Per contrastare le c.d. “case fantasma”, il D. L. n. 78/2010 riscrive completamente la disciplina sulla casa e impone di regolarizzare la posizione catastale degli immobili. In particolare, entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali su immobili sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, se gli immobili non risultano dichiarati in Catasto o se a seguito di interventi edilizi sull’immobile, i titolari non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione.
La regolarizzazione catastale è all’attenzione dei proprietari immobiliari, che affidano l’incarico ad un tecnico professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, geometri, periti edili o agrari, il quale provvederà a aggiornare la mappa catastale e predisporre la denuncia al Catasto dei fabbricati. Dopo la denuncia, l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente richiederà il pagamento della sanzione per ritardata denuncia (€ 300, ridotti a € 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento).
Scaduto il termine del 31 dicembre 2010 senza che vi sia stata la denuncia al Catasto, l’Agenzia del Territorio interverrà per surroga provvedendo ad attribuire essa stessa una rendita catastale presunta ed a svolgere le opportune attività di accertamento.
Con l’.
La regolarizzazione catastale è all’attenzione dei proprietari immobiliari, che affidano l’incarico ad un tecnico professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, geometri, periti edili o agrari, il quale provvederà a aggiornare la mappa catastale e predisporre la denuncia al Catasto dei fabbricati. Dopo la denuncia, l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente richiederà il pagamento della sanzione per ritardata denuncia (€ 300, ridotti a € 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento).
Scaduto il termine del 31 dicembre 2010 senza che vi sia stata la denuncia al Catasto, l’Agenzia del Territorio interverrà per surroga provvedendo ad attribuire essa stessa una rendita catastale presunta ed a svolgere le opportune attività di accertamento.
Con l’.
REGOLARIZZAZIONE DELLE “CASE FANTASMA”
LE NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2010 (art. 19, commi 8 e 9, D.L. n. 78/2010)
Entro il 31.12.2010, i titolari di diritti reali su:
• immobili che non risultano dichiarati in Catasto e presenti negli appositi elenchi pubblicati in G.U. dall’Agenzia del Territorio dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 ;
• immobili già censiti, ma oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato un incremento di consistenza ovvero una variazione di destinazione d’uso non dichiarati in Catasto;
sono tenuti a presentare, ai fini fiscali, la relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
I FABBRICATI EX-RURALI E NON DICHIARATI IN CATASTO
Il D.L. n. 262/2006 aveva previsto un’operazione straordinaria di controllo da parte dell’Agenzia del Territorio in collaborazione con l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) volta ad individuare:
• i fabbricati iscritti al Catasto terreni ma che avevano perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;
• i fabbricati che non risultavano dichiarati al Catasto edilizio urbano.
A seguito di questa operazione, sono emersi oltre 2 milioni di costruzioni non dichiarate al Catasto.
L’ITER PER LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE • I soggetti interessati a regolarizzare la propria posizione al Catasto dovranno incaricare un tecnico professionista il quale provvederà a:
aggiornare la mappa catastale, utilizzando il programma Pregeo fornito dall’Agenzia del Territorio;
predisporre la denuncia al Catasto dei fabbricati, utilizzando il programma Docfa, nel quale dovrà inserire i dati alfanumerici e geometrici delle planimetrie che rappresentano l’unità principale e le sue pertinenze;
• dopo la denuncia, l’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente richiederà il pagamento della sanzione per ritardata denuncia, che sarà pari a € 300, ridotti a € 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento;
• scaduto il termine del 31.12.2010, l’Agenzia del Territorio provvederà ad attribuire una rendita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento.
EFFETTI FISCALI DELLA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE Il titolare del diritto reale sull’immobile dovrà regolarizzare la proprio posizione fiscale (Irpef e Ici se dovuta) del periodo pregresso, non oltre però i 5 anni:
• dalla data di costruzione dell’edificio, nel caso di immobile non dichiarato al Catasto;
• dalla data di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, nel caso di immobile in cui sono state effettuate variazioni di consistenza o destinazione.
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