Una figura professionale di cui sempre più frequentemente si sente parlare negli ultimi mesi e che molto probabilmene è destinata ad avere un grande sviluppo in Italia, dati i rilevanti tempi della giustizia ordinaria, l'alto contenzioso a cui deve far fronte e gli alti costi ad essa associati: è quella del conciliatore. I numeri parlano da soli. Già nel 2007 - secondo dati dell'università RomaTre - è stato registrato un aumento del 52% del ricorso alle conciliazioni, incremento proseguito anche nel corso del 2008 e del 2009. Inoltre, continua il rapporto, risulta che il 90% delle controversie esaminate fuori dai tribunali viene risolto con successo. E sono numerosi i master universitari in catalogo nei maggiori atenei e centinaia, se non migliaia, i corsi professionali, pubblici e privati, presso camere di commercio, enti di formazione, difensori civici, nonchè gli stage, che dovrebbero fornire le competenze relazionali e gli strumenti giuridici per la gestione delle diverse tipologie di conflitto. Allo stato dell'arte sembra potersi affermare che chi si formerà in modo più tempestivo, molto probabilmente sarà destinato a trovarsi di fronte ad una vera e propria professione. I possibili sbocchi anche per i giovani laureati sono vasti dato che la legge che istituisce questi organismi prevede tra i soggetti che possono accedere alla "professione" anche i laureati in materie giuridiche o economiche ovvero iscritti in albi professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni, che abbiano seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dal Responsabile del registro. Il Registro degli organismi di conciliazione è previsto dagli articoli 38–40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ed è una banca dati tenuta presso il Ministero della Giustizia sotto la vigilanza del Direttore generale per gli affari civili o un suo delegato, nel quale sono individuati tutti gli organismi che, avendone fatto domanda siano stati iscritti nel registro.
Il pensiero, ad oggi, torna ai numerosi corsi sulla Gestione della Qualità, la Sicurezza, l'Ambiente, le norme Iso per intenderci, le HCCP, sulla sicurezza alimentare, che all'inizio vennero tacciati di autoreferenzialità, come avvenne per le agenzie di rating o le società di certificazione dei bilanci, mercato che ad oggi può dirsi saturo, ma che ha creato un vastissimo numero di figure professionali, e imprese che gestiscono il sistema, dall'implementazione fino all'accreditamento. Si pensi poi che la certificazione Iso, o l'Emas, è divenuto poi requisito necessario per la quasi totalità dei bandi pubblici. A tal riguardo, è bene sottolineare che, molte associazioni di categoria si stanno battendo per l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contratti assicurativi e responsabilità medica. Dunque, si può già pensare che non difficilmente il legislatore appoggerà questa possibilità, nell'ambito dell'ormai datato dibattito sulla riforma della giustizia.
Ma chi è il conciliatore? Una figura che opera all'interno degli "organismi di conciliazione", strumenti alternativi di definizione delle controversie. Lo scopo, quello di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d’altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale. In sostanza, la sua funzione è quella di condurre le parti ad un accordo, una definizione della lite prescindendo dall’azione giudiziaria (com'è noto connotata da una serie di requisiti imprescindibili: avvocati, tribunali, marche da bollo, anni di attesa, vari gradi di giudizio prima di giungere a conclusione definitiva).
Un mediatore, con il compito, oggi assegnato dalla legge a garanzia di imparzialità, trasparenza e professionalità, di guidare le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.
Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta come base del definitivo atto che chiude la lite. Il conciliatore non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica. Sono le parti che accordandosi pongono fine al conflitto.
Il pensiero, ad oggi, torna ai numerosi corsi sulla Gestione della Qualità, la Sicurezza, l'Ambiente, le norme Iso per intenderci, le HCCP, sulla sicurezza alimentare, che all'inizio vennero tacciati di autoreferenzialità, come avvenne per le agenzie di rating o le società di certificazione dei bilanci, mercato che ad oggi può dirsi saturo, ma che ha creato un vastissimo numero di figure professionali, e imprese che gestiscono il sistema, dall'implementazione fino all'accreditamento. Si pensi poi che la certificazione Iso, o l'Emas, è divenuto poi requisito necessario per la quasi totalità dei bandi pubblici. A tal riguardo, è bene sottolineare che, molte associazioni di categoria si stanno battendo per l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di contratti assicurativi e responsabilità medica. Dunque, si può già pensare che non difficilmente il legislatore appoggerà questa possibilità, nell'ambito dell'ormai datato dibattito sulla riforma della giustizia.
Ma chi è il conciliatore? Una figura che opera all'interno degli "organismi di conciliazione", strumenti alternativi di definizione delle controversie. Lo scopo, quello di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d’altra parte, di ridurre il contenzioso giurisdizionale. In sostanza, la sua funzione è quella di condurre le parti ad un accordo, una definizione della lite prescindendo dall’azione giudiziaria (com'è noto connotata da una serie di requisiti imprescindibili: avvocati, tribunali, marche da bollo, anni di attesa, vari gradi di giudizio prima di giungere a conclusione definitiva).
Un mediatore, con il compito, oggi assegnato dalla legge a garanzia di imparzialità, trasparenza e professionalità, di guidare le parti nella negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.
Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a formularne una propria, che possa poi essere tratta come base del definitivo atto che chiude la lite. Il conciliatore non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento dotato di autonoma efficacia giuridica. Sono le parti che accordandosi pongono fine al conflitto.
Questo ad oggi, vedremo se il tempo mi darà ragione!
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