Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




lunedì 26 marzo 2012

Entro il 31 marzo l’invio del Modello EAS per le variazioni negli Enti Associativi


Con il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi (Modello Eas), approvato nel 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, gli enti associativi forniscono all’Agenzia delle Entrate informazioni rispetto al proprio status giuridico e fiscale. In particolare si tratta di informazioni relative alla compagine sociale, al volume e alla composizione delle entrate, al tipo di attività svolta e alle modalità con cui gli enti operano.
Il Modello contiene una serie di quesiti che consento all’Agenzia delle Entrate di verificare se tutte quelle associazioni che anagraficamente si qualificano come “non commerciali” siano in realtà meritevoli di usufruire delle agevolazioni fiscali ad esse previste. Obiettivo della disposizione, è quello di contrastare l’uso distorto della qualifica di ente associativo ed evitare, dunque, che dietro questa forma giuridica si nasconda un’attività commerciale; l’invio del modello diventa, quindi, adempimento necessario per poter continuare a fruire delle agevolazioni riconosciute.
L’onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi, ad esclusione degli enti espressamente esonerati. Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de commercializzazione. Ne consegue che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.Sono, invece, esonerati dall’onere di comunicare all’Agenzia dell’entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale (purché non effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi né effettuino operazioni strutturalmente commerciali ancorchè non imponibili, compresi i corrispettivi specifici incassati a fronte dell’attività istituzionale).
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25/5/1995;
le associazionipro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
Ancora, non sono interessati dall’adempimento in esame :
· gli enti che non hanno natura associativa (es. fondazioni)
· gli enti di diritto pubblico
· gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione)
· le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, comprese le Onlus di diritto.
Il modello va presentato, entro 60 gg dalla costituzione dell’ente associativo e per comunicare le variazioni avvenute, rispetto ai dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno. Non è necessario comunicare quelle variazioni che riguardano dati dell’ente (es. sede legale) o del legale rappresentante già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, perché comunicati tramite i modelli AA5/6 o AA9/10 e si rinvia alle Istruzioni del modello per la verifica dei dati che obbligatoriamente è necessario comunicare.
Si rammenta, inoltre, che tra le sanzioni previste in caso di mancato invio del modello per gli enti collettivi obbligati, vi è la fiscalizzazione delle quote associative e conseguente tassazione delle stesse. Ancora, in un’ottica repressiva dei “falsi” enti non commerciali, si fa presente che il Decreto Semplificazioni in vigore dal 2 marzo 2012 ha previsto la possibilità di accedere ai locali degli Enti Non Commerciali o delle ONLUS", ai fini dell'effettuazione di verifiche fiscali, tramite «una semplice autorizzazione del Capo Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza». In precedenza solo con l'autorizzazione del Pubblico Ministero" era consentito accedere nei locali degli Enti non lucrativi e delle ONLUS dietro MOTIVATA richiesta, dell'esistenza di gravi indizi per violazioni tributarie, inoltrata al PM dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
Studio Fiscale Li Gioi

Nessun commento:

Posta un commento