E' il 16 giugno il termine ultimo per versare l'acconto ICI per l'anno 2011.
L'imposta comunale sugli imbobili deve essere pagata, infatti, lo stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo ovvero il possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Tuttavia, mentre l'Ici è dovuta in base all'evolversi della situazione patrimoniale del contribuente, la Dichiarazione ICI va presentata quest'anno, nel caso in cui si siano verificate variazioni nella situazione patrimoniale degli immobili nel 2010 rispetto alla situazione dell'anno precedente.
Il versamento può avvenire in due rate (acconto 16/6 - saldo 16/12) o in unica soluzione il 16/6 salvo diversa disposizione comunale:
- nel primo caso, l'acconto va calcolato in base all'aliquota e le detrazioni previste per l'anno di imposta precedente (2010), il saldo calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal comune per l'intera imposta dell'anno in corso, al netto delle somme versate a titolo di acconto;
- nel caso di unico versamento, le aliquote e le detrazioni da tenere in considerazione sono quelle dell'anno in corso.
Se l'immobile viene destinato ad altro uso nel corso del 2011. La prima rata deve essere commisurata ai dodici mesi dell'anno precedente e si dovrà tener conto nel conguaglio delle modifiche avvenute.
L'imposta comunale sugli imbobili deve essere pagata, infatti, lo stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo ovvero il possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Tuttavia, mentre l'Ici è dovuta in base all'evolversi della situazione patrimoniale del contribuente, la Dichiarazione ICI va presentata quest'anno, nel caso in cui si siano verificate variazioni nella situazione patrimoniale degli immobili nel 2010 rispetto alla situazione dell'anno precedente.
Il versamento può avvenire in due rate (acconto 16/6 - saldo 16/12) o in unica soluzione il 16/6 salvo diversa disposizione comunale:
- nel primo caso, l'acconto va calcolato in base all'aliquota e le detrazioni previste per l'anno di imposta precedente (2010), il saldo calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal comune per l'intera imposta dell'anno in corso, al netto delle somme versate a titolo di acconto;
- nel caso di unico versamento, le aliquote e le detrazioni da tenere in considerazione sono quelle dell'anno in corso.
Se l'immobile viene destinato ad altro uso nel corso del 2011. La prima rata deve essere commisurata ai dodici mesi dell'anno precedente e si dovrà tener conto nel conguaglio delle modifiche avvenute.
Se l'immobile è acquistato nel corso del 2010 (es. aprile). L'acconto per il 2011 deve essere determinata sulla base delle aliquote e le detrazioni vigenti in tutto il 2010, a prescindere dala circostanza che il periodo di possesso sia inferiore all'anno. In sede di conguaglio andranno utilizzate le aliquote e le detrazioni vigenti nel 2011.
Se l'immobile è stato acquistato nel primo semestre del 2011. L'imposta dovuta a titolo di acconto deve essere commisutata ai dodicesimi sulla base delle aliquote vigenti nell'anno precedente e, in sede di conguaglio, utilizzare le aliquote stabilite dal comune per l'anno in corso.
Se l'immobile è stato venduto nel corso del primo semestre 2011. La prima rata può essere commisurata a tanti dodicesimi dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 sulla base delle aliquote allora in vigore, quanti sono i mesi di possesso nel 2011. L'eventuale differenza dovuta sulla base di diverse aliquote deliberate dal comune nel corso dell'anno, andranno versate in sede di conguaglio.
Nei casi più comuni, in sede di applicazione dell'imposta si possono verificare le seguenti situazioni:
- immobile posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra di loro e versata separatamente o cumulativamente;
- immobile costituito da un diritto reale di godimento, obbligato al versamento è il titolare di questo diritto;
- in presenza del diritto di abitazione, obbligato è il titolare di questo diritto;
- in caso di assegnazione di casa al coniuge in caso di divorzio o separazione, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, obbligato rimane il proprietario dell'immobile e non l'assegnatario.
Per info e contatti
Studio Fiscale Li Gioi
www.studioligioi.com
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