ll Decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70), entrato in vigore il 14 maggio 2011, si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e la competitività, anche mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, fra l’altro, la disciplina fiscale.
Così, l’art. 7 del citato intervento recita: «per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:
Alla lettera l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate».
Stato dell’arte. La scheda carburanti. L’art. 1 del «Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444)», prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto, siano annotati nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto in una apposita scheda cd. «carburante» che sostituisce la fattura che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti effettuati da commercianti al minuto(1*).
In tutti i casi ove sia escluso l’obbligo di compilazione della scheda carburante, l’acquirente ha il dovere di richiedere la fattura e in caso di mancanza di personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche da inviare ai gestori per l’adempimento in questione.
Ogni scheda carburanti deve essere intestata ad un solo veicolo a motore utilizzato nell’esercizio
dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione e deve obbligatoriamente contenere:
1) gli estremi d’individuazione del veicolo;
2) ditta, denominazione o ragione sociale, il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante.
Il distributore di carburante, per ogni rifornimento, deve annotare nella scheda, apponendo la firma per convalida i seguenti elementi:
- la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto;
- la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (il tutto anche con apposizione del solo timbro).
Registrazione e conservazione della scheda. Il soggetto passivo Iva deve annotare distintamente, sul registro degli acquisti (ex art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) l’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale per poi poter procedere alla liquidazione periodica Iva.
Necessario, alla fine del mese o del trimestre prima della registrazione, indicare sulla scheda il numero dei chilometri rilevato dal tachimetro del proprio mezzo per essere quindi tenuta e conservata nei modi e termini indicati nell’art. 39, D.P.R. 633/1972.
Ancora l’art. 6, co. 7, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 dispone che non sussiste ai fini dell’Iva, l’obbligo di annotare le fatture relative ad acquisti per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell’imposta stabilita dal co. 2 dell’art. 19, D.P.R. 633/1972 (ora dall’art. 19-bis1 dello stesso decreto) valendo tale esonero anche per le schede carburanti, in quanto documento sostitutivo della fattura qualora l’imposta relativa agli acquisti da esse documentati non sia detraibile.
NOVITA’
ABOLIZIONE della SCHEDA CARBURANTE. Da quanto sembra emergere dagli ultimi interventi legislativi sembra potersi affermare l’abolizione dell’obbligo di compilazione della scheda carburanti in presenza di pagamenti tracciabili. Ma non bisogna giungere a conclusioni affrettate.
Non si capisce, infatti, se l’abolizione prevista dal cd. Decreto Sviluppo non ottenga, piuttosto, l’effetto opposto rispetto all’obiettivo enunciato dal Legislatore, di complicare la già dura vita del contribuente, soprattutto quello in contabilità semplificata. Difatti, la disposizione contenuta nell’art. 7, co.1, lett. l) del decreto in esame, dispone la semplice abolizione della compilazione, con la conseguenza che non chiarendo se il pagamento, effettuato con carta di credito (di debito o prepagate con esclusione del bancomat), provochi anche la possibilità di dedurre il costo dei carburanti.
A tale proposito una recente sentenza della Corte di Cassazione (18 febbraio 2011, n. 3947) afferma che «..risultano deducibili dall’azienda i costi registrati in schede carburanti nelle quali siano compilati tutti i dati identificativi dell’automezzo, il numero dei chilometri percorsi a fine mese e quelli finali rilevabili dal contachilometri ..».
Si deve qui evidenziare come la compilazione della scheda carburanti per ogni veicolo dell’azienda non costituisca, già, un obbligo quanto una facoltà al fine di poter dedurre il relativo costo e detrarne l’Iva.
Quello che ad oggi Il corollario più importante della semplificazione di cui all’art. 7, co.1, lett. l del Decreto citato è l’eliminazione dell’obbligo dell’annotazione dei chilometri percorsi alla fine di ogni mese o trimestre (con esclusione degli esercenti arti e professioni) ex art. 4, D.P.R. n. 444/1997.
Da ultimo si ricorda che il Legislatore non ha nel Decreto individuato tra le forme di pagamento ammesse alla semplificazione l’assegno bancario e circolare, il bancomat, anche se tali strumenti sono ritenuti validi ai fini del pagamento dei debiti tributari ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Come troppo spesso avviene nel nostro Paese il Legislatore prima attua le disposizioni e solo dopo si occupa di definirne regole e procedure.
A nostro parere, per ora, in vista di ulteriori chiarimenti da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, conviene continuare a compilare la carta carburante come fatto fino ad oggi allegandovi eventuali scontrini dei pagamenti effettuati tramite circuiti bancomat e/o carta di credito.
1* Si deve considerare che i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione non possono emettere fattura per la
cessione di tali prodotti (particolari disposizioni riguardano in tal senso gli autotrasportatori). Sono esclusi dalla disciplina della scheda carburanti:
a) gli acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
b) gli acquisti effettuati presso gli impianti di distribuzione non destinati all’autotrazione (ad esempio, motori fissi) o dei quali tale destinazione non
può essere constatata all’atto dell’acquisto;
c) tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione (ad esempio,
rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura attraverso le attrezzature denominate «self service pre-pagamento»);
d) gli acquisti di carburanti effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti
universitari e dagli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, dagli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Alla lettera l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate».
Stato dell’arte. La scheda carburanti. L’art. 1 del «Regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione (D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444)», prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto, siano annotati nei termini e con le modalità stabiliti nello stesso decreto in una apposita scheda cd. «carburante» che sostituisce la fattura che gli imprenditori e i professionisti devono richiedere per gli acquisti effettuati da commercianti al minuto(1*).
In tutti i casi ove sia escluso l’obbligo di compilazione della scheda carburante, l’acquirente ha il dovere di richiedere la fattura e in caso di mancanza di personale che possa rilasciare il documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche da inviare ai gestori per l’adempimento in questione.
Ogni scheda carburanti deve essere intestata ad un solo veicolo a motore utilizzato nell’esercizio
dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione e deve obbligatoriamente contenere:
1) gli estremi d’individuazione del veicolo;
2) ditta, denominazione o ragione sociale, il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante.
Il distributore di carburante, per ogni rifornimento, deve annotare nella scheda, apponendo la firma per convalida i seguenti elementi:
- la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto;
- la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso (il tutto anche con apposizione del solo timbro).
Registrazione e conservazione della scheda. Il soggetto passivo Iva deve annotare distintamente, sul registro degli acquisti (ex art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) l’ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale per poi poter procedere alla liquidazione periodica Iva.
Necessario, alla fine del mese o del trimestre prima della registrazione, indicare sulla scheda il numero dei chilometri rilevato dal tachimetro del proprio mezzo per essere quindi tenuta e conservata nei modi e termini indicati nell’art. 39, D.P.R. 633/1972.
Ancora l’art. 6, co. 7, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 dispone che non sussiste ai fini dell’Iva, l’obbligo di annotare le fatture relative ad acquisti per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell’imposta stabilita dal co. 2 dell’art. 19, D.P.R. 633/1972 (ora dall’art. 19-bis1 dello stesso decreto) valendo tale esonero anche per le schede carburanti, in quanto documento sostitutivo della fattura qualora l’imposta relativa agli acquisti da esse documentati non sia detraibile.
NOVITA’
ABOLIZIONE della SCHEDA CARBURANTE. Da quanto sembra emergere dagli ultimi interventi legislativi sembra potersi affermare l’abolizione dell’obbligo di compilazione della scheda carburanti in presenza di pagamenti tracciabili. Ma non bisogna giungere a conclusioni affrettate.
Non si capisce, infatti, se l’abolizione prevista dal cd. Decreto Sviluppo non ottenga, piuttosto, l’effetto opposto rispetto all’obiettivo enunciato dal Legislatore, di complicare la già dura vita del contribuente, soprattutto quello in contabilità semplificata. Difatti, la disposizione contenuta nell’art. 7, co.1, lett. l) del decreto in esame, dispone la semplice abolizione della compilazione, con la conseguenza che non chiarendo se il pagamento, effettuato con carta di credito (di debito o prepagate con esclusione del bancomat), provochi anche la possibilità di dedurre il costo dei carburanti.
A tale proposito una recente sentenza della Corte di Cassazione (18 febbraio 2011, n. 3947) afferma che «..risultano deducibili dall’azienda i costi registrati in schede carburanti nelle quali siano compilati tutti i dati identificativi dell’automezzo, il numero dei chilometri percorsi a fine mese e quelli finali rilevabili dal contachilometri ..».
Si deve qui evidenziare come la compilazione della scheda carburanti per ogni veicolo dell’azienda non costituisca, già, un obbligo quanto una facoltà al fine di poter dedurre il relativo costo e detrarne l’Iva.
Quello che ad oggi Il corollario più importante della semplificazione di cui all’art. 7, co.1, lett. l del Decreto citato è l’eliminazione dell’obbligo dell’annotazione dei chilometri percorsi alla fine di ogni mese o trimestre (con esclusione degli esercenti arti e professioni) ex art. 4, D.P.R. n. 444/1997.
Da ultimo si ricorda che il Legislatore non ha nel Decreto individuato tra le forme di pagamento ammesse alla semplificazione l’assegno bancario e circolare, il bancomat, anche se tali strumenti sono ritenuti validi ai fini del pagamento dei debiti tributari ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Come troppo spesso avviene nel nostro Paese il Legislatore prima attua le disposizioni e solo dopo si occupa di definirne regole e procedure.
A nostro parere, per ora, in vista di ulteriori chiarimenti da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, conviene continuare a compilare la carta carburante come fatto fino ad oggi allegandovi eventuali scontrini dei pagamenti effettuati tramite circuiti bancomat e/o carta di credito.
1* Si deve considerare che i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione non possono emettere fattura per la
cessione di tali prodotti (particolari disposizioni riguardano in tal senso gli autotrasportatori). Sono esclusi dalla disciplina della scheda carburanti:
a) gli acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
b) gli acquisti effettuati presso gli impianti di distribuzione non destinati all’autotrazione (ad esempio, motori fissi) o dei quali tale destinazione non
può essere constatata all’atto dell’acquisto;
c) tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione (ad esempio,
rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura attraverso le attrezzature denominate «self service pre-pagamento»);
d) gli acquisti di carburanti effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti
universitari e dagli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, dagli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Studio Fiscale Li Gioi
Consulenza Professionale d’impresa
Finanza Agevolata
www.studioligioi.com
info@studioligioi.com
ligioi.associati@gmail.com
Consulenza Professionale d’impresa
Finanza Agevolata
www.studioligioi.com
info@studioligioi.com
ligioi.associati@gmail.com
Ancora non è ben chiarito se chi volesse utilizzare la procedura prevista dal c.d. Decreto sviluppo, dovrà richiedere al gestore dell'impianto l'emissione della fattura per la detrazione dell'IVA.
RispondiElimina