La disposizione che contempla le ultime novità in materia di accessi è contenuta nell’art. 7, co.1, lett. a) del D.L. 13/05/2011 n. 70.
Le norme in questione prevedono altre 18 misure volte alla semplificazione per “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”, tra queste il citato comma 1 prevede che “esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni”.
Un ulteriore elemento di assoluta novità è rappresentato dalle precisazioni successive in base alle quali la violazione alle nuove disposizioni legislative costituirebbe illecito disciplinare.
E’ evidente che la norma non si riferisce né agli accessi in senso tecnico, né esclusivamente alle verifiche fiscali, ma riguarda la generalità dei controlli di tipo amministrativo disposti nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, nell’ottica di ridurre tutte le condizioni di disagio derivanti dall’esecuzione di un’attività che interviene in modo invasivo ed incisivo – talvolta ripetuto da parte dei vai enti competenti – sul regolare svolgimento dell’attività dell’impresa verificata.
Di qui l’introduzione al co. 2 di alcune disposizioni finalizzate alla semplificazione dei procedimenti che rimandano ad una decreto non regolamentare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consenta il coordinamento delle verifiche effettuate dalle Agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza, dai Monopoli di Stato e dall’Inps così da poterne coordinare i controlli, evitando la duplicazione delle ispezioni ed eventuali sprechi amministrativi.
Lo scambio telematico delle informazioni sui soggetti da sottoporre ad accessi, ispezioni e verifiche, oltre ad un regolare scambio di informazioni sull’inizio di tali attività nonché sui dati utili, acquisiti nel corso delle stesse, dovrebbero garantire la corretta applicazione della norma.
Il principio concreto a cui dovrà ispirarsi l’attività di controllo fiscale degli enti verificatori sarà, dunque, quello della contestualità e della cadenza semestrale dei controlli, intesa come divieto di ripetere lo stesso entro sei mesi dal precedente.
Malgrado il generico riferimento ad un criterio di contestualità è più facile che nella pratica esso andrà riferito alle varie tipologie di verifiche programmate da un’unica Amministrazione.
Analoghe disposizioni valgono per il settore sub-statale con riferimento alle verifiche effettuate da parte delle amministrazioni locali, incluse quelle delle Forze di Polizia. In tal caso il coordinamento delle attività sarà affidato al SUAP o alle CCIAA.
Tutte le verifiche effettuate in campo di igiene pubblica, sicurezza sul luogo di lavoro, salute e repressione dei reati esulano dall’ambito di applicazione delle nuove regole.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La norma, in sostanza, incide sullo Statuto del Contribuente che viene così modificato:
“Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”;
Permane la possibilità di prorogare la durata della verifica ed anche in talune ipotesi i tempi sono ridotti alla metà rispetto alla precedente versione della norma e calcolati secondo le medesime modalità specificate con riferimento alla normale durata della verifica.
Le norme in questione prevedono altre 18 misure volte alla semplificazione per “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”, tra queste il citato comma 1 prevede che “esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni”.
Un ulteriore elemento di assoluta novità è rappresentato dalle precisazioni successive in base alle quali la violazione alle nuove disposizioni legislative costituirebbe illecito disciplinare.
E’ evidente che la norma non si riferisce né agli accessi in senso tecnico, né esclusivamente alle verifiche fiscali, ma riguarda la generalità dei controlli di tipo amministrativo disposti nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, nell’ottica di ridurre tutte le condizioni di disagio derivanti dall’esecuzione di un’attività che interviene in modo invasivo ed incisivo – talvolta ripetuto da parte dei vai enti competenti – sul regolare svolgimento dell’attività dell’impresa verificata.
Di qui l’introduzione al co. 2 di alcune disposizioni finalizzate alla semplificazione dei procedimenti che rimandano ad una decreto non regolamentare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consenta il coordinamento delle verifiche effettuate dalle Agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza, dai Monopoli di Stato e dall’Inps così da poterne coordinare i controlli, evitando la duplicazione delle ispezioni ed eventuali sprechi amministrativi.
Lo scambio telematico delle informazioni sui soggetti da sottoporre ad accessi, ispezioni e verifiche, oltre ad un regolare scambio di informazioni sull’inizio di tali attività nonché sui dati utili, acquisiti nel corso delle stesse, dovrebbero garantire la corretta applicazione della norma.
Il principio concreto a cui dovrà ispirarsi l’attività di controllo fiscale degli enti verificatori sarà, dunque, quello della contestualità e della cadenza semestrale dei controlli, intesa come divieto di ripetere lo stesso entro sei mesi dal precedente.
Malgrado il generico riferimento ad un criterio di contestualità è più facile che nella pratica esso andrà riferito alle varie tipologie di verifiche programmate da un’unica Amministrazione.
Analoghe disposizioni valgono per il settore sub-statale con riferimento alle verifiche effettuate da parte delle amministrazioni locali, incluse quelle delle Forze di Polizia. In tal caso il coordinamento delle attività sarà affidato al SUAP o alle CCIAA.
Tutte le verifiche effettuate in campo di igiene pubblica, sicurezza sul luogo di lavoro, salute e repressione dei reati esulano dall’ambito di applicazione delle nuove regole.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La norma, in sostanza, incide sullo Statuto del Contribuente che viene così modificato:
“Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”;
Permane la possibilità di prorogare la durata della verifica ed anche in talune ipotesi i tempi sono ridotti alla metà rispetto alla precedente versione della norma e calcolati secondo le medesime modalità specificate con riferimento alla normale durata della verifica.
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