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lunedì 22 novembre 2010

Il versamento degli acconti di novembre per le persone fisiche e per le società di persone


Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della 2a o unica rata d’acconto 2010 che riguarda la quasi totalità dei contribuenti. Il calcolo dell’acconto può avvenire in base a due metodi: il metodo storico e il metodo previsionale.
La presente, vuole essere una scheda informativa che riepiloga le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRPEF ed IRAP per persone fisiche e società di persone.

MODALITA’ OPERATIVE PER L’ACCONTO 2010

METODO STORICO Il metodo storico prende come base l’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, infatti, l’ammontare dell’acconto 2010 è pari al 99% dell’importo esposto:
• a rigo RN34 “Differenza” del mod. UNICO 2010 PF;
• a rigo IR22 “Totale imposta” del mod. IRAP 2010.
Nel caso in cui l’importo indicato in tali righi sia:
• non superiore a € 51,65, l’acconto non va effettuato;
• superiore a € 51,65 ma inferiore a € 260,11, il versamento dell’acconto va effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2010;
• superiore a € 260,11, il versamento dell’acconto va effettuato in 2 rate pari a:
 39,6% (40% del 99%) di rigo RN34 o IR22 entro il 16.06.2010 / 06.07.2010 (16.07 / 05.08.2010 con la maggiorazione dello 0,40%);
 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2010.
Per determinare l'ammontare da versare:
• va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante da UNICO 2010 o dal modello IRAP 2010. Ad esempio, se il mod. UNICO 2010 PF a rigo RN43 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto;
• il risultato finale della dichiarazione non è determinante per definire se l’acconto è dovuto o meno, in quanto, anche in presenza di un saldo a credito, può comunque essere dovuto il versamento degli acconti.
Infine, per la determinazione dell’acconto IRPEF dei soci di società di persone, l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2009, per effetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 239/96.

METODO PREVISIONALE Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2010. In altre parole, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento;
• la scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento tramite il ravvedimento operoso.

ESONERI Sono esclusi dall’obbligo di versamento:
• soggetti che hanno evidenziato nel rigo RN34 del modello Unico 2010 un importo non superiore a € 51,65;
• soggetti che percepiscono nel 2010, per la prima volta, redditi assoggettati ad IRPEF, mancando la base storica di commisurazione;
• soggetti che non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2009;
• soggetti che vantavano, in relazione al periodo d’imposta 2009, crediti IRPEF superiori all’importo degli acconti, destinati all’abbattimento di questi ultimi;
• soggetti falliti;
• eredi che presenteranno la dichiarazione dei redditi di un defunto nel corso del 2010;
• contribuenti che presumono di non dovere versare alcuna imposta oppure di versare un’imposta pari ad un importo non superiore al € 51,65.

CONTRIBUENTI MINIMI I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi a decorrere dal 2010:
 sono tenuti alla determinazione dell’acconto IRPEF 2010 senza considerare l’adesione al regime dei minimi, ossia senza considerare che non sarà dovuta l’IRPEF, ma l’imposta sostitutiva del 20%;
 l’unica modalità di determinazione dell’acconto dovuto per l’anno di accesso al regime è il metodo storico ;
 sono legittimati a non versare l’acconto IRAP 2010;
• i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi dal 2008 o 2009:
 sono tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva risultante dal quadro CM, in quanto agli stessi “si applicano ... tutte le disposizioni vigenti in materia di acconto dell’imposta, compensazione e rateazione”;
 i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo storico devono fare riferimento a quanto esposto a rigo CM14 “Differenza” del mod. UNICO 2010 PF ed applicare le regole previste per i soggetti IRPEF;
• i soggetti che sono fuoriusciti dal regime dei minimi dal 2010, applicando in tale anno il regime ordinario, in mancanza di specifiche disposizioni, dovrebbero osservare la disciplina generale in materia di versamento degli acconti (sul punto sarebbe utile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate);
• se il regime dei minimi è adottato da un’impresa familiare, l’acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell’impresa. In particolare, per l’anno di accesso al regime :
 il titolare deve sommare al proprio acconto, determinato con il metodo storico, il 99% dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la quota parte riferibile al reddito di partecipazione all’impresa familiare. Tale quota è determinata in proporzione all’incidenza del reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;
 i collaboratori familiari determinano il proprio acconto in base alla quota di imposta riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione, utilizzando sia il metodo storico che quello previsionale.

DETASSAZIONE TREMONTI TER PER GLI INVESTIMENTI 2010 L’agevolazione “Tremonti-ter” di cui al D.L. n. 78/2009 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti.
Per i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo previsionale, ciò comporta la necessità di “quantificare” il reddito che sarà conseguito nel 2010 e, quindi, la relativa imposta senza tener conto della detassazione derivante dagli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2010 – 30.06.2010.

DETASSAZIONE AUMENTI DI CAPITALE È possibile tener conto degli effetti dalla detassazione a favore delle società di persone che nel 2010 (dal 01.01.2010 e fino al 05.02.2010) hanno effettuato la capitalizzazione della società attraverso l’aumento del capitale sociale perfezionato da persone fisiche. In tal caso l’effetto della capitalizzazione si riflette sulla determinazione dell’acconto dovuto dalla società ai fini IRAP e dai singoli soci ai fini IRPEF.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO 2010 Il versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione con il mod. F24, utilizzando il canale telematico per i titolari di partita IVA. I relativi codici tributo sono:
• 4034 per l’acconto IRPEF;
• 3813 per l’acconto IRAP;
• 1799 per l’acconto dell’imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
COMPENSAZIONE Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:
• verticale, utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, credito IRPEF 2009 con acconto IRPEF 2010) senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
• orizzontale, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010) con la necessità di presentare il mod. F24.

REGIME SANZIONATORIO • Eventuali carenti o omessi versamenti saranno puniti con la sanzione del 30%, ridotta al 10% se si aderisce all’invito bonario dell’amministrazione;
• il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso:
 applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
o 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
o 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, ovvero entro il 30.09.2011;
 versando l’importo dovuto e gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’1%.

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