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martedì 21 dicembre 2010

Le targhe dei professionisti e l'imposta sulla pubblicità


Qualche settimana fa è stata pubblicata la Sentenza n. 16722/2010, che sembra finalmente risolvere, una volta per tutte, l’annosa questione riguardante le tasse sulle targhe dei professionisti.
Pensando di fare cosa gradita, si pubblica, anche sul nostro blog un estratto al fine di rendere edotta la categoria "professionisti" su una questione che ha spesso provocato abusi da parte degli Uffici comunali. Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto, che le targhe professionali non sono soggette all’imposta sulla pubblicità ma, alle stesse, va riconosciuta l’esenzione prevista per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di servizi.
Se la targa esposta all'esterno dello studio professionale non contiene messaggi promozionali ma unicamente i nomi, l’attività svolta ed il luogo dello studio, non va assoggettata all’imposta.

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Il D.Lgs. 507/1993 stabilisce, che i messaggi pubblicitari diffusi nell’ambito di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, vanno assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità. La misura dell'imposta varia a seconda della tipologia e delle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato, della localizzazione del messaggio e della durata dell'esposizione. Il decreto prevede alcune ipotesi di esenzione dal tributo. In particolare, sono esenti da imposta le targhe:
 con superficie inferiore ai 300 cm2;
 ad esposizione obbligatoria per disposizione di legge o regolamento (ambulatori medici, studi notarili, farmacie), se di superficie non superiore a 500 cm2;
 qualificabili come “insegne di esercizio”.

L’ESENZIONE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO
Per “insegna di esercizio” è da intendersi una scritta, anche luminosa, in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.
Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono e di superficie complessiva non superiore a 5 m2 non sono soggette a imposta.
Se la superficie complessiva dell’insegna supera il limite di 5 m2, l’imposta va corrisposta sull’intera superficie.
L’esplicito richiamo normativo alle “insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi” ha prodotto alcune problematiche di natura interpretativa. Si è infatti posto il problema se tale ipotesi di esenzione potesse essere applicabile anche alle targhe dei professionisti, la cui attività non è riconducibile alla produzione di servizi (ossia, a un’attività qualificabile come imprenditoriale) ma integra, piuttosto, una prestazione di servizi.
Sul punto era intervenuta una Circolare, la n. 3/2002 MEF, con la quale si era precisato che le targhe dei professionisti possono rientrare nella definizione di esonero in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge un’attività economica. La questione, tuttavia, era rimasta assai dibattuta, tra parte della giurisprudenza che si era indirizzata verso una lettura restrittiva della norma, e prassi ministeriale, propensa per un’interpretazione estensiva.
A dirimere la questione è quindi giunta la Sentenza n. 16722/2010 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria. La pronuncia della Cassazione prende avvio da un avviso di accertamento emesso nei confronti di professionisti (nella specie, avvocati) i cui nominativi comparivano su una targa adiacente al portone d'ingresso dello studio professionale, riportante, oltre ai nominativi, la specifica dell'attività esercitata e l'ubicazione dello studio, senza altre connotazioni o peculiarità.
Il concessionario per la riscossione aveva proceduto al recupero d’imposta ritenendo che la targa professionale non potesse fruire dell’esimente riconosciuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi.
Le motivazioni addotte dal concessionario erano state ritenute valide dai giudici di merito che sia in primo, sia in secondo grado, avevano confermato la legittimità dell'atto impositivo.
La disputa è quindi giunta innanzi alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto inammissibile che i professionisti possano essere soggetti ad un regime fiscale differenziato e più gravoso rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica.
In particolare, dopo aver riconosciuto che la norma di esenzione sembrerebbe trovare applicazione per le sole attività degli imprenditori, la Corte ha precisato che secondo consolidata giurisprudenza comunitaria, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
In tale ottica, anche l’attività svolta dai professionisti costituisce un’impresa e, pertanto, l'esclusione dall'ambito applicativo dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio deve essere riconosciuta anche per le targhe degli studi professionali.
In conclusione, pare utile evidenziare gli elementi dell’insegna che possono fruire dell’esenzione dall’imposta di pubblicità ai sensi dell’art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 507/1993:
 nominativo del professionista o dello studio;
 tipologia e descrizione dell'attività esercitata;
 marchi dei servizi offerti.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti
Studio Li Gioi
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