Il sostituto d’imposta (in generale il titolare di partita iva) che corrisponde compensi, soggetti a ritenute alla fonte, deve rilasciare ai soggetti percettori un’apposita certificazione, con la quale si attestano le somme corrisposte e le ritenute effettuate nel corso del periodo d’imposta.
Per soggetti percettori si devono intendere, in linea generale:
- i lavoratori autonomi, abituali o occasionali;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i condomini in caso di contratti di appalto.
La certificazione deve essere rilasciata, a mezzo posta o mediante invio elettronico, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Quindi, per le ritenute operate nel periodo d’imposta 2010, la certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2011.
Non è previsto un modello standard per la certificazione delle ritenute operate, ma può essere utilizzata una forma libera. E’necessario, tuttavia, che la certificazione contenga:
i dati del sostituto d’imposta che sottoscrive la certificazione;
i dati del soggetto percipiente (es: lavoratore autonomo) che ha subito la ritenuta;
la causale della corresponsione delle somme (es.: prestazioni di consulenza);
l’ammontare delle somme corrisposte, con separata indicazione delle somme
a cui non si applica la ritenuta d’acconto;
l’ammontare delle ritenute operate;
l’ammontare dei contributi previdenziali eventualmente trattenuti (es:
Gestione Separata Inps, Enasarco);
la data di erogazione del compenso, per consentire al Fisco di accertare la tempestività del versamento della ritenuta.
La certificazione delle ritenute è necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute in quanto costituisce titolo per scomputare l’importo di queste dall’imposta lorda dovuta sul reddito. I dati relativi alle somme erogate indicati nella suddetta certificazione saranno utili, poi, al sostituto d’imposta nella redazione del modello 770/2011- semplificato. Tali dati dovranno, infatti, essere indicati nell’apposita sezione del modello denominata “Dati relativi alle somme erogate”.
Per soggetti percettori si devono intendere, in linea generale:
- i lavoratori autonomi, abituali o occasionali;
- gli agenti e rappresentanti di commercio;
- i condomini in caso di contratti di appalto.
La certificazione deve essere rilasciata, a mezzo posta o mediante invio elettronico, entro il 28.02 dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Quindi, per le ritenute operate nel periodo d’imposta 2010, la certificazione deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2011.
Non è previsto un modello standard per la certificazione delle ritenute operate, ma può essere utilizzata una forma libera. E’necessario, tuttavia, che la certificazione contenga:
i dati del sostituto d’imposta che sottoscrive la certificazione;
i dati del soggetto percipiente (es: lavoratore autonomo) che ha subito la ritenuta;
la causale della corresponsione delle somme (es.: prestazioni di consulenza);
l’ammontare delle somme corrisposte, con separata indicazione delle somme
a cui non si applica la ritenuta d’acconto;
l’ammontare delle ritenute operate;
l’ammontare dei contributi previdenziali eventualmente trattenuti (es:
Gestione Separata Inps, Enasarco);
la data di erogazione del compenso, per consentire al Fisco di accertare la tempestività del versamento della ritenuta.
La certificazione delle ritenute è necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute in quanto costituisce titolo per scomputare l’importo di queste dall’imposta lorda dovuta sul reddito. I dati relativi alle somme erogate indicati nella suddetta certificazione saranno utili, poi, al sostituto d’imposta nella redazione del modello 770/2011- semplificato. Tali dati dovranno, infatti, essere indicati nell’apposita sezione del modello denominata “Dati relativi alle somme erogate”.
Ma cosa è una ritenuta alla fonte e come opera?
La ritenuta alla fonte si suddivide in due categorie:
a titolo d’acconto: è un’anticipazione dell’imposta, calcolata sul compenso percepito, che in sede di dichiarazione dei redditi andrà sottratta all’imposta complessivamente dovuta;
a titolo d’imposta: estingue l’imposta dovuta in relazione al compenso percepito.
Il meccanismo che sta alla base della ritenuta alla fonte vede protagonisti due soggetti:
sostituto d’imposta, è colui che, avente determinati requisiti, eroga il compenso;
sostituito, è colui che riceve il compenso e che ha effettuato la prestazione.
Con riferimento alla ritenuta a titolo d’acconto, il procedimento è il seguente: il sostituto d’imposta eroga il compenso (che rientra in una determinata categoria di redditi) e trattiene da tale somma una quota (ritenuta a titolo d’acconto) che corrisponde ad un’anticipazione
dell’imposta dovuta dal percipiente, a titolo di Irpef o Ires. Il sostituto d’imposta deve anche:
versare all’erario la ritenuta, per conto del sostituito, generalmente entro il
giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
predisporre la certificazione delle ritenute operate, entro il 28.02 dell’anno
successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
compilare e inviare il mod. 770.
via delle Palme 36
97100 Ragusa
0932 681865
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