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venerdì 12 novembre 2010

ACCESSI DEL FISCO PRESSO LO STUDIO: CONOSCERE PER SAPERSI DIFENDERE

La verifica tributaria pur determinando (spesso) l’insorgenza di rilevanti passività fiscali per il soggetto verificato, potrebbe non trasformarsi in evento traumatico se si conoscessero alcune regole basilari che ne governano lo svolgimento e se il contribuente fosse stato “preparato” preliminarmente: avesse, cioè, appreso le metodologie di controllo seguite dagli organi accertatori ed acquisito la conoscenza dei propri diritti.
Sotto tale profilo, pur nella consapevolezza della limitazione di una informativa di questo genere, proponiamo un breve excursus sulle modalità seguite dai verificatori che accedono nello studio per i controlli fiscali.

Presenza del professionista. Trattandosi di controllo presso la sede di un’attività professionale, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui all’art. 52 co.1, del D.p.r. 633/con riferimento alla presenza in studio del professionista o di un suo delegato.
Sotto questo profilo l’accesso sarà programmato con modalità ed in ore tali da farlo svolgere in coincidenza della presenza del professionista nello studio, sfruttando in pieno l’ effetto “sorpresa” per quanto attiene al reperimento e all’acquisizione di documentazione extracontabile rilevante ai fini del controllo (corrispondenza, agende, appunti informali, ecc.).

Autorizzazione Giudiziaria. E’ obbligatoria qualora l’attività professionale si svolga presso i locali destinati anche ad abitazione.
La stessa è richiesta qualora venga opposto il segreto professionale da parte del professionista.

Luoghi di esercizio dell’attività. Nell’ipotesi in cui dall’attività preparatoria emerga l’esistenza di una o più strutture in cui il contribuente esercita l’attività, l’accesso in tali locali verrà eseguito in stretta successione temporale in tutti i luoghi individuati in cui il medesimo abbia materiale disponibilità o nei quali conservi la documentazione relativa alla propria attività.

Scritture contabili. Andrà verificata la regolarità estrinseca delle scritture contabili, la cui non corretta tenuta potrebbe giustificare l’obbligo di denuncia penale.

Elementi oggetto di controllo prioritario:

Libri contabili
. Libri e registri obbligatori, fatture attive e passive, estratti conto corrente bancari

Fascicoli clienti, agende, appunti, e-mail. Relazioni, elaborati, progetti: al fine di conoscere l’indirizzo specifico dell’attività svolta dal professionista e la tipologia di clientela (imprese, privati, enti pubblici)

Assicurazioni e bollette. Assicurazioni professionali, consumi energetici, utenze telefoniche, collegamenti a banche dati
Beni strumentali. Esistenti o rilevabili dai documenti di acquisto, e tutta l’attrezzatura per lo svolgimento dell’attività presente in sede. Importante è poi controllare che i beni strumentali siano stati indicati correttamente negli appositi modelli di comunicazione dei dati per l’applicazione degli studi di settore, in quanto il contribuente potrebbe manipolarne il contenuto al fine di raggiungere la congruità richiesta dallo specifico studio.

Software. La presenza di software per svolgere attività specifiche e la mancata fatturazione di quel tipo di attività può far presumere la presenza di compensi in nero.
Si ricorda che la presenza di software non originali configura il reato previsto dall’art. 171 ter della l. 633/1941

Identificazione del personale esistente:

Rilevazione iniziale. La rilevazione del personale è effettuata con tempestività al momento dell'accesso, proseguendo poi, nel corso del controllo, alla raccolta ed all'esame degli elementi informativi acquisiti sui lavoratori che hanno prestato collaborazione con particolare riferimento ai periodi di imposta oggetto di verifica.

Interviste (per un corretto controllo degli adempimenti previsti, in materia contributiva e fiscale, a carico del datore di lavoro). Una volta identificato tutto il personale presente in sede, occorrerà procedere ad effettuare interviste individuali ad ogni soggetto.

Oggetto dell’intervista. Dati identificativi del lavoratore: codice fiscale, dati anagrafici, estremi del documento di riconoscimento (ove esibito), tipologia del rapporto di lavoro (ad esempio lavoratore subordinato,co.co.co., co.co.pro., titolari e soci di imprese artigiane/commerciali, lavoratori occasionali, lavoratori autonomi, ecc. Ancora: qualifica del lavoratore, retribuzione/compenso percepito. Prima, durante e dopo l'intervista, i verificatori osserveranno e valuteranno, ove possibile l'effettiva attività svolta dai singoli lavoratori intervistati, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto riportato nei documenti obbligatoriamente previsti dalla normativa sul lavoro.

Documenti obbligatori:

Esibizione. Terminate le interviste i verificatori avranno cura di chiedere al datore di lavoro l'esibizione, ove obbligatori:
- delle comunicazioni preventive di instaurazione del rapporto di lavoro che, ai sensi della legge 296/2006, i datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale ubicata la sede di lavoro;
- il libro unico del lavoro (che ha sostituito il libro paga e il libro matricola obbligatoriamente a partire dall'anno d'imposta 2009);
- la documentazione extra-contabile, qualora reperita, dalla quale emerge l'impiego di lavoratori/collaboratori.

Controllo delle spese:
Principio di inerenza. Considerata la rilevazione del reddito di categoria (compensi meno le spese) è ovvio che nel corso del controllo i verificatori facciano una particolare attenzione alla corretta deduzione dei costi sostenuti sulla base del principio di inerenza.

Ricostruzione del volume d’affari. Gli elementi negativi di reddito (costi) sono esaminati non solo per un controllo analitico della contabilità, ma anche in caso di ricostruzione indiretta del volume d’affari in quanto essi sono un forte indicatore del livello quantitativo/qualitativo della tipologia di incarichi svolti dallo studio.
Eventuali ingiustificate sproporzioni rispetto ai compensi dichiarati possono costituire l’indizio di una omessa fatturazione.

Altri indizi e riscontri. Caratteristiche della clientela. Le caratteristiche reddituali della clientela costituiscono un primo elemento che può assumere rilevanza in via sussidiaria.

Prelievi personali ridotti. Anche l’analisi dei prelievi annotati sul registro dei movimenti finanziari ed il riscontro di un ammontare degli stessi modesto – attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie – potrebbe confermare l’esistenza di ricavi sottratti all’imposizione.

Tenore di vita. E’ essenziale effettuare un’analisi della capacità di spesa del contribuente, identificando l’esistenza di beni acquisiti a patrimonio e ogni altra manifestazione di ricchezza:
- possesso di beni immobili;
- possesso di autovetture;
- acquisto di titoli;
- spese per viaggi, crociere, scuole private, ecc.;
- spese di assicurazioni, ecc.
In sostanza si tratta di collegare il tenore di vita del professionista con le sue dichiarazioni fiscali: le contraddizioni che emergono anche se non permettono di individuare in maniera specifica i compensi percepiti ma non dichiarati, possono essere elementi da considerare per controlli più approfonditi

Accertamento sintetico. In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38 co. 4, D.P.R. 600/1973, nei confronti del professionista e/o gli associati.

Indagini finanziarie. Richiesta al contribuente. Viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, società di Poste Italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società fiduciarie.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.

Richiesta diretta di dati e documenti. Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Dir. Reg. dell’A.E., dati, notizie, e documenti relativi a qualsiasi operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché le garanzie prestate da terzi, direttamente a banche, Poste, ecc.

Intestatari di comodo. L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente (INTERPOSIZIONE DEL SOGGETTO TERZO) o di cui il medesimo abbia comunque la disponibilità.

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