Calcolo dell’imposta
Per il calcolo dell’ICI occorre innanzitutto determinare il valore del fabbricato, dell’area edificabile o del terreno agricolo, ovvero la base imponibile.
L’imposta dovuta per l’anno 2011 è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile.
Fabbricati. La base imponibile è costituita dal valore della rendita catastale al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5% e di un fattore moltiplicativo diverso a seconda la tipologia di immobile e pari a:
- 100 per unità immobiliare classificate nel Gruppo Catastale A (abitazioni) e Gruppo C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, ecc.);
- 50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati). Per gli immobili appartenenti al Gruppo D, privi di rendita catastale al 1° gennaio 2011 e posseduti da imprese, si assume come base imponibile il valore calcolato in base al costo di acquisizione e degli oneri incrementativi contabilizzati, moltiplicati per i coefficienti di aggiornamento stabiliti con Decreto Ministeriale.
- 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 140 gli immobili classificati nella categoria B.
Aree Fabbricabili. La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, calcolato sulla base del territorio di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato di vendita di immobili con caratteristiche simili. Il comune, con proprio regolamento, può emanare il valore di aree fabbricabili, con l’effetto di limitare il suo potere di accertamento e ritenere congruo il valore dichiarato in misura non inferiore a quella fissata dal regolamento.
Terreni agricoli. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio 2011, aumentato del 25% e moltiplicato per il fattore 75.
Tuttavia, per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi commerciali e con obbligo di assicurazione, la legge prevede delle soglie di detrazione (che diminuiscono al crescere del valore del terreno), tali per cui:
- risultano esenti se il valore non raggiunge € 25.822,84;
- sono ridotti del 70% per un valore compreso tra € 25.822,85 e € 61.974,83;
- sono ridotti del 50% per un valore compreso tra € 61.974,84 e € 103.291,38;
- sono ridotti del 25% per un valore compreso tra € 103.291,39 e € 129.114,22;
- nessuna riduzione se superiore.
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta “gli orticelli”, terreni diversi dalle aree edificabili sui quali le attività agricole sono esercitate in maniera occasionale, non professionale e senza organizzazione.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Con L. 126/2008 è stata prevista l’esclusione dell’Ici dall’abitazione principale se di categorie catastali diverse dalla A/1, A/8, A/9.
Per info e contatti
Studio Fiscale Li Gioi
3286973254
3277545583
www.studioligioi.com
martedì 7 giugno 2011
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