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lunedì 13 dicembre 2010

ENTRO IL 27 DICEMBRE IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2010.
L’adempimento interessa la generalità dei contribuenti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione, sotto qualunque forma giuridica.
Ai fini del calcolo dell’acconto, sono previste tre diverse metodologie, tra loro alternative.

COME SI DETERMINA L’ACCONTO IVA
La normativa IVA prevede tre diverse metodologie di calcolo, tra loro alternative:
 metodo storico
 metodo previsionale
 metodo delle operazioni effettuate.

Tra questi il contribuente può utilizzare quella che gli consente di versare
l’importo minore.

Con il metodo storico l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente. La base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’IVA a debito (acconto IVA 2009 + saldo IVA a debito 2009).

Con il metodo delle operazioni effettuate si versa il 100% dell’imposta a debito come risultante dalla liquidazione straordinaria al 20
dicembre 2010 riferita all'ultimo periodo di liquidazione periodica.

Con il metodo previsionale, invece, si versa l’88% di quello che si presume sarà il debito risultante per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili) o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso (contribuenti trimestrali), al netto dell’eventuale eccedenza a credito riportata dal mese o trimestre precedente.



Il versamento dell’acconto non è dovuto nei seguenti casi:
 inizio dell’attività nel corso del 2010;
 base di riferimento a credito (storico 2009 o presunto 2010);
 cessazione dell’attività entro il 30.9.2010 (contribuenti trimestrali);
 cessazione dell’attività entro il 30.11.2010 (contribuenti mensili);
 soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
 soggetti che operano in particolari regimi d’imposta (nuove iniziative, contribuenti minimi);
 soggetti che sono usciti dal regime dei minimi e delle nuove iniziative con decorrenza 2010;
 produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, c. 6, DPR 633/1972;
 soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, c. 6, DPR 633/1972;
 società e associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario ex Legge 398/1991.

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