Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




venerdì 26 novembre 2010

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO


Nel corso degli anni la detrazione IRPEF del 36-41% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata costantemente oggetto di proroga attraverso Leggi Finanziarie, nonché di modifiche relative sia agli interventi agevolabili sia al limite massimo detraibile. L’agevolazione è stata prorogata per la prima volta dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010, poi dalla Finanziaria 2009 per un ulteriore anno (fino al 2011) ed infine dalla Finanziaria 2010 che ne ha stabilito la validità fino al 2012.
Possono fruire della detrazione del 36% tutti i soggetti passivi IRPEF, anche non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, ovvero:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• l’inquilino o il comodatario ;
• i soci di cooperative divise e indivise;
• i soci delle società di persone;
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e quindi le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
• la realizzazione di interventi di:
 manutenzione ordinaria ;
 manutenzione straordinaria ;
 restauro e risanamento conservativo ;
 ristrutturazione edilizia ;
eseguiti sulle “parti comuni di edifici residenziali”;
• la realizzazione di interventi di:
 manutenzione straordinaria;
 restauro e risanamento conservativo;
 ristrutturazione edilizia;
eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute) e sulle loro pertinenze.
Nel corso degli anni, con la proroga dell’agevolazione, sono stati ampliati gli ambiti di applicazione della stessa, permettendo la detraibilità anche in relazione ad altri interventi agevolabili. In particolare, a partire dall’anno 2002 e fino al 2006 ed a decorrere dal 2008 e fino all’anno 2012, tra gli interventi agevolabili rientrano anche la ristrutturazione di interi fabbricati, eseguita da:
• imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
• cooperative edilizie;
a condizione che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Tra le spese per le quali compete la detrazione del 36%, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, rientrano le spese per:
• progettazione lavori e altre prestazioni professionali connesse;
• acquisto materiali ed esecuzione lavori;
• relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti, perizie e sopraluoghi;
• IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• oneri di urbanizzazione;
• altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e adempimenti stabiliti dal Regolamento di attuazione degli interventi agevolati ;
• la messa in regola degli edifici ai sensi della legge n. 46/1990, per gli impianti elettrici e delle norme UNICIG per gli impianti a metano.
Come funziona la detrazione?
. I soggetti IRPEF hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. È necessario ricordare che la detraibilità segue il criterio di cassa, per cui possono essere detratte nell’anno d’imposta solo le spese realmente sostenute nell’anno stesso.
La detrazione è consentita per un importo massimo di spesa pari a € 48.000 per unità abitativa e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Se, tuttavia, il contribuente ha:
• un’età non inferiore a 75 anni: può optare per una ripartizione in 5 rate.
• un’età non inferiore a 80 anni: può optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali.
L’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
Comunicazioni
A differenza di quanto avviene per la detrazione del 55%, per fruire della detrazione del 36% è necessario inviare con raccomandata, una comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara . A tale modello devono essere allegati:
• la copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali o in mancanza la fotocopia della domanda di accatastamento;
• la copia delle ricevute di pagamento dell’ICI relativa agli anni precedenti, se dovuta;
• la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali;
• la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, da parte del proprietario, nell’ipotesi in cui gli stessi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, i soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio una comunicazione, con raccomandata A.R., contenente le seguenti informazioni:
• data di inizio dell’intervento di recupero;
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.
Oltre all’invio delle comunicazioni preventive al Centro Operativo di Pescara e all’Azienda Sanitaria Locale, il contribuente che intende usufruire della detrazione del 36% è tenuto ad osservare ulteriori adempimenti, ossia:
• pagare le spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
• conservare i documenti attestanti il sostenimento delle spese (fatture e/o ricevute fiscali), con separata indicazione delle spese relative alla manodopera, nonché della documentazione amministrativa necessaria per l’esecuzione dell’intervento;
• trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione abbiano superato il limite di € 51.645,69.
Divieto di cumulo con altri benefici
La legge Finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione IRPEF del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici e sostengono le spese fino al 31.12.2010. Come chiarito, infatti, dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.

. COME VA APPLICATA L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA? Per tutti gli interventi di recupero edilizio a prevalente destinazione abitativa è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota Iva del 10% è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Cause di decadenza
. Il contribuente perde il diritto alla detrazione del 36% in questi casi:
• mancata o tardiva trasmissione della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
• mancanza,nella comunicazione al Centro Operativo di Pescara,degli allegati previsti;
• mancata trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori, sottoscritta dal soggetto abilitato, per le opere di importo superiore ai 51.645,69 Euro;
• mancata preventiva comunicazione all’ASL della data di inizio lavori;
• mancata conservazione ed esibizione, su richiesta degli uffici, dei documenti comprovanti il sostenimento delle spese agevolabili;
• violazione degli obblighi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e degli obblighi contributivi;
• effettuazione dei pagamenti con modalità diversa dal bonifico bancario o postale;
• mancata esposizione in fattura del costo della manodopera.
Errori sanabili
. L’Agenzia delle entrate, con diversi interventi, ha chiarito che non comportano la decadenza dell’agevolazione del 36%, i seguenti errori:
• la mancata indicazione, nel bonifico bancario, della Legge n. 449/1997;
• l’utilizzo, come modalità di pagamento, del bonifico on-line;
• la mancata indicazione, nel bonifico, di alcuni elementi quali, ad esempio, il riferimento normativo dell’agevolazione, il codice fiscale del soggetto ordinante, la partita Iva del soggetto beneficiario.
In ogni caso, tali dati dovranno essere tempestivamente comunicati alla banca, che provvederà all’invio degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

RIEPILOGO
DETRAZIONE DEL 36%
SOGGETTI INTERESSATI • Soggetti passivi IRPEF, sia residenti che non residenti in Italia, che possiedono o detengono l’immobile sul quale è effettuato l’intervento;
• Familiari conviventi dei soggetti IRPEF che hanno sostenuto le spese, così come risultanti dall’intestazione delle fatture e dei bonifici bancari relativi ai pagamenti.

OGGETTO DEGLI INTERVENTI • unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;
• interi fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013.

FINALITÀ DEGLI INTERVENTI • manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti sulle “parti comuni di edifici residenziali”;
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali.

ADEMPIMENTI • trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata:
 comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori;
 copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia;
 i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
 copia delle ricevute di pagamento dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) relativa agli anni precedenti, se dovuta;
 per gli interventi effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
• trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione abbiano superato il limite di € 51.645,69.

DOCUMENTI DA CONSERVARE • la copia della comunicazione di inizio lavori (corredata dei relativi allegati) e delle ricevuta postale della raccomandata spedita al Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori;
• le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
• le ricevute del bonifico bancario o postale a favore dell’impresa che ha eseguito i lavori;
• le quietanze di pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione.

lunedì 22 novembre 2010

Il versamento degli acconti di novembre per le persone fisiche e per le società di persone


Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della 2a o unica rata d’acconto 2010 che riguarda la quasi totalità dei contribuenti. Il calcolo dell’acconto può avvenire in base a due metodi: il metodo storico e il metodo previsionale.
La presente, vuole essere una scheda informativa che riepiloga le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF ed IRAP per persone fisiche e società di persone.

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ACCONTO 2010

METODO STORICO Il metodo storico prende come base l’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, infatti, l’ammontare dell’acconto 2010 è pari al 99% dell’importo esposto:
• a rigo RN34 “Differenza” del mod. UNICO 2010 PF;
• a rigo IR22 “Totale imposta” del mod. IRAP 2010.
Nel caso in cui l’importo indicato in tali righi sia:
• non superiore a € 51,65, l’acconto non va effettuato;
• superiore a € 51,65 ma inferiore a € 260,11, il versamento dell’acconto va effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2010;
• superiore a € 260,11, il versamento dell’acconto va effettuato in 2 rate pari a:
 39,6% (40% del 99%) di rigo RN34 o IR22 entro il 16.06.2010 / 06.07.2010 (16.07 / 05.08.2010 con la maggiorazione dello 0,40%);
 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2010.
Per determinare l'ammontare da versare:
• va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante da UNICO 2010 o dal modello IRAP 2010. Ad esempio, se il mod. UNICO 2010 PF a rigo RN43 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto;
• il risultato finale della dichiarazione non è determinante per definire se l’acconto è dovuto o meno, in quanto, anche in presenza di un saldo a credito, può comunque essere dovuto il versamento degli acconti.
Infine, per la determinazione dell’acconto IRPEF dei soci di società di persone, l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2009, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 239/96.

METODO PREVISIONALE Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2010. In altre parole, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento;
• la scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento tramite il ravvedimento operoso.

ESONERI Sono esclusi dall’obbligo di versamento:
• soggetti che hanno evidenziato nel rigo RN34 del modello Unico 2010 un importo non superiore a € 51,65;
• soggetti che percepiscono nel 2010, per la prima volta, redditi assoggettati ad IRPEF, mancando la base storica di commisurazione;
• soggetti che non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009;
• soggetti che vantavano, in relazione al periodo d’imposta 2009, crediti IRPEF superiori all’importo degli acconti, destinati all’abbattimento di questi ultimi;
• soggetti falliti;
• eredi che presenteranno la dichiarazione dei redditi di un defunto nel corso del 2010;
• contribuenti che presumono di non dovere versare alcuna imposta oppure di versare un’imposta pari ad un importo non superiore al € 51,65.

CONTRIBUENTI MINIMI I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dal 2010:
 sono tenuti alla determinazione dell’acconto IRPEF 2010 senza considerare l’adesione al regime dei minimi, ossia senza considerare che non sarà dovuta l’IRPEF, ma l’imposta sostitutiva del 20%;
 l’unica modalità di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso al regime è il metodo storico ;
 sono legittimati a non versare l’acconto IRAP 2010;
• i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi dal 2008 o 2009:
 sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro CM, in quanto agli stessi “si applicano ... tutte le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”;
 i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo storico devono fare riferimento a quanto esposto a rigo CM14 “Differenza” del mod. UNICO 2010 PF ed applicare le regole previste per i soggetti IRPEF;
• i soggetti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi dal 2010, applicando in tale anno il regime ordinario, in mancanza di specifiche disposizioni, dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di versamento degli acconti (sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate);
• se il regime dei minimi è adottato da un’impresa familiare, l’acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa. In particolare, per l’anno di accesso al regime :
 il titolare deve sommare al proprio acconto, determinato con il metodo storico, il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare. Tale quota è determinata in proporzione all’incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;
 i collaboratori familiari determinano il proprio acconto in base alla quota di imposta riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione, utilizzando sia il metodo storico che quello previsionale.

DETASSAZIONE TREMONTI TER PER GLI INVESTIMENTI 2010 L’agevolazione “Tremonti-ter” di cui al D.L. n. 78/2009 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti.
Per i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo previsionale, ciò comporta la necessità di “quantificare” il reddito che sarà conseguito nel 2010 e, quindi, la relativa imposta senza tener conto della detassazione derivante dagli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2010 – 30.06.2010.

DETASSAZIONE AUMENTI DI CAPITALE È possibile tener conto degli effetti dalla detassazione a favore delle società di persone che nel 2010 (dal 01.01.2010 e fino al 05.02.2010) hanno effettuato la capitalizzazione della società attraverso l’aumento del capitale sociale perfezionato da persone fisiche. In tal caso l’effetto della capitalizzazione si riflette sulla determinazione dell’acconto dovuto dalla società ai fini IRAP e dai singoli soci ai fini IRPEF.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO 2010 Il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione con il mod. F24, utilizzando il canale telematico per i titolari di partita IVA. I relativi codici tributo sono:
• 4034 per l’acconto IRPEF;
• 3813 per l’acconto IRAP;
• 1799 per l’acconto dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
COMPENSAZIONE Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:
• verticale, utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, credito IRPEF 2009 con acconto IRPEF 2010) senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
• orizzontale, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010) con la necessità di presentare il mod. F24.

REGIME SANZIONATORIO • Eventuali carenti o omessi versamenti saranno puniti con la sanzione del 30%, ridotta al 10% se si aderisce all’invito bonario dell’amministrazione;
• il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso:
 applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
o 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
o 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, ovvero entro il 30.09.2011;
 versando l’importo dovuto e gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’1%.

martedì 16 novembre 2010

Ultimi giorni per il premio alle imprese agricole condotte da giovani


Scade il 22 Novembre p.v. il bando indetto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il fine di promuovere l’imprenditoria agricola giovanile. L’iniziativa, si inserisce all’interno di una serie di misure già sperimentate, volte a far emergere le attività imprenditoriali di successo ed i modelli di impresa replicabili su tutto il territorio nazionale.


Il fine è quello di selezionare circa 15 imprese agricole, condotte da giovani, a cui sarà assegnato un premio sotto forma di contributo per la partecipazione dell’imprenditore (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre, fiere, viaggi, affitti di stand e pubblicazioni, che in un periodo come questo, in cui si lamenta la scarsità di azioni della politica agricola regionale e locale, può risultare particolarmente utile quale azione di rilancio del nostro territorio.


Il bando è aperto a giovani titolari di imprese agricole che svolgono attività di impresa sul territorio italiano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
• Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o coltivatore diretto;
• Età inferiore ai quarant’anni al momento della presentazione della domanda.


Non possono presentare la propria candidatura i titolari di imprese considerate in difficoltà e i vincitori delle precedenti edizioni del medesimo premio bandite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il premio sotto forma di contributo per le spese elencate in precedenza non potrà superare il limite massimo di 26.600 € e sarà erogato come servizio agevolato e non comporterà pagamenti diretti in denaro all’imprenditore. Le attività oggetto del contributo dovranno essere svolte entro tre anni dalla data di comunicazione di ammissione al contributo.


La graduatoria degli ammessi sarà formata attraverso l’attribuzione di punteggi diversi, per un massimo di 100 punti, secondo la seguente ripartizione:
1. partecipazione a sistemi di qualità certificati ai sensi della normativa comunitaria, nazionale o privatistica (a titolo esemplificativo: DOC, DOCG, DOP, IGP, Reg. (CE) 834/07, Global Gap, I.F.S., ecc.) : max 25 punti;
2. capacità di trasferire i risultati della propria partecipazione alle attività finanziate con il contributo ministeriale al comparto di appartenenza: max 15 punti;
3. capacità di sviluppare contatti commerciali anche con l’estero: max 20 punti;
4. dimostrazione di aver posto in essere azioni compatibili con le nuove sfide della politica agricola comune, di cui all’art. 1 comma 3) <<>> del Reg. (CE) 74/2009, con particolare riferimento al rispetto dell’ambiente, alla conservazione degli habitat naturali, alla valorizzazione del paesaggio, al miglioramento delle pratiche agronomiche, al mantenimento del benessere degli animali, al minor consumo di energia ecc..: max punti 20;
5. dimostrazione di aver conseguito nell’ultimo triennio un progressivo miglioramento dei risultati economici: max punti 20.
A parità di punteggio sarà utilizzato, poi, il criterio di priorità della minore età del titolare dell’azienda o del legale rappresentante in caso di società.
Ulteriori informazioni sul sito del MIPAAF

venerdì 12 novembre 2010

ACCESSI DEL FISCO PRESSO LO STUDIO: CONOSCERE PER SAPERSI DIFENDERE

La verifica tributaria pur determinando (spesso) l’insorgenza di rilevanti passività fiscali per il soggetto verificato, potrebbe non trasformarsi in evento traumatico se si conoscessero alcune regole basilari che ne governano lo svolgimento e se il contribuente fosse stato “preparato” preliminarmente: avesse, cioè, appreso le metodologie di controllo seguite dagli organi accertatori ed acquisito la conoscenza dei propri diritti.
Sotto tale profilo, pur nella consapevolezza della limitazione di una informativa di questo genere, proponiamo un breve excursus sulle modalità seguite dai verificatori che accedono nello studio per i controlli fiscali.

Presenza del professionista. Trattandosi di controllo presso la sede di un’attività professionale, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all’art. 52 co.1, del D.p.r. 633/con riferimento alla presenza in studio del professionista o di un suo delegato.
Sotto questo profilo l’accesso sarà programmato con modalità ed in ore tali da farlo svolgere in coincidenza della presenza del professionista nello studio, sfruttando in pieno l’ effetto “sorpresa” per quanto attiene al reperimento e all’acquisizione di documentazione extracontabile rilevante ai fini del controllo (corrispondenza, agende, appunti informali, ecc.).

Autorizzazione Giudiziaria. E’ obbligatoria qualora l’attività professionale si svolga presso i locali destinati anche ad abitazione.
La stessa è richiesta qualora venga opposto il segreto professionale da parte del professionista.

Luoghi di esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui dall’attività preparatoria emerga l’esistenza di una o più strutture in cui il contribuente esercita l’attività, l’accesso in tali locali verrà eseguito in stretta successione temporale in tutti i luoghi individuati in cui il medesimo abbia materiale disponibilità o nei quali conservi la documentazione relativa alla propria attività.

Scritture contabili. Andrà verificata la regolarità estrinseca delle scritture contabili, la cui non corretta tenuta potrebbe giustificare l’obbligo di denuncia penale.

Elementi oggetto di controllo prioritario:

Libri contabili
. Libri e registri obbligatori, fatture attive e passive, estratti conto corrente bancari

Fascicoli clienti, agende, appunti, e-mail. Relazioni, elaborati, progetti: al fine di conoscere l’indirizzo specifico dell’attività svolta dal professionista e la tipologia di clientela (imprese, privati, enti pubblici)

Assicurazioni e bollette. Assicurazioni professionali, consumi energetici, utenze telefoniche, collegamenti a banche dati
Beni strumentali. Esistenti o rilevabili dai documenti di acquisto, e tutta l’attrezzatura per lo svolgimento dell’attività presente in sede. Importante è poi controllare che i beni strumentali siano stati indicati correttamente negli appositi modelli di comunicazione dei dati per l’applicazione degli studi di settore, in quanto il contribuente potrebbe manipolarne il contenuto al fine di raggiungere la congruità richiesta dallo specifico studio.

Software. La presenza di software per svolgere attività specifiche e la mancata fatturazione di quel tipo di attività può far presumere la presenza di compensi in nero.
Si ricorda che la presenza di software non originali configura il reato previsto dall’art. 171 ter della l. 633/1941

Identificazione del personale esistente:

Rilevazione iniziale. La rilevazione del personale è effettuata con tempestività al momento dell'accesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed all'esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato collaborazione con particolare riferimento ai periodi di imposta oggetto di verifica.

Interviste (per un corretto controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro). Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare interviste individuali ad ogni soggetto.

Oggetto dell’intervista. Dati identificativi del lavoratore: codice fiscale, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento (ove esibito), tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato,co.co.co., co.co.pro., titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi, ecc. Ancora: qualifica del lavoratore, retribuzione/compenso percepito. Prima, durante e dopo l'intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile l'effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.

Documenti obbligatori:

Esibizione. Terminate le interviste i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l'esibizione, ove obbligatori:
- delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della legge 296/2006, i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale ubicata la sede di lavoro;
- il libro unico del lavoro (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dall'anno d'imposta 2009);
- la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l'impiego di lavoratori/collaboratori.

Controllo delle spese:
Principio di inerenza. Considerata la rilevazione del reddito di categoria (compensi meno le spese) è ovvio che nel corso del controllo i verificatori facciano una particolare attenzione alla corretta deduzione dei costi sostenuti sulla base del principio di inerenza.

Ricostruzione del volume d’affari. Gli elementi negativi di reddito (costi) sono esaminati non solo per un controllo analitico della contabilità, ma anche in caso di ricostruzione indiretta del volume d’affari in quanto essi sono un forte indicatore del livello quantitativo/qualitativo della tipologia di incarichi svolti dallo studio.
Eventuali ingiustificate sproporzioni rispetto ai compensi dichiarati possono costituire l’indizio di una omessa fatturazione.

Altri indizi e riscontri. Caratteristiche della clientela. Le caratteristiche reddituali della clientela costituiscono un primo elemento che può assumere rilevanza in via sussidiaria.

Prelievi personali ridotti. Anche l’analisi dei prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari ed il riscontro di un ammontare degli stessi modesto – attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie – potrebbe confermare l’esistenza di ricavi sottratti all’imposizione.

Tenore di vita. E’ essenziale effettuare un’analisi della capacità di spesa del contribuente, identificando l’esistenza di beni acquisiti a patrimonio e ogni altra manifestazione di ricchezza:
- possesso di beni immobili;
- possesso di autovetture;
- acquisto di titoli;
- spese per viaggi, crociere, scuole private, ecc.;
- spese di assicurazioni, ecc.
In sostanza si tratta di collegare il tenore di vita del professionista con le sue dichiarazioni fiscali: le contraddizioni che emergono anche se non permettono di individuare in maniera specifica i compensi percepiti ma non dichiarati, possono essere elementi da considerare per controlli più approfonditi

Accertamento sintetico. In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38 co. 4, D.P.R. 600/1973, nei confronti del professionista e/o gli associati.

Indagini finanziarie. Richiesta al contribuente. Viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società di Poste Italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società fiduciarie.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

Richiesta diretta di dati e documenti. Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Dir. Reg. dell’A.E., dati, notizie, e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi, direttamente a banche, Poste, ecc.

Intestatari di comodo. L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (INTERPOSIZIONE DEL SOGGETTO TERZO) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.

lunedì 1 novembre 2010

Tornano gli incentivi






Da mercoledì 3 novembre torneranno gli incentivi per l'acquisto di motorini, cappe, forni, lavastoviglie, cucine, elettrodomestici da incasso ad alta efficienza, gru per l’edilizia, pompe di calore, motori fuoribordo per la nautica, scafi da diporto, rimorchi, macchine agricole, abitazioni, etc. (per la misura completa delle agevolazioni guarda il post del 23 marzo 2010).

È il risultato del decreto firmato la settimana scorsa dal ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, che sblocca i 110 milioni di fondi rimasti inutilizzati sui 300 totali stanziati dal decreto incentivi (Dl 40/2010, poi convertito dalla legge 73/2010).
Cambia il metodo di utilizzo. Finora ognuno dei dieci settori incentivati ha avuto il proprio plafond di risorse. Tuttavia, mentre alcuni comparti hanno bruciato in poco tempo i fondi disponibili – come è successo con i motocicli - altri hanno registrato un andamento lentissimo: emblematico il caso degli inverter e dei motori ad alta efficienza industriale, per i quali al 18 ottobre risultava utilizzato solo lo 0,21% dei 10 milioni stanziati. Ma anche gli immobili ad alta efficienza energetica hanno deluso le attese (26% dei 60 milioni previsti) così come le gru a torre per l'edilizia (16% dei 40 milioni). Da qui la scelta del ministero, che ha fatto confluire tutte le risorse residue in un unico fondo, dal quale – a partire dal 3 novembre – potranno pescare tutti i settori. Il risultato immediato è una "riapertura" degli incentivi per i tre comparti che avevano esaurito il proprio plafond: motorini, nautica e macchine agricole. Ma anche i settori che stavano per finire i fondi avranno nuovi margini di intervento: succederà con la banda larga (per cui era già stato utilizzato il 97% delle risorse) e forse anche per le cucine (al 90% di utilizzo).

Tempi e procedure. Non cambieranno, invece, né i requisiti per ottenere gli incentivi, né le procedure. Per i motorini, quindi, continuerà a essere agevolato l'acquisto dei modelli fino a 400 cc o fino a 70 kw in categoria "Euro 3" e dei modelli elettrici e ibridi. Allo stesso modo, gli incentivi per la nautica continueranno a riguardare motori fuoribordo e stampi per scafi da diporto. Fino al 1° novembre tutto proseguirà secondo le regole attuali. Martedì 2 novembre, invece, il sistema tecnico verrà messo a punto e il sito non sarà operativo per le fasi di autenticazione e prenotazione di nuovi incentivi, ma solo per le attività di consultazione e informazione a rivenditori e consumatori. Quindi, dal 3 novembre, sarà possibile effettuare le prenotazioni a valere sul nuovo, unico fondo da 110 milioni.

La corsa ai bonus. Si scatenerà perciò una "gara" tra gli incentivi, e quelli più richiesti eroderanno le risorse per gli altri. In primavera, i motorini hanno bruciato più di 10 dei 12 milioni stanziati in tre settimane. La nautica ha superato quota 12 milioni in due settimane, ma poi ci ha messo due mesi per esaurire tutto il plafond di 20 milioni. Le macchine agricole, invece, hanno sfruttato 16 dei 20 milioni in un mese. Resta da vedere come andrà questa volta, ricordando che potranno beneficiare dei bonus per l'acquisto anche le cucine componibili e gli elettrodomestici. Due categorie che non hanno azzerato la dotazione iniziale, ma che finora hanno sfruttato quasi 90 milioni di incentivi.
E' stato chiarito, inoltre, che per beneficiare degli incentivi, nei settori:
- Elettrodomestici
- Cucine
- Motocicli
- Abitazioni
- Banda larga
è possibile beneficiare degli incentivi nella misura di una sola richiesta per ogni soggetto e per ogni tipologia di prodotto (es: 1 lavastoviglie, un forno ed un motociclo per lo stesso acquirente; non è possibile beneficiare degli incentivi per l'acquisto ad esempio di 2 lavastoviglie, 2 motorini ecc.).

Per i settori:
- Efficienza energetica industriale
- Gru a torre per l'edilizia
- Macchine agricole e movimento terra
- Nautica
- Rimorchi
si può beneficiare degli incentivi senza limiti nel numero delle richieste di contributo. Resta inteso che si applicano i limiti vigenti in materia di aiuti di Stato ("de minimis").