Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




giovedì 3 febbraio 2011

Dal 1° febbraio le nuove regole per il telemarketing

Assistiamo, in questo periodo e nelle nostre case, ad un vero e proprio bombardamento di telefonate di operatori con offerte commerciali di vario genere (fornitura energia elettrica, telefonia, cosmetici, ecc.) e spesso ci chiediamo se, oltre ad abusare della nostra pazienza, forse non stiano operando anche contra legem. La risposta è no.

A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2011 sono entrate definitivamente in vigore le nuove norme sul telemarketing introdotte dall’art.20 bis della Legge 20 novembre 2009 n. 166 di conversione del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Come è noto, la L. n. 166/09 (che ha aggiunto all’art. 130 del D.Lgs. n. 196/03 i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) ha introdotto nel nostro ordinamento il regime del cosiddetto “opt out” in fatto di telefonate commerciali indesiderate, mediante l’istituzione del Registro pubblico delle opposizioni.

In precedenza nel sistema italiano, in materia di telemarketing l’unica regola imperante era la regola dell’opt-in, secondo cui il trattamento dei dati dell’interessato è legittimo unicamente se si è ottenuto il suo preventivo consenso. Adesso invece, esclusivamente per il settore delle chiamate promozionali con operatore, la regola è l’opt out, secondo cui il trattamento dei dati dell’interessato è legittimo se quest’ultimo non ha manifestato il proprio dissenso. Pertanto, in caso di silenzio dell’interessato, le società di telemarketing possono legittimamente proporre offerte commerciali per telefono.
Ci si può opporre a tale meccanismo iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni (il cd. FUB) gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, che consente agli utenti di dichiarare esplicitamente il proprio diniego a ricevere chiamate promozionali da teleoperatori.
L’iscrizione nel Registro può essere fatta con 5 modalità:
• utilizzando un apposito modulo elettronico reperibile all’indirizzo internet: http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato;
• e-mail, telefono, lettera raccomandata, fax.
Gli indirizzi e i numeri sono presenti sul sito http://www.registrodelleopposizioni.it/
L’iscrizione al Registro delle opposizioni non comporta alcun costo ed è valida illimitatamente. Verrà richiesto l’accesso ai dati forniti, ma solo per finalità ispettive da parte del Garante per la privacy o dell’Autorità Giudiziaria.
A partire dal 1° febbraio 2011 le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro.
Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si e’ iscritto.
Invece, la singola azienda che in passato abbia ricevuto il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato dall’interessato in qualunque momento.
Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito uno specifico consenso.
I numeri telefonici presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. negli albi professionali) potranno essere utilizzati solo se le telefonate promozionali siano direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che questi non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento.
Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la privacy comporta l’applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che, nei casi più gravi, potrà raggiungere i 300mila euro.


Studio Associato Li Gioi

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