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mercoledì 3 luglio 2013

Caos sulle sanzioni applicabili al mancato deposito della PEC per ditte individuali

Da fronti diversi arrivano pareri discordanti sul mancato deposito della  PEC nel Registro delle Imprese, obbligo che le ditte individuali dovevano espletare entro il 30.06.2013 (prorogato al 01.07.2013 in quanto il termine veniva a cadere di domenica).
Secondo il parere di UNIONCAMERE, chiarito in una nota (fonte Il sole 24 ore) le imprese individuali che non abbiano iscritto il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1° luglio) non si vedranno irrogare dall'ufficio del Registro delle imprese le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Unioncamere, in sintesi, ravvisa una potenziale disparità di trattamento tra imprese individuali e società che a proprio dire non sarebbero passibili di sanzioni.
Secondo il CONSIGLIO DI STATO, invece, la mancata comunicazione al registro delle imprese entro il 01.07.2013, della posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, già attive al 18 dicembre 2012, comporta l'applicazione delle sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo se effettuata nei 30 giorni successivi. Parere reso dal Consiglio di Stato il 10 aprile 2013 ( n. 1714/2013).
Unica cosa certa che, in caso di mancata attivazione della Pec, nel caso di una nuova impresa viene sospesa la domanda di iscrizione al registro (45 giorni per le ditte individuali e tre mesi per le società dopodiché, decorso inutilmente il termine, la domanda di iscrizione viene respinta) mentre per le realtà già esistenti non hanno effetto le variazioni comunicate al registro delle imprese.
      Il Consiglio di Stato pare aver scartato l'ipotesi che prevedeva l'iscrizione dell'impresa nel registro e la non applicazione della sanzione, in quanto la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» per le imprese che non debbono presentare in futuro variazione dati al registro, non comporterebbe alcuna conseguenza, che di fatto vanificherebbe il principio della norma.
 
Ai posteri....
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni


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