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domenica 31 ottobre 2010

Ultimi mesi per usufruire della detrazione del 55% per il risparmio energetico





La Finanziaria 2007 aveva introdotto la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda (IRPEF/IRES) il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. L’agevolazione è stata poi prorogata dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010. A differenza della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, prorogate fino al 2012, la detrazione del 55% sul risparmio energetico dovrebbe scadere quest’anno.
Di conseguenza, sono detraibili nella misura del 55% solo le spese “sostenute” dal 2007 al 2010, e non oltre tale periodo d’imposta. Per individuare il periodo di sostenimento della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche ed i lavoratori autonomi e quello di competenza per le imprese. Per le persone fisiche e i lavoratori autonomi, quindi, la detrazione IRPEF del 55% potrà essere fruita per tutti i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario entro il 31.12.2010, anche se riguardano lavori ancora da eseguire. Per le imprese, invece, il sostenimento della spesa si ha, per i beni mobili alla data di consegna o della spedizione, mentre per le prestazioni di servizi alla data della loro ultimazione.
In entrambi i casi, non è rilevante la data della fine dei lavori, i quali possono terminare anche dopo il 31.12.2010. In questo caso, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010 con un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011, utilizzando il modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia del 6 maggio 2009.

QUADRO NORMATIVO
• Finanziaria 2007: possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda il 55% delle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
• Finanziaria 2008: proroga per tutto il triennio 2008-2010.
Di conseguenza, sono detraibili nella misura del 55% solo le spese “sostenute” dal 2007 al 2010, e non oltre tale periodo d’imposta.

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO L’agevolazione spetta, in particolare, a:
• le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici);
• i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
Gli interventi agevolabili sono quelli:
• eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
• finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, ovvero:
 la riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria;
 gli interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi;
 l’installazione di pannelli solari;
 la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

ADEMPIMENTI Il contribuente che non è titolare di reddito d’impresa, deve aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale in data non successiva al 31.12.2010. Dal bonifico devono risultare:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.
In sostanza, si può fruire dell’agevolazione del 55% anche se i lavori verranno terminati dopo il 2010, purché le spese siano “sostenute” entro il 31.12.2010.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, in base al principio di competenza, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
• per i beni mobili acquistati, la data della loro posa in opera (ovvero della loro istallazione) che non deve essere successiva al 31.12.2010;
• per le prestazioni di servizi, la data di ultimazione della prestazione che non deve essere successiva al 31.12.2010.

LAVORI TERMINATI DOPO IL 2010 Il contribuente che termina i lavori dopo il 31.12.2010, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel periodo d’imposta 2010, inviando un’apposita comunicazione entro il 31.03.2011 . A tal fine, il contribuente deve utilizzare l’apposito modello predisposto con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009.
La comunicazione non deve essere presentata se:
• i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta (iniziati e conclusi nel 2010);
• in quel periodo d’imposta non sono state sostenute spese.
La mancata o tardiva presentazione della comunicazione:
• non causa la decadenza dall’agevolazione per il contribuente;
• sono applicabili, tuttavia, le sanzioni previste dalle norme tributarie per l’omesso o irregolare invio di una comunicazione e cioè una sanzione che va da € 258 a € 2.065.

DOCUMENTI DA ACQUISIRE Il contribuente deve avere acquisito:
• la fattura, nella quale sia indicato separatamente il costo della manodopera;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
• l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’ENEA Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo ), i soggetti interessati devono trasmettere all’ENEA telematicamente:
• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
La Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 ha concesso, in caso di errori od omissioni presenti in una scheda informativa già inviata, la possibilità di correggere il contenuto della scheda informativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori:
• inviando telematicamente una nuova comunicazione, che annulla e sostituisce quella precedentemente trasmessa;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa poteva essere portata in detrazione.
Per i contribuenti che hanno presentato il Mod. 730/2010, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la Risoluzione 44/E del 27 maggio 2010 affermando che essi potevano comunque beneficiare della detrazione all’interno del mod. 730/2010 anche per le spese che non risultavano dalla scheda informativa originaria, a condizione che:
• venisse presentata ai soggetti che prestavano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• venisse effettuato l’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea (ovvero entro l’11 ottobre 2010).

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