Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




giovedì 24 febbraio 2011

Il modello Isee: cos'è e a cosa serve


La dichiarazione sostitutiva unica serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante. In genere va disposta nel momento in cui si richiedono quelle agevolazioni che la legge fa rientrare all'interno delle prestazioni sociali agevolate, ovvero prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione (ad esempio, la partecipazione al costo o l’accesso stesso alla prestazione) dipende dalla situazione economica del richiedente. Ma, tale dichiarazione può essere utilizzata anche per l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.), qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

Combinando redditi, patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori: l’indicatore della situazione economica (ISE) e l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie:

- l’ISE riguarda la situazione economica familiare nel suo complesso;

- l’ISEE riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti, in maniera che si possano fare confronti tra nuclei familiari diversi per numerosità ed altre caratteristiche.
La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l’anno e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva non è un adempimento necessario per tutti gli utenti dei servizi sociali ma è necessaria solo quando il cittadino intende richiedere una prestazione sociale agevolata, cioè solo quando, come già detto, la modalità di erogazione della prestazione che si intende richiedere dipende dalla situazione economica del richiedente.
La dichiarazione sostitutiva è un atto importante e il cittadino che la presenta si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. Sarà compito dell'amministrazione controllare successivamente il contenuto della dichiarazione; intanto, la dichiarazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati e la documentazione necessaria.
In relazione ai dati autocertificati l’Agenzia delle entrate sulla base di appositi controlli automatici, individua l’esistenza di omissioni o difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.
In presenza di tali omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, adeguandosi agli esiti dei controlli ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. E' utile ricordare che, la prestazione di servizi non spettanti, come chiarito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, punisce la fruizione di servizi non spettanti:
- con la restituzione del beneficio indebitamente fruito;
- una sanzione che può oscillare da 500 a 5mila euro.
La dichiarazione offre il grande vantaggio di evitare di esibire molti documenti e certificati ma occorre essere redatta in modo leggibile, completa e affidabile. Per tale motivo, non occorre improvvisare, ma rivolgersi a personale qualificato.
Lo Studio Associato Li Gioi è a disposizione tutti i giorni, dalle h. 14:30 alle 19:00 anche come centro di raccolta CAF.
Ragusa, via delle Palme 36

venerdì 18 febbraio 2011

Entro il 28 febbraio la Certificazione delle ritenute operate



Il sostituto d’imposta (in generale il titolare di partita iva) che corrisponde compensi, soggetti a ritenute alla fonte, deve rilasciare ai soggetti percettori un’apposita certificazione, con la quale si attestano le somme corrisposte e le ritenute effettuate nel corso del periodo d’imposta.
Per soggetti percettori si devono intendere, in linea generale:
- i lavoratori autonomi, abituali o occasionali;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i condomini in caso di contratti di appalto.
La certificazione deve essere rilasciata, a mezzo posta o mediante invio elettronico, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Quindi, per le ritenute operate nel periodo d’imposta 2010, la certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2011.
Non è previsto un modello standard per la certificazione delle ritenute operate, ma può essere utilizzata una forma libera. E’necessario, tuttavia, che la certificazione contenga:
 i dati del sostituto d’imposta che sottoscrive la certificazione;
 i dati del soggetto percipiente (es: lavoratore autonomo) che ha subito la ritenuta;
 la causale della corresponsione delle somme (es.: prestazioni di consulenza);
 l’ammontare delle somme corrisposte, con separata indicazione delle somme
a cui non si applica la ritenuta d’acconto;
 l’ammontare delle ritenute operate;
 l’ammontare dei contributi previdenziali eventualmente trattenuti (es:
Gestione Separata Inps, Enasarco);
 la data di erogazione del compenso, per consentire al Fisco di accertare la tempestività del versamento della ritenuta.
La certificazione delle ritenute è necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute in quanto costituisce titolo per scomputare l’importo di queste dall’imposta lorda dovuta sul reddito. I dati relativi alle somme erogate indicati nella suddetta certificazione saranno utili, poi, al sostituto d’imposta nella redazione del modello 770/2011- semplificato. Tali dati dovranno, infatti, essere indicati nell’apposita sezione del modello denominata “Dati relativi alle somme erogate”.

Ma cosa è una ritenuta alla fonte e come opera?


La ritenuta alla fonte si suddivide in due categorie:
 a titolo d’acconto: è un’anticipazione dell’imposta, calcolata sul compenso percepito, che in sede di dichiarazione dei redditi andrà sottratta all’imposta complessivamente dovuta;
 a titolo d’imposta: estingue l’imposta dovuta in relazione al compenso percepito.
Il meccanismo che sta alla base della ritenuta alla fonte vede protagonisti due soggetti:
 sostituto d’imposta, è colui che, avente determinati requisiti, eroga il compenso;
 sostituito, è colui che riceve il compenso e che ha effettuato la prestazione.
Con riferimento alla ritenuta a titolo d’acconto, il procedimento è il seguente: il sostituto d’imposta eroga il compenso (che rientra in una determinata categoria di redditi) e trattiene da tale somma una quota (ritenuta a titolo d’acconto) che corrisponde ad un’anticipazione
dell’imposta dovuta dal percipiente, a titolo di Irpef o Ires. Il sostituto d’imposta deve anche:
 versare all’erario la ritenuta, per conto del sostituito, generalmente entro il
giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
 predisporre la certificazione delle ritenute operate, entro il 28.02 dell’anno
successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
 compilare e inviare il mod. 770.
via delle Palme 36
97100 Ragusa
0932 681865

giovedì 3 febbraio 2011

Dal 1° febbraio le nuove regole per il telemarketing

Assistiamo, in questo periodo e nelle nostre case, ad un vero e proprio bombardamento di telefonate di operatori con offerte commerciali di vario genere (fornitura energia elettrica, telefonia, cosmetici, ecc.) e spesso ci chiediamo se, oltre ad abusare della nostra pazienza, forse non stiano operando anche contra legem. La risposta è no.

A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2011 sono entrate definitivamente in vigore le nuove norme sul telemarketing introdotte dall’art.20 bis della Legge 20 novembre 2009 n. 166 di conversione del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Come è noto, la L. n. 166/09 (che ha aggiunto all’art. 130 del D.Lgs. n. 196/03 i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) ha introdotto nel nostro ordinamento il regime del cosiddetto “opt out” in fatto di telefonate commerciali indesiderate, mediante l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni.

In precedenza nel sistema italiano, in materia di telemarketing l’unica regola imperante era la regola dell’opt-in, secondo cui il trattamento dei dati dell’interessato è legittimo unicamente se si è ottenuto il suo preventivo consenso. Adesso invece, esclusivamente per il settore delle chiamate promozionali con operatore, la regola è l’opt out, secondo cui il trattamento dei dati dell’interessato è legittimo se quest’ultimo non ha manifestato il proprio dissenso. Pertanto, in caso di silenzio dell’interessato, le società di telemarketing possono legittimamente proporre offerte commerciali per telefono.
Ci si può opporre a tale meccanismo iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni (il cd. FUB) gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, che consente agli utenti di dichiarare esplicitamente il proprio diniego a ricevere chiamate promozionali da teleoperatori.
L’iscrizione nel Registro può essere fatta con 5 modalità:
• utilizzando un apposito modulo elettronico reperibile all’indirizzo internet: http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato;
• e-mail, telefono, lettera raccomandata, fax.
Gli indirizzi e i numeri sono presenti sul sito http://www.registrodelleopposizioni.it/
L’iscrizione al Registro delle opposizioni non comporta alcun costo ed è valida illimitatamente. Verrà richiesto l’accesso ai dati forniti, ma solo per finalità ispettive da parte del Garante per la privacy o dell’Autorità Giudiziaria.
A partire dal 1° febbraio 2011 le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si e’ iscritto.
Invece, la singola azienda che in passato abbia ricevuto il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato dall’interessato in qualunque momento.
Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito uno specifico consenso.
I numeri telefonici presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. negli albi professionali) potranno essere utilizzati solo se le telefonate promozionali siano direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.
Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la privacy comporta l’applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che, nei casi più gravi, potrà raggiungere i 300mila euro.


Studio Associato Li Gioi

lunedì 27 dicembre 2010

Architetti e ingegneri: dal 1 gennaio i nuovi contributi Inarcassa


Sono tanti i cambiamenti impressi al sistema contributivo previdenziale degli architetti e degli ingegneri, scaturiti dalla riforma siglata, dai rispettivi delegati, e varata con decreto interministeriale il 5 marzo scorso.
Pur nella consapevolezza del lavoro svolto da Inarcassa per portare a conoscenza degli associati le nuove soglie contributive e tutte le novità del sistema, cercheremo di riassumerle brevemente in questo post.

Contributo Integrativo

L’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%. Questo è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini IVA per l’anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente, può, cioè, essere addebitato in fattura al cliente. Il professionista, cioè, addebiterà 4% sul compenso a titolo di contributo assistenziale e previdenziale.
Contributo minimo. Il contributo integrativo minimo, a decorrere dal primo gennaio, sarà comunque di € 360,00. Per i nuovi iscritti e per il periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni, il contributo minimo si riduce a 1/3, fermo restando l’integrale obbligo di versamento di quanto addebitato alla clientela (se superiore).
N.B. Il contributo integrativo NON è dovuto nelle prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società tra professionisti. Non è dovuto, ugualmente, nelle prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo è sempre dovuto qualora la società o l’associazione è il cliente finale.

Contributo Soggettivo.

Rivisto al rialzo anche il contributo soggettivo obbligatorio, pari per il 2010 al:
- 10% per redditi fino alla soglia di € 80.850,00;
- 3% per la quota di reddito che supera tale soglia.
Contributo Soggettivo Minimo. Come per il contributo integrativo, anche in questo caso è prevista una soglia minima, che per il 2010 è individuata in € 2400,00.
Resta ferma per i nuovi iscritti e per il periodo in cui valgono le agevolazioni la riduzione di tale importo ad 1/3, mentre, in caso si ricada nell’aliquota calcolata in percentuale, essa è ridotta al 5%.


Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti

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venerdì 24 dicembre 2010

Sereno Natale a tutti i lettori e i loro cari!


martedì 21 dicembre 2010

Le targhe dei professionisti e l'imposta sulla pubblicità


Qualche settimana fa è stata pubblicata la Sentenza n. 16722/2010, che sembra finalmente risolvere, una volta per tutte, l’annosa questione riguardante le tasse sulle targhe dei professionisti.
Pensando di fare cosa gradita, si pubblica, anche sul nostro blog un estratto al fine di rendere edotta la categoria "professionisti" su una questione che ha spesso provocato abusi da parte degli Uffici comunali. Con la suindicata sentenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto, che le targhe professionali non sono soggette all’imposta sulla pubblicità ma, alle stesse, va riconosciuta l’esenzione prevista per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di servizi.
Se la targa esposta all'esterno dello studio professionale non contiene messaggi promozionali ma unicamente i nomi, l’attività svolta ed il luogo dello studio, non va assoggettata all’imposta.

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Il D.Lgs. 507/1993 stabilisce, che i messaggi pubblicitari diffusi nell’ambito di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, vanno assoggettati all’imposta comunale sulla pubblicità. La misura dell'imposta varia a seconda della tipologia e delle dimensioni del mezzo pubblicitario utilizzato, della localizzazione del messaggio e della durata dell'esposizione. Il decreto prevede alcune ipotesi di esenzione dal tributo. In particolare, sono esenti da imposta le targhe:
 con superficie inferiore ai 300 cm2;
 ad esposizione obbligatoria per disposizione di legge o regolamento (ambulatori medici, studi notarili, farmacie), se di superficie non superiore a 500 cm2;
 qualificabili come “insegne di esercizio”.

L’ESENZIONE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO
Per “insegna di esercizio” è da intendersi una scritta, anche luminosa, in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce e nelle pertinenze accessorie alla stessa, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica.
Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono e di superficie complessiva non superiore a 5 m2 non sono soggette a imposta.
Se la superficie complessiva dell’insegna supera il limite di 5 m2, l’imposta va corrisposta sull’intera superficie.
L’esplicito richiamo normativo alle “insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi” ha prodotto alcune problematiche di natura interpretativa. Si è infatti posto il problema se tale ipotesi di esenzione potesse essere applicabile anche alle targhe dei professionisti, la cui attività non è riconducibile alla produzione di servizi (ossia, a un’attività qualificabile come imprenditoriale) ma integra, piuttosto, una prestazione di servizi.
Sul punto era intervenuta una Circolare, la n. 3/2002 MEF, con la quale si era precisato che le targhe dei professionisti possono rientrare nella definizione di esonero in quanto assolvono al compito di individuare la sede ove si svolge un’attività economica. La questione, tuttavia, era rimasta assai dibattuta, tra parte della giurisprudenza che si era indirizzata verso una lettura restrittiva della norma, e prassi ministeriale, propensa per un’interpretazione estensiva.
A dirimere la questione è quindi giunta la Sentenza n. 16722/2010 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria. La pronuncia della Cassazione prende avvio da un avviso di accertamento emesso nei confronti di professionisti (nella specie, avvocati) i cui nominativi comparivano su una targa adiacente al portone d'ingresso dello studio professionale, riportante, oltre ai nominativi, la specifica dell'attività esercitata e l'ubicazione dello studio, senza altre connotazioni o peculiarità.
Il concessionario per la riscossione aveva proceduto al recupero d’imposta ritenendo che la targa professionale non potesse fruire dell’esimente riconosciuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi.
Le motivazioni addotte dal concessionario erano state ritenute valide dai giudici di merito che sia in primo, sia in secondo grado, avevano confermato la legittimità dell'atto impositivo.
La disputa è quindi giunta innanzi alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto inammissibile che i professionisti possano essere soggetti ad un regime fiscale differenziato e più gravoso rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica.
In particolare, dopo aver riconosciuto che la norma di esenzione sembrerebbe trovare applicazione per le sole attività degli imprenditori, la Corte ha precisato che secondo consolidata giurisprudenza comunitaria, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
In tale ottica, anche l’attività svolta dai professionisti costituisce un’impresa e, pertanto, l'esclusione dall'ambito applicativo dell’esenzione prevista per le insegne di esercizio deve essere riconosciuta anche per le targhe degli studi professionali.
In conclusione, pare utile evidenziare gli elementi dell’insegna che possono fruire dell’esenzione dall’imposta di pubblicità ai sensi dell’art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 507/1993:
 nominativo del professionista o dello studio;
 tipologia e descrizione dell'attività esercitata;
 marchi dei servizi offerti.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti
Studio Li Gioi
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lunedì 13 dicembre 2010

ENTRO IL 27 DICEMBRE IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA

Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2010.
L’adempimento interessa la generalità dei contribuenti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione, sotto qualunque forma giuridica.
Ai fini del calcolo dell’acconto, sono previste tre diverse metodologie, tra loro alternative.

COME SI DETERMINA L’ACCONTO IVA
La normativa IVA prevede tre diverse metodologie di calcolo, tra loro alternative:
 metodo storico
 metodo previsionale
 metodo delle operazioni effettuate.

Tra questi il contribuente può utilizzare quella che gli consente di versare
l’importo minore.

Con il metodo storico l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) nello stesso periodo dell’anno precedente. La base di riferimento è quindi commisurata all’ammontare dell’IVA a debito (acconto IVA 2009 + saldo IVA a debito 2009).

Con il metodo delle operazioni effettuate si versa il 100% dell’imposta a debito come risultante dalla liquidazione straordinaria al 20
dicembre 2010 riferita all'ultimo periodo di liquidazione periodica.

Con il metodo previsionale, invece, si versa l’88% di quello che si presume sarà il debito risultante per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili) o per l’ultimo trimestre dell’anno in corso (contribuenti trimestrali), al netto dell’eventuale eccedenza a credito riportata dal mese o trimestre precedente.



Il versamento dell’acconto non è dovuto nei seguenti casi:
 inizio dell’attività nel corso del 2010;
 base di riferimento a credito (storico 2009 o presunto 2010);
 cessazione dell’attività entro il 30.9.2010 (contribuenti trimestrali);
 cessazione dell’attività entro il 30.11.2010 (contribuenti mensili);
 soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini IVA;
 soggetti che operano in particolari regimi d’imposta (nuove iniziative, contribuenti minimi);
 soggetti che sono usciti dal regime dei minimi e delle nuove iniziative con decorrenza 2010;
 produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, c. 6, DPR 633/1972;
 soggetti che esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, c. 6, DPR 633/1972;
 società e associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario ex Legge 398/1991.