Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




lunedì 22 luglio 2013

..ancora sull'obbligo di deposito PEC presso la CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che "nel vigente quadro normativo, che ricollega l`obbligo di comunicazione dell`indirizzo di PEC al Registro imprese all`iscrizione di detto indirizzo nell`INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), e` necessario che l`indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all`imprenditore.
In sostanza il comunicato del MISE recepisce quanto già previsto dalla procedura di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro delle Imprese effettuato tramite il canale telematico messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Quest'ultimo, infatti, in una nota avvertiva l'utente con la dicitura "ATTENZIONE - L'imprenditore individuale deve fornire l'indirizzo PEC dell'impresa stessa. Non e' possibile indicare indirizzi PEC di soggetti terzi" eliminando di fatto la possibilità di domiciliazione presso commercialisti e consulenti.
Una disposizione, dunque, che obbliga anche i titolari delle ditte individuali a familiarizzare con il canale internet in un periodo storico dove tutto passa dal web.
Speriamo che questo ulteriore adempimento non si traduca solo in un onere per il contribuente, ma riduca sensibilmente i costi legati all'invio delle comunicazioni ancora effettuate tramite il canale postale e addebitate, direttamente o indirettamente, al destinario delle comunicazioni stesse.

Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 15 luglio 2013

Nozione di abitazione principale ai fini IMU

Ai fini dell’applicazione dell’IMU l'abitazione principale sconta l'applicazione di una aliquota ridotta, variabile da Comune a Comune, oltre alla possibilità di usufruire di ulteriori detrazioni (quali quelle per i figli di età inferiore ai 26 anni conviventi).
Tuttavia, bisogna ben delimitare l'ambito di applicazione di dette agevolazioni e inquadrare correttamente la nozione di abitazione principale.
L'ABITAZIONE PRINCIPALE è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011). 
Rispetto alla nozione di abitazione principale che prima del 2012 si applicava all’Ici, per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il contribuente, allo stesso tempo, dimori abitualmente nello stesso e vi abbia la propria residenza anagrafica.
Mancando uno dei due requisiti prescritti (la dimora abituale), l'immobile in cui si ha l'iscrizione anagrafica non può quindi essere considerato come abitazione principale.
E' purtroppo il caso di milioni di contribuenti che per motivi di lavoro sono costretti a lasciare, anche temporaneamente, la propria abitazione per spostarsi altrove mantenendone la proprietà.
Sarebbe auspicabile che, in vista della revisione della disciplina dell'IMU, il legislatore fiscale prendesse in considerazione lo stato di necessità dell'abbandono dell'abitazione piuttosto che tacere come ha finora fatto.

Studio Fiscale Li Gioi

venerdì 12 luglio 2013

2.650.000 euro in arrivo per i giovani siciliani!

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, in data 12.07.2103, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani fino a 36 anni che garantisce un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro.
Il bando propone tre differenti linee di azione:
  1. Giovani Talenti, rivolto a valorizzare la creatività dei giovani siciliani, che può estrinsecarsi in forme differenti quali teatro, danza, prodotti letterari - cinematografici, ecc.
  2. Tradizionalmente, mirante a rafforzare le capacità creative ed innovative dei giovani siciliani per agevolarne l'ingresso in un mondo del lavoro legato alla cultura dei mestieri tradizionali dell'artigianato e dell'agricoltura.
  3. Giovani e legalità, mirante a promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile tra i giovani.
La presentazione della proposta progettuale può avvenire ad opera di Associazioni già costituite o da parte di gruppi informali ovvero un minimo di due persone di età inferiore a 36 anni che si impegnano a formalizzare l'aggregazione riunendosi in associazione in caso di approvazione del progetto ad opera dell'Assessorato regionale.
I progetti saranno valutati da un'apposita commissione, tenendo conto di:
- caratteristiche del gruppo informale o dell'associazione;
- qualità del progetto;
- fattibilità ed efficacia attesa;
- innovatività;
 - contemporaneità;
- apporto allo sviluppo del territorio;
- continuità, ripetibilità, ecc.
Il termine di scadenza previsto è di 60 giorni a far data del 12.07.2013


Studio Fiscale Li Gioi

giovedì 11 luglio 2013

Locazioni di immobili concessi in comodato. Chi paga?



Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del codice civile, è un contratto a effetti obbligatori e non reali.
In pratica, il soggetto che riceve in comodato il bene, denominato comodatario, acquisisce nei confronti dello stesso un diritto personale di godimento e non un diritto reale.
E' frequente il caso, specie tra genitori e figli, di immobili concessi in comodato con contratto regolarmente registrato, successivamente concessi in locazione a terzi dal comodatario.
Secondo il Testo unico delle Imposte sui Redditi,  redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d'imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
La conseguenza, dal punto di vista fiscale è che la titolarità del reddito fondiario non si trasferisce ma resta in capo al proprietario/comodante.
Qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, pertanto, il reddito effettivo del fabbricato dovrà essere imputato esclusivamente al comodante (risoluzioni 381/E e 394/E del 2008) che dovrà sostenerne i relativi oneri.
Discorso analogo vale per l'IMU.

Studio Fiscale Li Gioi

mercoledì 3 luglio 2013

..ancora sul Bonus mobili ed Ecobonus

Sarebbero in arrivo nuove norme in tema di ecobonus e bonus mobili.
Un emendamento approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato ha esteso la detrazione Irpef del 50% (per i contribuenti che ristrutturano casa) anche agli elettrodomestici. Anche questi prodotti potranno infatti beneficiare degli incentivi, fino a un tetto di 10.000 euro previsti dal decreto sulle ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica.

Se, tuttavia, in un primo tempo le commissioni avevano dato il via libera per i «grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica». In serata il ministero dello Sviluppo economico ha precisato che l'estensione del bonus ristrutturazione, decisa al Senato, è riferita ai soli elettrodomestici da incasso e non a tutti.
La detrazione per i mobili del 50% spetterebbe sempre nel limite di spesa di €10.000, ma questa cifra andrebbe a concorrere nella somma dei € 96.000 previsti nel totale costo della ristrutturazione.

Lo sconto, comunque, non scatterà da subito. Anche se le regole sono le stesse di quelli per il bonus mobili, l'emendamento entrerà in vigore solo dopo la conversione del provvedimento in legge (entro 60gg).

È possibile, dunque, che le norme subiscano ulteriori variazioni nel corso dei lavori parlamentari man mano che si faranno i conti con le coperture da destinarvi.

Si parla, inoltre, di una estensione dell'ecobonus del 65% anche per le caldaie e gli impianti a pompe di calore che erano state escluse espressamente nel testo iniziale del decreto.

Studio Fiscale Li Gioi

Caos sulle sanzioni applicabili al mancato deposito della PEC per ditte individuali

Da fronti diversi arrivano pareri discordanti sul mancato deposito della  PEC nel Registro delle Imprese, obbligo che le ditte individuali dovevano espletare entro il 30.06.2013 (prorogato al 01.07.2013 in quanto il termine veniva a cadere di domenica).
Secondo il parere di UNIONCAMERE, chiarito in una nota (fonte Il sole 24 ore) le imprese individuali che non abbiano iscritto il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1° luglio) non si vedranno irrogare dall'ufficio del Registro delle imprese le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Unioncamere, in sintesi, ravvisa una potenziale disparità di trattamento tra imprese individuali e società che a proprio dire non sarebbero passibili di sanzioni.
Secondo il CONSIGLIO DI STATO, invece, la mancata comunicazione al registro delle imprese entro il 01.07.2013, della posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, già attive al 18 dicembre 2012, comporta l'applicazione delle sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo se effettuata nei 30 giorni successivi. Parere reso dal Consiglio di Stato il 10 aprile 2013 ( n. 1714/2013).
Unica cosa certa che, in caso di mancata attivazione della Pec, nel caso di una nuova impresa viene sospesa la domanda di iscrizione al registro (45 giorni per le ditte individuali e tre mesi per le società dopodiché, decorso inutilmente il termine, la domanda di iscrizione viene respinta) mentre per le realtà già esistenti non hanno effetto le variazioni comunicate al registro delle imprese.
      Il Consiglio di Stato pare aver scartato l'ipotesi che prevedeva l'iscrizione dell'impresa nel registro e la non applicazione della sanzione, in quanto la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» per le imprese che non debbono presentare in futuro variazione dati al registro, non comporterebbe alcuna conseguenza, che di fatto vanificherebbe il principio della norma.
 
Ai posteri....
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni