Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




giovedì 24 marzo 2011

Detrazione per l’affitto dell’abitazione principale




Salve, in questa “pillola” vedremo come trattare fiscalmente le spese sostenute per l’affitto dell’abitazione principale e, se e quanto, è possibile “risparmiare” sulle imposte .
La legge prevede, infatti, tre tipi di detrazioni per il canone di affitto:
1) detrazione generica per i contratti stipulati ai sensi della Legge 431/1998 a canone libero;
2) detrazione per i canoni stipulati a canone convenzionale, quei contratti, cioè, il cui canone è stabilito in seguito ad accordi sottoscritti, in sede locale, dalle associazioni dei proprietari e quelle dei conduttori
3) detrazione per i giovani affittuari tra i 20 e i 30 anni per i nuovi contratti di locazione.

Vediamo nel particolare cosa prevede la legge.
Nel primo caso, contratto stipulato o rinnovato a canone libero, nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 431/1998 e relativo ad immobile destinato ad abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione pari a € 300,00 per redditi fino ad euro 15.493,41 oppure una detrazione di € 150,00 per redditi fino ad euro 30.987,41.
Il secondo caso riguarda, invece, quei contratti stipulati in base ad accordi locali delle associazioni di categoria. Hanno durata triennale e sono prorogati di diritto per ulteriori due anni quando le parti non concordino sul rinnovo. Per i contratti di locazione a canone convenzionale, stipulati o rinnovati ai sensi della normativa prevista dalla Legge 431/1998, relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale, è prevista una detrazione di euro 495,80 per redditi fino a € 15.493,41 oppure di euro 247,90 per redditi fino a € 30.987,41.
Attenzione, in nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e soggetti privati.
Infine, per i contratti di locazione di immobili relativi ad abitazione principale da parte di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con residenza diversa da quella della famiglia di origine, è prevista una detrazione speciale di euro 991,60 per redditi fino a 15.493,41 ma la detrazione spetta solo per i contratti stipulati a partire dall’anno 2007.

N.B. La documentazione necessaria prevede il contratto di locazione regolarmente registrato e le quietanze di versamento del canone di affitto. Ricordatevi, dunque, di consegnare al Vs consulente, al momento della dichiarazione dei redditi, tutta la documentazione richiesta.


Studio Fiscale Li Gioi


Via delle Palme 36


97100 Ragusa


0932681865


lunedì 21 marzo 2011

La ripartizione delle spese dello studio tra professionisti non associati


Capita, tra professionisti con autonoma partita IVA e senza vincoli associativi, di condividere lo stesso studio usufruendo in comune di beni e servizi (energia elettrica, gas, acqua, locazione, assicurazioni, ecc.). L’addebito di tali spese viene generalmente imputato ad uno solo di essi, intestatario del contratto di locazione e delle utenze. Lo stesso provvede periodicamente a ripartire le spese pro quota agli altri professionisti che utilizzano lo studio. In tale ipotesi occorre individuare il corretto trattamento reddituale applicabile alla fattispecie, considerato che le somme incassate a tale titolo non costituiscono compensi riconducibili all’attività caratteristica esercitata dal professionista e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. La questione è stata a più riprese affrontata dall’Agenzia delle Entrate (CCMM nn. 58/E/2001 e 38/E/2010) e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Parere n. 23/2010). Nel caso di uno studio associato la problematica non si pone in quanto l’associazione tra professionisti costituisce un soggetto unico anche ai fini fiscali.



IL TRATTAMENTO FISCALE Occorre innanzitutto distinguere tra il soggetto titolare dei contratti (che riceve e contabilizza le fatture relative alle spese comuni) e gli altri professionisti che condividono l’uso dello studio (che ricevono le fatture emesse dal primo professionista per le quote di loro competenza). Secondo l’Agenzia delle Entrate: “Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.” In altri termini, detti rimborsi non costituiscono per il percipiente componenti positivi di reddito ma minori costi di gestione dati dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi percepiti. Tale impostazione comporta, tra l’altro, che le somme rimborsate non costituiscano un compenso” per il professionista, con la conseguenza che le stesse non sono da assoggettare a ritenuta di acconto. Inoltre, le somme incassate a titolo di rimborso risultano ininfluenti anche ai fini degli studi di settore. I costi sostenuti costituiscono componenti negative (deducibili all’atto del pagamento) solo per la quota che rimane a carico del professionista (ossia, per la quota di sua competenza). Relativamente ai contributi previdenziali da addebitare in fattura, gli stessi non devono essere sicuramente indicati per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS (la rivalsa, infatti, è facoltativa). Per quanto riguarda le casse previdenziali professionali, invece, si registra una regolamentazione piuttosto disomogenea. Ad esempio, la Cassa Nazionale Previdenza dei commercialisti, ha precisato che: “Il contributo integrativo deve essere applicato anche ai corrispettivi afferenti le parcelle emesse a puro titolo di addebito di spese.” Si consiglia pertanto di consultare la cassa di appartenenza per individuare il corretto trattamento applicabile alla fattispecie. ASPETTI IVA Con CM n. 58/E/2001, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura per il rimborso delle spese sostenute dal professionista intestatario dei contratti afferenti le spese comuni deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria in quanto riferibile a prestazioni di servizi rese dal professionista che effettua il riaddebito. Secondo il Parere n. 23/2010 della FSCL, le quote di spese riaddebitate vanno assoggettate a imposta del 20% anche nell’ipotesi di spese oggettivamente non soggette a IVA (come, ad esempio, nel caso di spese condominali). IN SINTESI In buona sostanza, il professionista intestatario del contratto di locazione o delle utenze, ai fini della ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve: 1) emettere fattura con applicazione dell’IVA per la quota di spese non di propria competenza; 2) considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi percepiti), anziché un aumento dei componenti positivi di reddito. Pertanto, i compensi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l’attività professionale ma vanno in diminuzione dei costi sostenuti nell’attività professionale. Pare opportuno emettere le fatture di rimborso nello stesso anno nel quale vengono pagati (e quindi dedotti, in virtù del principio di cassa) i costi originari, in modo tale che l’ammontare dei costi di esercizio corrisponda alla quota di spettanza del professionista. Il destinatario delle fatture di riaddebito, ossia l’altro professionista, considera i costi esposti in fattura quali normali costi afferenti l’attività professionale, deducibili all’atto del pagamento (principio di cassa). Studio Li Gioi Associati via delle Palme 36, Ragusa 328/6973254 327/7545583 fax 0932681865 http://www.studioligioi.com/

lunedì 14 marzo 2011

Il trattamento fiscale dei pedaggi per le aziende





In questa “pillola” vedremo insieme come trattare i pedaggi autostradali che ci troviamo a pagare nelle trasferte e negli spostamenti per motivi aziendali.
Vedremo come richiedere la fattura alle società che gestiscono le autostrade e approfondiremo il trattamento fiscale dei pedaggi in particolare per quanto riguarda la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo.
Il pedaggio è la tassa che si paga per l’utilizzo dell’autostrada che può essere gestita da un soggetto pubblico oppure privato.
Importanti novità sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2008 e risultano ancora attuali.
Al momento del pagamento del pedaggio il conducente può fare richiesta al casellante di un “Attestato di Transito” detto anche “ricevuta o scontrino”. L’attestato di transito è il documento probatorio indispensabile per richiedere la fattura alla società che gestisce il tratto autostradale percorso. Una volta in possesso della fattura sarà possibile effettuare le detrazioni e le deduzioni previste per questi costi.
La richiesta di fattura dovrà essere redatta su apposito modulo in forma scritta e dovrà contenere:
- la denominazione o ragione sociale della ditta o il nome e cognome dell’utente;
- la residenza o il domicilio dell’utente;
- la distinta analitica dei percorsi effettuati;
- la data di transito;
- il tipo e la targa del veicolo;
- importo pagato.
La richiesta di emissione della fattura dovrà essere accompagnata da attestati di transito in originale.
N.B. L’ente gestore del tratto autostradale deve emettere la fattura entro 90 giorni dalla richiesta.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale di questi costi, esso segue gli stessi limiti previsti per gli altri costi di gestione delle vetture aziendali (art. 164 co.1 TUIR; art. 19 bis, co.1 DPR 633/1972).
Nel caso più diffuso, ovvero di veicolo ad utilizzo aziendale, dunque, la detraibilità dell’Iva sarà al 40% e nella stessa percentuale la deducibilità del costo.
Occorre precisare, inoltre, che nel caso in cui il costo sia certificato dal solo attestato di transito (ricevuta/scontrino) la percentuale di detraibilità dell’Iva sarà € 0, e il costo deducibile pari al 40%. In definitiva, l’Iva non sarà detratta ma si potrà dedurre il 40% del costo lordo.
via delle Palme 36
Ragusa
0932 681865

domenica 13 marzo 2011

Come risparmiare sul pagamento delle imposte: L’acquisto di un nuovo frigorifero


Gentili lettori,
come ogni anno ci accingiamo verso il pagamento, tanto temuto, delle imposte sui redditi. Anche questo anno, come il precedente, abbiamo previsto una serie di “pillole” per cercare di farVi risparmiare sul pagamento delle imposte attraverso la detrazione di spese che possono essere sostenute dalla famiglia durante l’anno.
Ad esempio, la sostituzione del vecchio frigorifero con un apparecchio analogo, a ridotto consumo energetico, consente uno sconto sull’IRPEF. Nota bene: per beneficiare della detrazione il nuovo frigorifero deve essere di classe A+ o superiore. Il risparmio ammonta al 20% della spesa, con un massimo di € 200,00. Dunque per ottenere il massimo del beneficio, il costo del frigo non deve superare i 1000 euro.
Il bonus però vale solo se il vecchio apparecchio viene rottamato.
Al momento dell’acquisto andra’ segnalato al rivenditore che si intende sostituire il vecchio frigorifero con quello che si intende comprare. Il rivenditore dovrà rilasciare scontrino parlante o fattura in cui dovrà essere indicata la classe energetica e i dati relativi all’apparecchio nuovo e il codice fiscale dell’acquirente.
Per la rottamazione del vecchio apparecchio bisogna predisporre una dichiarazione nella quale andranno indicate le modalità relative allo smaltimento del vecchio, dichiarando se lo stesso è stato consegnato ad un Centro di raccolta rifiuti o se è stato consegnato ad un demolitore abilitato o al rivenditore stesso.

La documentazione completa dovrà essere esibita al Vs. consulente al momento della presentazione della Dichiarazione dei redditi.
Studio Associato Li Gioi
via delle Palme 36 Ragusa
0932681865