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giovedì 16 giugno 2011

Curiosità. La partita IVA nell’attività di B&B


Con la presente rispondiamo ad un quesito pervenutoci attraverso il form del nostro sito.. L’interessato, chiedeva se, per l’attività di B&B si renda necessario l’apertura della partita IVA.
In via preliminare è opportuno evidenziare che l’attività di bed & breakfast è un’attività turistica a carattere familiare esercitata da privati, e consiste nell’offrire ospitalità a pagamento nella propria abitazione.
L’attività di bed & breakfast è disciplinata dalle singole leggi regionali concernenti turismo e strutture ricettive. Per lo svolgimento di tale attività, anche con carattere saltuario, è richiesto un minimo di posti letto, che varia da Regione a Regione.
La saltuarietà dell’attività significa che la stessa non viene esercitata sistematicamente per tutto l’anno, ma solo in alcune occasioni ed in periodi ricorrenti stagionali.
Caratteristica del servizio è che esso viene reso avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L’insieme delle caratteristiche delineate evidenzia la carenza di professionalità nell’esercizio della fornitura di «alloggio e prima colazione».
Di conseguenza, sotto il profilo fiscale, tale attività, esercitata in modo saltuario e con la sola organizzazione familiare, non costituisce attività d’impresa.
Per quanto concerne l’Iva, è da rilevare che il presupposto oggettivo di imponibilità sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e, cioè, rientranti in un’attività esercitata per professione abituale (n.b. non necessita che sia svolto a livello esclusivo).
Pertanto, se l’attività di bed & breakfast è effettivamente resa con carattere di occasionalità, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva e, conseguentemente, il gestore di tale tipo di attività non è tenuto a dotarsi di partita Iva, né dovrà osservare gli adempimenti correlati a tale settore impositivo. Al cliente potrà essere rilasciata una ricevuta (non fiscale), in duplice copia, numerata progressivamente, con l’indicazione dell’importo e della data del pagamento, nonché del numero di giorni di permanenza. Nel caso in
cui l’importo superi € 77,47, la ricevuta dovrà recare una marca da bollo di € 1,81. Una copia delle ricevute rilasciate all’ospite sarà trattenuta dal titolare e determinerà l’importo da dichiarare nel Modello Unico.
Si consiglia la tenuta di un registro giornaliero dal quale si evinca che, appunto, l’attività non sia svoltà in maniera professionale. In quanto, qualora l’attività in argomento venisse svolta in modo sistematico e con
carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e, quindi, professionali. In tal caso, l’attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.P.R. 633/1972 con i conseguenti obblighi.

Studio Fiscale Li Gioi
via delle Palme 36, Ragusa
via Mascagni, Avola
viale Principe di Piemonte, Noto
328/6973254

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