
E' stato pubblicato questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia un bando pubblico per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3. La misura, che ha lo scopo di agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese esistenti maggiormente competitive e di qualità, di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, per un importo massimo di investimenti pari ad € 50.000,00. Saranno ammessi alla valutazione (di tipo amministrativo) soltanto le istanze presentate dal 1° luglio 2010 dalle imprese iscritte nel registro delle imprese (se costituite) o di cui è stata richiesta l'iscrizione (in caso di imprese da costituire).
La valutazione seguirà sostanzialmente due criteri:
- possesso dei requisiti;
- ordine cronologico di evasione delle domande (farà fede il timbro postale).
Gli investimenti ammessi saranno, in linea teorica, di qualsiasi tipo: macchine, attrezzature, arredi e autoveicoli ma differenziate a seconda delle varie categorie previste dalla normativa.
Sono escluse dal beneficio:
-le imprese agrituristiche;
-le imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso ;
-farmacisti qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
-titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
-le associazioni di produttori;
-produttori, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli;
-le vendite di carburanti, olii minerali e lubrificanti;
-agli artigiani, singoli o associati, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o delle prestazioni di servizio;
-pescatori ed ai cacciatori che vendano al pubblico o al dettaglio;
-coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti nell’esercizio dei diritti erratico, di fungatico, e diritti similari;
-chi vende o esponge per la vendita le proprie opere d‘arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
-vendita dei beni di fallimento;
-vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di fiere campionarie, delle mostre e delle fierie di prodotti nei confronti dei visitatori;
-enti pubblici ovvero persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.
In teoria qualsiasi altra attività, non specificamente esclusa, è ammissibile, compresa la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti.
La valutazione seguirà sostanzialmente due criteri:
- possesso dei requisiti;
- ordine cronologico di evasione delle domande (farà fede il timbro postale).
Gli investimenti ammessi saranno, in linea teorica, di qualsiasi tipo: macchine, attrezzature, arredi e autoveicoli ma differenziate a seconda delle varie categorie previste dalla normativa.
Sono escluse dal beneficio:
-le imprese agrituristiche;
-le imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso ;
-farmacisti qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici;
-titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
-le associazioni di produttori;
-produttori, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli;
-le vendite di carburanti, olii minerali e lubrificanti;
-agli artigiani, singoli o associati, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o delle prestazioni di servizio;
-pescatori ed ai cacciatori che vendano al pubblico o al dettaglio;
-coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti nell’esercizio dei diritti erratico, di fungatico, e diritti similari;
-chi vende o esponge per la vendita le proprie opere d‘arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
-vendita dei beni di fallimento;
-vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di fiere campionarie, delle mostre e delle fierie di prodotti nei confronti dei visitatori;
-enti pubblici ovvero persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività.
In teoria qualsiasi altra attività, non specificamente esclusa, è ammissibile, compresa la somministrazione al pubblico di bevande e alimenti.
Approfittiamone.
Li Gioi Giovanni
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