Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




venerdì 30 marzo 2012

Società a responsabilità limitata Semplificata (S.r.l.s.) per gli under 35


Con la conversione del D.L. n. 1/2012, viene confermata la possibilità, per giovani che non hanno ancora compiuto i 35 anni, di costituire con solo 1 euro una Società a responsabilità limitata.
La novità prevista riguarda, in sostanza, l’introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2463 bis, intitolato per l’appunto “Società a responsabilità limitata semplificata”.
Questa “nuova società” si caratterizza dal fatto che può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età e prevede che: il capitale sia di almeno 1 (un) euro (contro l’attuale minimo di 10.000 euro); la costituzione avvenga mediante scrittura privata da depositare presso il registro delle Imprese a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo, di segreteria e senza dover sostenere spese notarili.
Inutile soffermarsi, in questa sede, sulle perplessità nutrite in merito a tale agevolazione, rimaniamo in attesa del Decreto Ministeriale che dovrà definire il modello standard tipizzato di Atto Costitutivo della nuova società semplificata ed ulteriori linee guida e interpretazioni sulle conseguenze del raggiungimento dei 35 anni di uno o più soci.
Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 26 marzo 2012

Entro il 31 marzo l’invio del Modello EAS per le variazioni negli Enti Associativi


Con il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi (Modello Eas), approvato nel 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, gli enti associativi forniscono all’Agenzia delle Entrate informazioni rispetto al proprio status giuridico e fiscale. In particolare si tratta di informazioni relative alla compagine sociale, al volume e alla composizione delle entrate, al tipo di attività svolta e alle modalità con cui gli enti operano.
Il Modello contiene una serie di quesiti che consento all’Agenzia delle Entrate di verificare se tutte quelle associazioni che anagraficamente si qualificano come “non commerciali” siano in realtà meritevoli di usufruire delle agevolazioni fiscali ad esse previste. Obiettivo della disposizione, è quello di contrastare l’uso distorto della qualifica di ente associativo ed evitare, dunque, che dietro questa forma giuridica si nasconda un’attività commerciale; l’invio del modello diventa, quindi, adempimento necessario per poter continuare a fruire delle agevolazioni riconosciute.
L’onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi, ad esclusione degli enti espressamente esonerati. Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de commercializzazione. Ne consegue che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.Sono, invece, esonerati dall’onere di comunicare all’Agenzia dell’entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale (purché non effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi né effettuino operazioni strutturalmente commerciali ancorchè non imponibili, compresi i corrispettivi specifici incassati a fronte dell’attività istituzionale).
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25/5/1995;
le associazionipro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
Ancora, non sono interessati dall’adempimento in esame :
· gli enti che non hanno natura associativa (es. fondazioni)
· gli enti di diritto pubblico
· gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione)
· le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, comprese le Onlus di diritto.
Il modello va presentato, entro 60 gg dalla costituzione dell’ente associativo e per comunicare le variazioni avvenute, rispetto ai dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno. Non è necessario comunicare quelle variazioni che riguardano dati dell’ente (es. sede legale) o del legale rappresentante già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, perché comunicati tramite i modelli AA5/6 o AA9/10 e si rinvia alle Istruzioni del modello per la verifica dei dati che obbligatoriamente è necessario comunicare.
Si rammenta, inoltre, che tra le sanzioni previste in caso di mancato invio del modello per gli enti collettivi obbligati, vi è la fiscalizzazione delle quote associative e conseguente tassazione delle stesse. Ancora, in un’ottica repressiva dei “falsi” enti non commerciali, si fa presente che il Decreto Semplificazioni in vigore dal 2 marzo 2012 ha previsto la possibilità di accedere ai locali degli Enti Non Commerciali o delle ONLUS", ai fini dell'effettuazione di verifiche fiscali, tramite «una semplice autorizzazione del Capo Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza». In precedenza solo con l'autorizzazione del Pubblico Ministero" era consentito accedere nei locali degli Enti non lucrativi e delle ONLUS dietro MOTIVATA richiesta, dell'esistenza di gravi indizi per violazioni tributarie, inoltrata al PM dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
Studio Fiscale Li Gioi

venerdì 23 marzo 2012

Aperta la campagna iscrizioni al 5 per mille


Si avvicina il periodo delle dichiarazioni dei redditi e, con questo, la possibilità di destinare una parte delle imposte pagate ad enti ed organizzazioni aventi finalità sociale e non lucrative.
Per questo motivo, dal 21 marzo 2012, è stata aperta, da parte dell'Agenzia delle Entrate la campagna di iscrizione telematica negli elenchi dei beneficiari del contributo del 5 per mille per l'anno 2012, per quelle categorie di enti e associazioni che possono accedere a tale beneficio.
Anche quest'anno i contribuenti possono destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità stabilite per gli anni precedenti.
Le novità di quest'anno: tra le attività che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille dell’Irpef, vi rientrano a partire dal 2012 anche quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e quegli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte gli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo entro i termini di scadenza, siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.
Dal lato dei contribuenti, chiunque voglia destinare il contributo ad un particolare ente inserito negli elenchi dei destinari del 5 per mille, dovrà munirsi del codice fiscale dell'organizzaione e firmare l'apposito consenso in dichiarazione.
Si ricorda che la destinazione del 5 per mille, insieme a quella dell'8 per mille, non comporta un aggravio di costi per il contribuente e con un piccolo gesto è possibile apportare benefici ad enti che, nel silenzio, lavorano per apportare miglioramenti nel nostro territorio.
Non sprechiamolo.
Studio Fiscale Li Gioi

Mediazione civile, si allarga la tipologia di controversie obbligatorie




La mediazione civile obbligatoria, introdotta dal D. Lgs. n. 78/2010, è l'istituto che permette di risolvere una controversia tra due soggetti, senza adire gli organi giudiziari, attraverso la presenza di un soggetto terzo, il mediatore, che cerca di fare da "paciere", suggerendo le possibili soluzioni al fine di raggiungere un accordo. Istituto tipico di altri ordinamenti, dalla sua introduzione in Italia, ha visto man mano ampliarsi le materie interessate.La mediazione, obbligatoria dal 21/03/2011 per liti riguardanti: diritti reali (distanze tra costruzioni, usufrutto, ecc.); successioni, divisioni e patti di famiglia; locazione, comodato e affitti d'azienda; risarcimento danni per responsabilità medica e diffamazione a mezo stampa o altro materiale pubblicitario; contratti assicurativi e bancari, è stata estesa a far data del 20/03/2012 alle liti condominiali e risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.

Il tentativo di conciliazione si introduce con una domanda in carta semplice, fatta da una delle parti interessate, ad un Organismo di Conciliazione, pubblico o privato.

Gli oneri della mediazione spettano alle parti e sono fissate per legge, se il tentativo di conciliazione avviene di fronte ad un organismo pubblico; seguono, invece, il tariffario liberamente stabilito dall'organismo di natura privata.

Il tentativo di mediazione, e qui sta il vantaggio dell'istituto, deve chiudersi in appena 4 mesi, che sono nulla se confrontati ai tempi della giustizia civile.

Si fa presente, poi, che il mancato tentativo di concilazione, nelle materie obbligatorie per legge, determina l'improcedibilità di fronte al giudice e, qualora la pronuncia giudiziaria, corrisponda alla proposta fatta dal mediatore, e ingiustificatamente non accettata, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa.



Studio Fiscale Li Gioi

mercoledì 21 marzo 2012

Siracusa, spaghetti "al nero" di seppia ..e di ricevute!





E' del 21 marzo 2012 un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate sulla scoperta di un'evasione da oltre 800mila euro consumata in un noto ristorante di Siracusa. Il meccanismo evasivo scoperto seguiva un copione piuttosto semplice, quello di rilasciare ai clienti i cosiddetti "conti ristorante" invece di "scontrini" e "ricevute", documenti, dunque, privi di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi.
Si è scoperto che, a fronte di quasi 4.000 "conti ristorante", le ricevute fiscali emesse risultavano non più di 500.
La segnalazione che ha fatto scattare la verifica è partita da un cliente del rinomato locale della riviera siracusana, le cui specialità sono piatti a base di pesce.
Dal controllo effettuato sulle fatture passive, inoltre, le quantità di pesce fresco, frutti di mare, crostacei e altre materie prime acquistate, risultavano modeste rispetto ai "conti ristorante" emessi e in alcuni mesi dell’anno addirittura pari a zero.
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate, non potendo risalire al reale consumo di materie prime, hanno pertanto ricostruito i ricavi non dichiarati, per un ammontare totale di oltre 800mila euro, attraverso il metodo induttivo denominato "tovagliometro". Questo sistema si fonda sul conteggio del numero di tovaglioli portati in lavanderia, indice dei coperti e, quindi, degli incassi del ristorante.
Si dovranno aspettare, adesso, i quasi certi ricorsi nelle Commissioni Tributarie competenti e i diversi gradi di giudizio, per vedere se le ragioni delle Fiamme Gialle verranno confermate. Quello che si vuole sottolineare, in questa sede, è il cambiamento della coscienza del comune cittadino nei confronti dei "furbetti", segno che la crisi e i sacrifici cui siamo chiamati in questi giorni sta ormai azzerando quella tolleranza che ha, per troppi anni, pervaso la società italiana.


Li Gioi Giovanni

Studio Fiscale Li Gioi