Con l'imminente scadenza del termine di invio delle dichiarazioni fiscali, si ripropone il tema della conservazione della documentazione utilizzata per ottenere detrazioni e deduzioni dai modelli di denuncia dei redditi, ovvero le "prove" delle spese che consentono risparmi sul versamento delle imposte.
E' pacifico che la documentazione relativa agli oneri deducibili e altri oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta devono essere conservate, in originale, a cura del contribuente per tutto il periodo in cui l'Amministrazione Finanziaria può richiederla.
In particolare, per le imposte dirette, ai sensi dell'articolo 43 del D.p.r. n. 600/1973, come modificato dal D.lgs 9/7/1997, n. 241, "gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Dunque, se ci riferiamo alla campagna delle DICHIARAZIONI 2013, relative ai redditi del 2012, la documentazione dovrà essere conservata e all'occorrenza esibita fino al 31/12/2017.
Una particolare tipologia di spese detraibili è costituita, poi, dalle QUOTE FRAZIONABILI di spesa. Si pensi a quelle, ad esempio, sostenute per il recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico la cui detrazione spetta per quote costanti in un periodo di dieci anni.
In questo caso i termini di conservazione dei documenti possono essere più lunghi.
In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate "Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione".
Un discorso analogo può dunque ritenersi valido per tutte le spese la cui detrazione è frazionata nel corso di più anni.
Studio Fiscale Li Gioi
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