Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende con dipendenti, devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) cosi` come disposto ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici ecc. dovranno quindi dotarsi di questo documento, anche quelli che l`hanno effettuato in autocertificazione che, dal 1 giugno 2013, non avrà più alcun valore.
Si legge nell'art. 2 del D.Lgs. 81 del 2008 che, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:
Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
Li Gioi Giovanni
STUDIO FISCALE LI GIOI
Tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici ecc. dovranno quindi dotarsi di questo documento, anche quelli che l`hanno effettuato in autocertificazione che, dal 1 giugno 2013, non avrà più alcun valore.
Si legge nell'art. 2 del D.Lgs. 81 del 2008 che, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:
- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile), fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
Queste procedure standardizzate contengono linee guida e di indirizzo, check list con la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 30/11/2012.
Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all'esposizione ad amianto)
Si consiglia, per la stesura del DVR standard di collegarsi al sito del Ministero del lavoro o di rivolgersi ad un professionista del settore, per evitare i rischi e le pesanti sanzioni previste in caso di omissione nella redazione o redazione errata come di seguito sintetizzate.Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
Li Gioi Giovanni
STUDIO FISCALE LI GIOI
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