La mediazione civile obbligatoria, introdotta dal D. Lgs. n. 78/2010, è l'istituto che permette di risolvere una controversia tra due soggetti, senza adire gli organi giudiziari, attraverso la presenza di un soggetto terzo, il mediatore, che cerca di fare da "paciere", suggerendo le possibili soluzioni al fine di raggiungere un accordo. Istituto tipico di altri ordinamenti, dalla sua introduzione in Italia, ha visto man mano ampliarsi le materie interessate.La mediazione, obbligatoria dal 21/03/2011 per liti riguardanti: diritti reali (distanze tra costruzioni, usufrutto, ecc.); successioni, divisioni e patti di famiglia; locazione, comodato e affitti d'azienda; risarcimento danni per responsabilità medica e diffamazione a mezo stampa o altro materiale pubblicitario; contratti assicurativi e bancari, è stata estesa a far data del 20/03/2012 alle liti condominiali e risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
Il tentativo di conciliazione si introduce con una domanda in carta semplice, fatta da una delle parti interessate, ad un Organismo di Conciliazione, pubblico o privato.
Gli oneri della mediazione spettano alle parti e sono fissate per legge, se il tentativo di conciliazione avviene di fronte ad un organismo pubblico; seguono, invece, il tariffario liberamente stabilito dall'organismo di natura privata.
Il tentativo di mediazione, e qui sta il vantaggio dell'istituto, deve chiudersi in appena 4 mesi, che sono nulla se confrontati ai tempi della giustizia civile.
Si fa presente, poi, che il mancato tentativo di concilazione, nelle materie obbligatorie per legge, determina l'improcedibilità di fronte al giudice e, qualora la pronuncia giudiziaria, corrisponda alla proposta fatta dal mediatore, e ingiustificatamente non accettata, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa.
Studio Fiscale Li Gioi
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