativo ad abbonamenti a riviste, software corsi di formazione. Spesa massima ammissibile € 500, dunque detrazione massima €95.
Detrazione del 19% per medicinali.
Occore consrvare la documentazione: scontrino "parlante" che indichi la dicitura "farmaco", "medicinale", "omeopatico" oppure la sigle "med.", "f.co.", "otc" (medicinali da banco o di automedicazione) o "s.o.p." (senza obbligo di prescrizione). Vale anche per i farmaci preparati direttamente dal farmacista e per motivi di privacy non è necessario che ci sia il nome del farmaco. Il diritto alla detrazione sorge per tutta la spesa superiore a €129,11 (franchigia)
Esistono poi altre detrazioni e deduzioni di cui si tratterà in successivi post.
Li Gioi Giovanni

martedì 15 giugno 2010

Contributi per il commercio dalla Regione Sicilia: 50% a fondo perduto sugli investimenti fino a 50.000 €.

In questo momento di crisi che non lascia respiro, ogni tanto, qualche buona notizia può dare un pò di fiato. Ma occorre fare in fretta, dato che ogni misura, di questi tempi è sempre erogata con il contagocce (come i 20.000.000 € messi a disposizione dalla nostra Regione. Pochi, certo, ma comunque utili, almeno, per quei fortunati che saranno così tempestivi da potervi accedere).
E' stato pubblicato questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia un bando pubblico per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3. La misura, che ha lo scopo di agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità, di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, per un importo massimo di investimenti pari ad € 50.000,00. Saranno ammessi alla valutazione (di tipo amministrativo) soltanto le istanze presentate dal 1° luglio 2010 dalle imprese iscritte nel registro delle imprese (se costituite) o di cui è stata richiesta l'iscrizione (in caso di imprese da costituire).
La valutazione seguirà sostanzialmente due criteri:
- possesso dei requisiti;
- ordine cronologico di evasione delle domande (farà fede il timbro postale).
Gli investimenti ammessi saranno, in linea teorica, di qualsiasi tipo: macchine, attrezzature, arredi e autoveicoli ma differenziate a seconda delle varie categorie previste dalla normativa.
Sono escluse dal beneficio:
-le imprese agrituristiche;
-le imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso ;
-farmacisti qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
-titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
-le associazioni di produttori;
-produttori, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli;
-le vendite di carburanti, olii minerali e lubrificanti;
-agli artigiani, singoli o associati, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o delle prestazioni di servizio;
-pescatori ed ai cacciatori che vendano al pubblico o al dettaglio;
-coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti nell’esercizio dei diritti erratico, di fungatico, e diritti similari;
-chi vende o esponge per la vendita le proprie opere d‘arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
-vendita dei beni di fallimento;
-vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di fiere campionarie, delle mostre e delle fierie di prodotti nei confronti dei visitatori;
-enti pubblici ovvero persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.
In teoria qualsiasi altra attività, non specificamente esclusa, è ammissibile, compresa la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti.
Approfittiamone.

Li Gioi Giovanni

giovedì 1 aprile 2010

Un calcio alla crisi con i contributi pubblici per il franchising!


Un'altra diseconomia tutta nostrana è non sapere che tra le forme di contributo statale a sostegno dell' autoimpiego, uno molto simile a quello del "lavoro autonomo" (di cui al post precedente), ma forse più completo e "generoso", è previsto per il "franchising".
Senza entrare nello specifico, è bene spendere due parole su cosa sia e, se esistono, quali vantaggi comporta.
Il Franchising è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni (o servizi), fra due o più imprenditori, che rimangono giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall'altro, ma stipulando un apposito contratto: il franchisor (il "marchio" per capirci) concede al franchisee (l'affiliato, a cui in sostanza è rivolta l'agevolazione) l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie), i propri segni distintivi (marchio, insegna, griffe, emblema, simbolo, "design", denominazione che identifica i beni o servizi offerti e li differenzia da quelli dei concorrenti) unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire al franchisee la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa franchisor. Il franchisee, per contro, si impegna a far proprie la politica commerciale e l’immagine del franchisor nell'interesse di entrambi.
In genere, con la "firma" del contratto, il franchisee si impegna a corrispondere al "marchio" una somma di denaro, calcolata in percentuale del fatturato e corrisposta periodicamente (su base settimanale, mensile, trimestrale e a fronte della quale il franchisee può usufruire di tutta una serie di prestazioni che lo supportano durante la durata del contratto: assistenza tecnica, gestionale, commerciale, ricerche di mercato, campionari, depliant, informazione, formazione periodica) ed una certa somma iniziale, comprensiva dei diritti d'ingresso e per gli investimenti (per l'allestimento dell'esercizio commerciale), secondo un pacchetto standardizzato e facilmente calcolabile secondo un dato rapporto costo/metro quadro.
Si entra, in questo modo, "correndo sul mercato" riuscendo a raggiungere in pochissimo tempo lo standard degli altri affiliati offrendo ai consumatori la stessa qualità già riscontrata e collaudata. Dunque, anche di rapida accettazione, in quanto il cliente avrà l'impressione di aver sempre avuto a che fare con quell'ambiente.
Il vantaggio di "aprire" un'attività in franchising è sostanzialmente la riduzione del rischio. La formula, infatti, già verificata e verificabile (basta fare un giro nei centri commerciali o centri storici per capire di cosa stiamo parlando), fa si che il franchisor "serio" abbia eliminato gran parte dei difetti legati al lancio del nuovo prodotto. Così il pericolo per il franchisee è ridotto al minimo. Esso impara a svolgere l'attività velocemente, senza incorrere in tutti quei problemi di chi si affaccia per la prima volta sul mercato. Molto spesso c'è anche la possibilità di poter operare in "conto vendita", con la consegna della merce in anticipo e il relativo pagamento solo dopo averla venduta.
Un franchisee ha inoltre "le spalle coperte" da una vasta organizzazione che unisce le risorse, particolarmente nel campo della pubblicità e del marketing, dove ogni franchisee, contribuendo un po' (con quella percentuale di cui accennato in precedenza), può avere il beneficio di un grande budget. I franchisee sono quindi in grado di promuovere i propri prodotti e servizi su media nazionali, che sarebbero altrimenti del tutto inaccessibili in termini finanziari.
In molti casi i franchisee hanno l'esclusiva territoriale e questo, in effetti, gli dà il monopolio sull'area a loro destinata.
Ovviamente, dato che il mio mestiere non è quello di erigere un monumento alle virtù del franchising o farne un'apologia, è bene chiarire due o tre questioni con quelli che possiamo definire punti di debolezza della formula.
Superando i già citati costi di ingresso, e la "percentuale", che tutto sommato sono funzionali al sostegno ricevuto, possiamo dire che:
- l’affiliato non può decidere la politica commerciale da intraprendere ma deve sottostare "pazientemente" a quella che gli viene impartita;
- il franchisee è pur sempre un imprenditore autonomo e i rischi, seppure minori rispetto ad una qualsiasi attività commerciale non facente parte di una rete, ci sono e se li "accolla" totalmente;
- durata del contratto: alla sua scadenza l’affiliato potrebbe correre il rischio, che dopo aver avviato l’attività, per l'uscita dal business del franchisor, di vedere preclusa ogni possibilità di proseguire con essa (mi viene in mente un'attività che viene ancora promossa in internet e che riguardava la distribuzione di acqua potabile per gli uffici, cui non mi va di avventurarmi..).
Dopo aver parlato, a grandi linee, dei pro e i contro, passiamo all'obiettivo principale di questo post, ovvero far sapere che, anche per attività di questo genere, è possibile ottenere contributi dallo Stato, divisibili tra spese di gestione e spese di investimento, di cui una parte anche a fondo perduto. Era il 2004 quando fu lanciata per la prima volta la formula "franchising" nell'ambito delle attività finanziabili dalla Legge 608 del 1996, ed allora i marchi affiliati erano meno di 5 (mi ricordo Tuo Discount e una catena di negozi di accessori e moda femminili). Oggi il numero di franchisor che aderiscono all'offerta sono circa una ventina. Il campo di attività di questo sistema è molto vasto, svariando dalla ristorazione alle attività turistiche e del tempo libero, dalla stampa e riproduzione rapida di fotografie agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dall’intermediazione immobiliare all'autonoleggio. Alcuni anche famosissimi:


(la lista completa è presente sul sito Invitalia).
La domanda è presentabile on-line ma poi bisogna compilare in forma cartacea i relativi allegati. Può accedere al beneficio chi è maggiorenne, non occupato e residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000. Inoltre può presentare la domanda non solo chi vuole avviare una ditta individuale (dunque non ancora costituita) ma anche la società già costituita (rispondente, però, a determinati requisiti).
Le agevolazioni previste sono:
- per gli investimenti un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato, che può anche arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili;
- per la gestione un contributo a fondo perduto, anche su base pluriennale, sulle spese ad essa relative. L'entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell'ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del mutuo a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il mutuo è restituibile in 7 anni, con rate trimestrali. Bisogna tener conto, anche in questo caso, dei requisiti già evidenziati in precedenza per il lavoro autonomo ovvero la coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa e l'immediata cantierabilità del progetto che rimangono imprescindibili per l'ammissione alle agevolazioni. Tuttavia, non ci si può fermare qui, in quanto a questi vanno sommati gli altri requisiti specificamente richiesti dal franchisor e che a volte possono essere anche molto restrittivi. Ci si riferisce a tutta una serie di caratteristiche personali (possesso di attestati, iscrizioni ad albi professionali, tipo di istruzione, particolari doti, attitudini o competenze), geografiche (posizionamento, bacino di utenza, popolazione) o, ancora, caratteristiche particolari dell'attività (es. numero di persone che devono essere sempre presenti nel punto vendita, ecc.) e per le quali si rimanda allo specifico fornitore.