Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




sabato 14 settembre 2013

Rimborsi più veloci per chi non ha un sostituto di imposta!

                                                                Come già previsto per i dipendenti,
da settembre 2013 anche per i soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo credito d’imposta, è prevista la  possibilità di presentare nel 2013 il modello 730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.
Questa, come ben si sa, è una facoltà già prevista per dipendenti e pensionati che, avendo un credito in dichiarazione, possono ottenerne il rimborso nella busta paga di luglio e agosto tramite la presentazione del modello 730 ordinario.
Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se, dalla stessa, risulti un esito contabile finale a credito. 
Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i redditi 2012 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad esempio, dei  contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. 
L'Agenzia delle Entrate fungerà da sostituto di imposta, rimborsando in tempi brevi il credito al contribuente presso il conto corrente in cui il soggetto interessato indicherà i riferimenti. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare‐Richiedere‐Rimborsi‐Accredito rimborsi su conto corrente. 
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. 

Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni

martedì 20 agosto 2013

Obbligo di polizza professionale. Il punto della situazione.

Con il presente post,
si vuole fare il punto della situazione in tema di obbligo dei professionisti di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti come  introdotto dalla L. 148/2011 e poi precisato dal Dpr 137/2012 che ne ha fatto slittare l'entrata in vigore di un anno (in origine l'obbligo sarebbe dovuto partire da agosto 2012). 
Non tutti i professionisti sono interessati dalla norma: 
- i notai ad esempio hanno l'obbligo di assicurarsi già dal 2006;
- gli avvocati invece seguono la disciplina dettata dalla riforma forense (L. 247/2012) secondo cui le polizze devono essere stipulate in base a delle condizioni dettate dal ministero della Giustizia (norme che il ministero non ha ancora stabilito).
- Per i medici è stata concessa una proroga di un anno, approvata nel corso della conversione in legge del decreto del fare (L. 69/2013). 
Per tutti gli altri iscritti ad Albi Professionali, che svolgono un'attività di libero professionista, da giovedì 15 agosto è scattato l'obbligo di dotarsi di un'adeguata copertura per garantire il proprio patrimonio e il soddisfacimento risarcitorio dei clienti.
 Chi non si assicura commette un illecito disciplinare, sanzionato dai Consigli nazionali anche con la cancellazione dall'Albo.
Pur ritenendo che i vari Ordini presumibilmente avvieranno i controlli non prima di settembre, si consiglia di iniziare ad informarsi in merito a tale obbligo.

Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 22 luglio 2013

..ancora sull'obbligo di deposito PEC presso la CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che "nel vigente quadro normativo, che ricollega l`obbligo di comunicazione dell`indirizzo di PEC al Registro imprese all`iscrizione di detto indirizzo nell`INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), e` necessario che l`indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all`imprenditore.
In sostanza il comunicato del MISE recepisce quanto già previsto dalla procedura di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro delle Imprese effettuato tramite il canale telematico messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Quest'ultimo, infatti, in una nota avvertiva l'utente con la dicitura "ATTENZIONE - L'imprenditore individuale deve fornire l'indirizzo PEC dell'impresa stessa. Non e' possibile indicare indirizzi PEC di soggetti terzi" eliminando di fatto la possibilità di domiciliazione presso commercialisti e consulenti.
Una disposizione, dunque, che obbliga anche i titolari delle ditte individuali a familiarizzare con il canale internet in un periodo storico dove tutto passa dal web.
Speriamo che questo ulteriore adempimento non si traduca solo in un onere per il contribuente, ma riduca sensibilmente i costi legati all'invio delle comunicazioni ancora effettuate tramite il canale postale e addebitate, direttamente o indirettamente, al destinario delle comunicazioni stesse.

Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 15 luglio 2013

Nozione di abitazione principale ai fini IMU

Ai fini dell’applicazione dell’IMU l'abitazione principale sconta l'applicazione di una aliquota ridotta, variabile da Comune a Comune, oltre alla possibilità di usufruire di ulteriori detrazioni (quali quelle per i figli di età inferiore ai 26 anni conviventi).
Tuttavia, bisogna ben delimitare l'ambito di applicazione di dette agevolazioni e inquadrare correttamente la nozione di abitazione principale.
L'ABITAZIONE PRINCIPALE è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011). 
Rispetto alla nozione di abitazione principale che prima del 2012 si applicava all’Ici, per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il contribuente, allo stesso tempo, dimori abitualmente nello stesso e vi abbia la propria residenza anagrafica.
Mancando uno dei due requisiti prescritti (la dimora abituale), l'immobile in cui si ha l'iscrizione anagrafica non può quindi essere considerato come abitazione principale.
E' purtroppo il caso di milioni di contribuenti che per motivi di lavoro sono costretti a lasciare, anche temporaneamente, la propria abitazione per spostarsi altrove mantenendone la proprietà.
Sarebbe auspicabile che, in vista della revisione della disciplina dell'IMU, il legislatore fiscale prendesse in considerazione lo stato di necessità dell'abbandono dell'abitazione piuttosto che tacere come ha finora fatto.

Studio Fiscale Li Gioi

venerdì 12 luglio 2013

2.650.000 euro in arrivo per i giovani siciliani!

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, in data 12.07.2103, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani fino a 36 anni che garantisce un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro.
Il bando propone tre differenti linee di azione:
  1. Giovani Talenti, rivolto a valorizzare la creatività dei giovani siciliani, che può estrinsecarsi in forme differenti quali teatro, danza, prodotti letterari - cinematografici, ecc.
  2. Tradizionalmente, mirante a rafforzare le capacità creative ed innovative dei giovani siciliani per agevolarne l'ingresso in un mondo del lavoro legato alla cultura dei mestieri tradizionali dell'artigianato e dell'agricoltura.
  3. Giovani e legalità, mirante a promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile tra i giovani.
La presentazione della proposta progettuale può avvenire ad opera di Associazioni già costituite o da parte di gruppi informali ovvero un minimo di due persone di età inferiore a 36 anni che si impegnano a formalizzare l'aggregazione riunendosi in associazione in caso di approvazione del progetto ad opera dell'Assessorato regionale.
I progetti saranno valutati da un'apposita commissione, tenendo conto di:
- caratteristiche del gruppo informale o dell'associazione;
- qualità del progetto;
- fattibilità ed efficacia attesa;
- innovatività;
 - contemporaneità;
- apporto allo sviluppo del territorio;
- continuità, ripetibilità, ecc.
Il termine di scadenza previsto è di 60 giorni a far data del 12.07.2013


Studio Fiscale Li Gioi

giovedì 11 luglio 2013

Locazioni di immobili concessi in comodato. Chi paga?



Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del codice civile, è un contratto a effetti obbligatori e non reali.
In pratica, il soggetto che riceve in comodato il bene, denominato comodatario, acquisisce nei confronti dello stesso un diritto personale di godimento e non un diritto reale.
E' frequente il caso, specie tra genitori e figli, di immobili concessi in comodato con contratto regolarmente registrato, successivamente concessi in locazione a terzi dal comodatario.
Secondo il Testo unico delle Imposte sui Redditi,  redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d'imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
La conseguenza, dal punto di vista fiscale è che la titolarità del reddito fondiario non si trasferisce ma resta in capo al proprietario/comodante.
Qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, pertanto, il reddito effettivo del fabbricato dovrà essere imputato esclusivamente al comodante (risoluzioni 381/E e 394/E del 2008) che dovrà sostenerne i relativi oneri.
Discorso analogo vale per l'IMU.

Studio Fiscale Li Gioi

mercoledì 3 luglio 2013

..ancora sul Bonus mobili ed Ecobonus

Sarebbero in arrivo nuove norme in tema di ecobonus e bonus mobili.
Un emendamento approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato ha esteso la detrazione Irpef del 50% (per i contribuenti che ristrutturano casa) anche agli elettrodomestici. Anche questi prodotti potranno infatti beneficiare degli incentivi, fino a un tetto di 10.000 euro previsti dal decreto sulle ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica.

Se, tuttavia, in un primo tempo le commissioni avevano dato il via libera per i «grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica». In serata il ministero dello Sviluppo economico ha precisato che l'estensione del bonus ristrutturazione, decisa al Senato, è riferita ai soli elettrodomestici da incasso e non a tutti.
La detrazione per i mobili del 50% spetterebbe sempre nel limite di spesa di €10.000, ma questa cifra andrebbe a concorrere nella somma dei € 96.000 previsti nel totale costo della ristrutturazione.

Lo sconto, comunque, non scatterà da subito. Anche se le regole sono le stesse di quelli per il bonus mobili, l'emendamento entrerà in vigore solo dopo la conversione del provvedimento in legge (entro 60gg).

È possibile, dunque, che le norme subiscano ulteriori variazioni nel corso dei lavori parlamentari man mano che si faranno i conti con le coperture da destinarvi.

Si parla, inoltre, di una estensione dell'ecobonus del 65% anche per le caldaie e gli impianti a pompe di calore che erano state escluse espressamente nel testo iniziale del decreto.

Studio Fiscale Li Gioi

Caos sulle sanzioni applicabili al mancato deposito della PEC per ditte individuali

Da fronti diversi arrivano pareri discordanti sul mancato deposito della  PEC nel Registro delle Imprese, obbligo che le ditte individuali dovevano espletare entro il 30.06.2013 (prorogato al 01.07.2013 in quanto il termine veniva a cadere di domenica).
Secondo il parere di UNIONCAMERE, chiarito in una nota (fonte Il sole 24 ore) le imprese individuali che non abbiano iscritto il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1° luglio) non si vedranno irrogare dall'ufficio del Registro delle imprese le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Unioncamere, in sintesi, ravvisa una potenziale disparità di trattamento tra imprese individuali e società che a proprio dire non sarebbero passibili di sanzioni.
Secondo il CONSIGLIO DI STATO, invece, la mancata comunicazione al registro delle imprese entro il 01.07.2013, della posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, già attive al 18 dicembre 2012, comporta l'applicazione delle sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo se effettuata nei 30 giorni successivi. Parere reso dal Consiglio di Stato il 10 aprile 2013 ( n. 1714/2013).
Unica cosa certa che, in caso di mancata attivazione della Pec, nel caso di una nuova impresa viene sospesa la domanda di iscrizione al registro (45 giorni per le ditte individuali e tre mesi per le società dopodiché, decorso inutilmente il termine, la domanda di iscrizione viene respinta) mentre per le realtà già esistenti non hanno effetto le variazioni comunicate al registro delle imprese.
      Il Consiglio di Stato pare aver scartato l'ipotesi che prevedeva l'iscrizione dell'impresa nel registro e la non applicazione della sanzione, in quanto la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» per le imprese che non debbono presentare in futuro variazione dati al registro, non comporterebbe alcuna conseguenza, che di fatto vanificherebbe il principio della norma.
 
Ai posteri....
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni


domenica 30 giugno 2013

26 milioni di euro in arrivo per le misure Autoimpiego e Autoimprenditorialità

Buone notizie stanno arrivando dal fronte Governo relativamente alle misure Auto-impiego e Auto-imprenditorialità la cui procedura di invio della domanda risulta ormai sospesa, per mancanza di fondi, dal 26 aprile del corrente anno.
Infatti, il Decreto Legge n. 76 del 28/06/2013 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" ha previsto, all'art. 3, n.1, lettera a), lo stanziamento a bilancio dello Stato di una somma pari a ventisei milioni di euro per l'anno 2013 delle somme gestite da Invitalia ex D.Lgs. 185/2000.
Pur non essendo tantissimi, la notizia non può che far tirare un sospiro di sollievo a tanti aspiranti imprenditori che adesso potranno più facilmente sperare di costruire da soli il proprio futuro.
Speriamo che tutto si riattivi nel più breve tempo possibile senza dover aspettare i 60 giorni della conversione in legge.
Il nostro studio, come sempre, darà imminente comunicazione dell'attivazione della procedura.

 Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi 

mercoledì 26 giugno 2013

Mia cara Marca da Bollo...


Con la Legge n. 71 del 24.06.2013, di conversione del D.L. n. 43/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno, sono state apportate modifiche agli importi dell'imposta fissa di bollo di € 1,81 e di € 14,62.
Tali importi sono ora elevati rispettivamente a € 2,00 e ad € 16,00.
Si può facilmente prevedere l'impatto che avrà su molti contribuenti
Si pensi alle ricevute dei medici per parcelle superiori a € 77,47 o, per lo stesso importo, sulle quietanze per prestazione occasionale, sulle ricevute d'affitto ecc. su cui, a partire da oggi, andrà applicata la marca da bollo di € 2,00.
Si considerino, per contro, le marche da bollo sui contratti di locazione, comodato, costituzione associazioni, per rilascio di certificati ad uso privato da parte delle pubbliche amministrazioni, ecc. (da oggi è prevista la marca da Bollo di € 16,00 per ogni copia).
La decisione è stata presa per far fronte ai maggiori oneri connessi con la ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 2009. La Legge n. 71/2013 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, pertanto, i nuovi importi dell'imposta fissa di bollo saranno applicati a decorrere dal 25 giugno 2013.

Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni 

mercoledì 19 giugno 2013

OBBLIGO DI DVR PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI

  Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende con dipendentidevono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) cosi` come disposto ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici ecc. dovranno quindi dotarsi di questo documento, anche quelli che l`hanno effettuato in autocertificazione che, dal 1 giugno 2013, non avrà più alcun valore. 
Si legge nell'art. 2 del  D.Lgs. 81 del 2008 che, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi  e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:


- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile), fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
Queste procedure standardizzate contengono linee guida e di indirizzo, check list con la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M.  30/11/2012. 
Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all'esposizione ad amianto)
Si consiglia, per la stesura del DVR standard di collegarsi al sito del Ministero del lavoro o di rivolgersi ad un professionista del settore, per evitare i rischi e le pesanti sanzioni previste in caso di omissione nella redazione o redazione errata come di seguito sintetizzate.


Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.


Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

Li Gioi Giovanni
STUDIO FISCALE LI GIOI

venerdì 14 giugno 2013

In arrivo la proroga dei versamenti da UNICO 2013

Con una nota del Ministero dell'economia e delle Finanze del 13.06.2013 è stato annunciato l'emanazione di un prossimo DPCM che proroga, anche quest'anno i versamenti delle imposte risultanti da UNICO 2013 e IRAP all’8 luglio prossimo. Entro tale data sarà, dunque, possibile effettuare i versamenti senza oneri ulteriori per i contribuenti.
 La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. 
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nessun rinvio è invece previsto per l'IMU, che per adesso beneficia dell'esenzione sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli.
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni

mercoledì 12 giugno 2013

Bonus MOBILI per case ristrutturate!

Il D.L. n. 63/2013 ha introdotto:
- il c.d. BONUS MOBILI 2013, una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione.
La detrazione avrà scadenza il 31.12.2013, copre un costo d'acquisto fino a diecimila euro e sarà ripartibile in dieci rate annuali.
Semplificando, per l'acquisto di una camera da letto di 11 mila euro, la detrazione coprirà una spesa pari ad un massimo di diecimila euro e comporterà una detrazione di imposta annuale di 500 euro all'anno fino alla scadenza per un totale di detrazioni nel decennio di € 5.000,00.
Piuttosto che di bonus, come viste in precedenti edizioni ove lo sconto si chiedeva al rivenditore, che poteva concederlo previa verifica in rete della disponibilità di un plafond, si tratta di una vera e propria detrazione associata ai lavori di ristrutturazione a cui si accompagna.
Infatti, le spese documentate, si sconteranno solo ed esclusivamente qualora relative a lavori di ristrutturazione.
Rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei mobili ma sono esclusi gli elettrodomestici, per cui dall'eventuale fattura si dovrà scorporare la parte di spesa relativa a questi ultimi.

Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi

martedì 4 giugno 2013

La conservazione dei documenti delle dichiarazioni fiscali

Con l'imminente scadenza del termine di invio delle dichiarazioni fiscali, si ripropone il tema della conservazione della documentazione utilizzata per ottenere detrazioni e deduzioni dai modelli di denuncia dei redditi, ovvero le "prove" delle spese che consentono risparmi sul versamento delle imposte.
E' pacifico che la documentazione relativa agli oneri deducibili e altri oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta devono essere conservate, in originale, a cura del contribuente per tutto il periodo in cui l'Amministrazione Finanziaria può richiederla.
 In particolare, per le imposte dirette, ai sensi dell'articolo 43 del D.p.r. n. 600/1973, come modificato dal D.lgs 9/7/1997, n. 241, "gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Dunque, se ci riferiamo alla campagna delle DICHIARAZIONI 2013, relative ai redditi del 2012, la documentazione dovrà essere conservata e all'occorrenza esibita fino al 31/12/2017.

Una particolare tipologia di spese detraibili è costituita, poi, dalle QUOTE FRAZIONABILI di spesa. Si pensi a quelle, ad esempio, sostenute per il recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico la cui detrazione spetta per quote costanti in un periodo di dieci anni.
In questo caso i termini di conservazione dei documenti possono essere più lunghi.
In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate "Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione".
Un discorso analogo può dunque ritenersi valido per tutte le spese la cui detrazione è frazionata nel corso di più anni.

Studio Fiscale Li Gioi


mercoledì 22 maggio 2013

Invitalia esaurisce i fondi per l'Autoimprenditorialità

"Per esaurimento delle risorse finanziarie relative agli incentivi previsti dal Decreto Legislativo 185/2000 (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24.04.2013), dal 26 aprile 2013 non è possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’ Autoimprenditorialità."

Con questa nota, apparsa sul sito web di Invitalia, lo scorso Aprile, si blocca un aiuto fondamentale allo sviluppo economico italiano che, da oltre un decennio e con modalità diverse, ha accompagnato ed aiutato ad inserirsi, tantissimi giovani imprenditori, nel mondo del lavoro. 
In un periodo in cui trovare lavoro è pressoché impossibile e perderlo sempre più facile, dove le banche chiudono qualsiasi possibilità di accesso al credito a giovani e imprenditori, viene meno, dunque, un canale privilegiato di accesso alla vita lavorativa per aspiranti imprenditori di tutte le età.

La causa, successiva ad un periodo di fortissima selezione ed esclusione dei progetti presentati ad opera degli operatori addetti, è dovuta principalmente alla difficoltà dei "finanziati" di rimborsare le quote relative ai mutui concessi e per una classe politica sempre meno attenta ai bisogni di chi, piccole e medie imprese, ha portato avanti da sempre l'economia italiana.

Firmato
"UN FINANZIATO"
Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi

Obbligo di PEC entro il 30.06.2013 per le ditte individuali

                                                                                                     
Dopo le società e le imprese di nuova costituzione, anche per le ditte individuali iscritte nel Registro delle Imprese scatta l'obbligo di dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di effettuarne il deposito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
A stabilirlo e la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che all'art. 5, co.2 sancisce: "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013."
Per l'obbligo previsto è pertanto necessario:
- aprire una casella di posta elettronica certificata tramite i diversi gestori accreditati (ARUBA, ONEPEC, etc.);
- procedere al deposito, presso la Camera di Commercio competente, esclusivamente per via telematica entro il 30.06.2013. Per il mancato deposito sono previste sanzioni.

Per l'apertura della casella è consigliabile sfruttare le diverse promozioni esistenti sul mercato che offrono la possibilità di registrare, entro la stessa data del 30.06.2013, un dominio PEC in modo gratuito per un anno e, per il deposito presso la Camera di Commercio, dotarsi di un certificato di firma digitale (qualora si voglia procedere direttamente) o rivolgersi al proprio professionista di fiducia per chiarimenti.
Saluti
Studio Fiscale Li Gioi