Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




lunedì 8 agosto 2011

OBBLIGHI PUBBLICITARI A CARICO DELLE SOCIETA’


Si ricorda che,
l’art. 2250 del Codice Civile, denominato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza”, prevede per le società soggette all’obbligo d’iscrizione nel Registro delle Imprese, di indicare negli atti e nella corrispondenza (ad esempio, fatture, contratti, ordini, lettere, sito web, ecc.) le seguenti informazioni, differenti per tipologia di società:

SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.):
- sede della società
- ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
- numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (ossia, il codice fiscale)
- stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società
- capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
- sussistenza di un unico socio (c.d. società unipersonali).

SOCIETÀ DI PERSONE (S.a.s., S.n.c.,):
- sede della società
- ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
- numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (ossia, il codice fiscale)
- stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società

Per l’omissione delle informazioni sopra indicate, è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 206 a € 2.065 (ex art. 2630, C.C.).
Tale sanzione risulta applicabile in capo agli organi amministrativi (ad esempio, consiglieri CdA, amministratore unico, ecc.). L’art. 2630, c. 1, C.C. recita infatti: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.”
Inoltre, gli amministratori che omettono l’indicazione di tale informazione sono responsabili degli eventuali danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
Chi riscontrasse tali carenze è pregato di adeguarsi.