Nel corso degli anni la detrazione IRPEF del 36-41% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata costantemente oggetto di proroga attraverso Leggi Finanziarie, nonché di modifiche relative sia agli interventi agevolabili sia al limite massimo detraibile. L’agevolazione è stata prorogata per la prima volta dalla Finanziaria 2008 per tutto il triennio 2008-2010, poi dalla Finanziaria 2009 per un ulteriore anno (fino al 2011) ed infine dalla Finanziaria 2010 che ne ha stabilito la validità fino al 2012.
Possono fruire della detrazione del 36% tutti i soggetti passivi IRPEF, anche non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, ovvero:
• il proprietario o il nudo proprietario;
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
• l’inquilino o il comodatario ;
• i soci di cooperative divise e indivise;
• i soci delle società di persone;
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e quindi le fatture e i bonifici risultino intestati a lui.
Le spese ammissibili sono quelle relative a:
• la realizzazione di interventi di:
manutenzione ordinaria ;
manutenzione straordinaria ;
restauro e risanamento conservativo ;
ristrutturazione edilizia ;
eseguiti sulle “parti comuni di edifici residenziali”;
• la realizzazione di interventi di:
manutenzione straordinaria;
restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute) e sulle loro pertinenze.
Nel corso degli anni, con la proroga dell’agevolazione, sono stati ampliati gli ambiti di applicazione della stessa, permettendo la detraibilità anche in relazione ad altri interventi agevolabili. In particolare, a partire dall’anno 2002 e fino al 2006 ed a decorrere dal 2008 e fino all’anno 2012, tra gli interventi agevolabili rientrano anche la ristrutturazione di interi fabbricati, eseguita da:
• imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
• cooperative edilizie;
a condizione che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Tra le spese per le quali compete la detrazione del 36%, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, rientrano le spese per:
• progettazione lavori e altre prestazioni professionali connesse;
• acquisto materiali ed esecuzione lavori;
• relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti, perizie e sopraluoghi;
• IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
• oneri di urbanizzazione;
• altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi e adempimenti stabiliti dal Regolamento di attuazione degli interventi agevolati ;
• la messa in regola degli edifici ai sensi della legge n. 46/1990, per gli impianti elettrici e delle norme UNICIG per gli impianti a metano.
Come funziona la detrazione?. I soggetti IRPEF hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. È necessario ricordare che la detraibilità segue il criterio di cassa, per cui possono essere detratte nell’anno d’imposta solo le spese realmente sostenute nell’anno stesso.
La detrazione è consentita per un importo massimo di spesa pari a € 48.000 per unità abitativa e deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Se, tuttavia, il contribuente ha:
• un’età non inferiore a 75 anni: può optare per una ripartizione in 5 rate.
• un’età non inferiore a 80 anni: può optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali.
L’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione IRPEF, va riferito alla singola unità immobiliare e non ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).
ComunicazioniA differenza di quanto avviene per la detrazione del 55%, per fruire della detrazione del 36% è necessario inviare con raccomandata, una comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara . A tale modello devono essere allegati:
• la copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
• i dati catastali o in mancanza la fotocopia della domanda di accatastamento;
• la copia delle ricevute di pagamento dell’ICI relativa agli anni precedenti, se dovuta;
• la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali;
• la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, da parte del proprietario, nell’ipotesi in cui gli stessi siano eseguiti dal detentore dell’immobile (locatario, comodatario).
Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, i soggetti interessati alla detrazione devono inviare all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio una comunicazione, con raccomandata A.R., contenente le seguenti informazioni:
• data di inizio dell’intervento di recupero;
• generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
• natura dell’intervento da realizzare;
• dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, con esplicita assunzione di responsabilità da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione.
Oltre all’invio delle comunicazioni preventive al Centro Operativo di Pescara e all’Azienda Sanitaria Locale, il contribuente che intende usufruire della detrazione del 36% è tenuto ad osservare ulteriori adempimenti, ossia:
• pagare le spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;
• conservare i documenti attestanti il sostenimento delle spese (fatture e/o ricevute fiscali), con separata indicazione delle spese relative alla manodopera, nonché della documentazione amministrativa necessaria per l’esecuzione dell’intervento;
• trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione abbiano superato il limite di € 51.645,69.
Divieto di cumulo con altri beneficiLa legge Finanziaria 2008 ha prorogato anche la detrazione IRPEF del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici e sostengono le spese fino al 31.12.2010. Come chiarito, infatti, dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
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COME VA APPLICATA L’IVA SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA? Per tutti gli interventi di recupero edilizio a prevalente destinazione abitativa è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%. Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’aliquota Iva del 10% è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
• ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
• ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
• alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
• alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
Cause di decadenza
. Il contribuente perde il diritto alla detrazione del 36% in questi casi:
• mancata o tardiva trasmissione della Comunicazione al Centro Operativo di Pescara;
• mancanza,nella comunicazione al Centro Operativo di Pescara,degli allegati previsti;
• mancata trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori, sottoscritta dal soggetto abilitato, per le opere di importo superiore ai 51.645,69 Euro;
• mancata preventiva comunicazione all’ASL della data di inizio lavori;
• mancata conservazione ed esibizione, su richiesta degli uffici, dei documenti comprovanti il sostenimento delle spese agevolabili;
• violazione degli obblighi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e degli obblighi contributivi;
• effettuazione dei pagamenti con modalità diversa dal bonifico bancario o postale;
• mancata esposizione in fattura del costo della manodopera.
Errori sanabili
. L’Agenzia delle entrate, con diversi interventi, ha chiarito che non comportano la decadenza dell’agevolazione del 36%, i seguenti errori:
• la mancata indicazione, nel bonifico bancario, della Legge n. 449/1997;
• l’utilizzo, come modalità di pagamento, del bonifico on-line;
• la mancata indicazione, nel bonifico, di alcuni elementi quali, ad esempio, il riferimento normativo dell’agevolazione, il codice fiscale del soggetto ordinante, la partita Iva del soggetto beneficiario.
In ogni caso, tali dati dovranno essere tempestivamente comunicati alla banca, che provvederà all’invio degli stessi all’Agenzia delle Entrate.
RIEPILOGODETRAZIONE DEL 36%
SOGGETTI INTERESSATI • Soggetti passivi IRPEF, sia residenti che non residenti in Italia, che possiedono o detengono l’immobile sul quale è effettuato l’intervento;
• Familiari conviventi dei soggetti IRPEF che hanno sostenuto le spese, così come risultanti dall’intestazione delle fatture e dei bonifici bancari relativi ai pagamenti.
OGGETTO DEGLI INTERVENTI • unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata;
• interi fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, nonché da cooperative edilizie, sempreché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l'alienazione e l'assegnazione dell'immobile facente parte del fabbricato avvenga entro il 30 giugno 2013.
FINALITÀ DEGLI INTERVENTI • manutenzione ordinaria manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti sulle “parti comuni di edifici residenziali”;
• manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali.
ADEMPIMENTI • trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata:
comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori;
copia della concessione edilizia, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia;
i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
copia delle ricevute di pagamento dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) relativa agli anni precedenti, se dovuta;
per gli interventi effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
• comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
• trasmettere la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione abbiano superato il limite di € 51.645,69.
DOCUMENTI DA CONSERVARE • la copia della comunicazione di inizio lavori (corredata dei relativi allegati) e delle ricevuta postale della raccomandata spedita al Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori;
• le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate;
• le ricevute del bonifico bancario o postale a favore dell’impresa che ha eseguito i lavori;
• le quietanze di pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione.