Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




mercoledì 3 luglio 2013

..ancora sul Bonus mobili ed Ecobonus

Sarebbero in arrivo nuove norme in tema di ecobonus e bonus mobili.
Un emendamento approvato dalle commissioni Industria e Finanze del Senato ha esteso la detrazione Irpef del 50% (per i contribuenti che ristrutturano casa) anche agli elettrodomestici. Anche questi prodotti potranno infatti beneficiare degli incentivi, fino a un tetto di 10.000 euro previsti dal decreto sulle ristrutturazioni edilizie e l'efficienza energetica.

Se, tuttavia, in un primo tempo le commissioni avevano dato il via libera per i «grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica». In serata il ministero dello Sviluppo economico ha precisato che l'estensione del bonus ristrutturazione, decisa al Senato, è riferita ai soli elettrodomestici da incasso e non a tutti.
La detrazione per i mobili del 50% spetterebbe sempre nel limite di spesa di €10.000, ma questa cifra andrebbe a concorrere nella somma dei € 96.000 previsti nel totale costo della ristrutturazione.

Lo sconto, comunque, non scatterà da subito. Anche se le regole sono le stesse di quelli per il bonus mobili, l'emendamento entrerà in vigore solo dopo la conversione del provvedimento in legge (entro 60gg).

È possibile, dunque, che le norme subiscano ulteriori variazioni nel corso dei lavori parlamentari man mano che si faranno i conti con le coperture da destinarvi.

Si parla, inoltre, di una estensione dell'ecobonus del 65% anche per le caldaie e gli impianti a pompe di calore che erano state escluse espressamente nel testo iniziale del decreto.

Studio Fiscale Li Gioi

Caos sulle sanzioni applicabili al mancato deposito della PEC per ditte individuali

Da fronti diversi arrivano pareri discordanti sul mancato deposito della  PEC nel Registro delle Imprese, obbligo che le ditte individuali dovevano espletare entro il 30.06.2013 (prorogato al 01.07.2013 in quanto il termine veniva a cadere di domenica).
Secondo il parere di UNIONCAMERE, chiarito in una nota (fonte Il sole 24 ore) le imprese individuali che non abbiano iscritto il loro indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 (che slitta al 1° luglio) non si vedranno irrogare dall'ufficio del Registro delle imprese le sanzioni previste dall'articolo 2630 del Codice civile (da 103 a 1.032 euro per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Unioncamere, in sintesi, ravvisa una potenziale disparità di trattamento tra imprese individuali e società che a proprio dire non sarebbero passibili di sanzioni.
Secondo il CONSIGLIO DI STATO, invece, la mancata comunicazione al registro delle imprese entro il 01.07.2013, della posta elettronica certificata (Pec) delle ditte individuali, già attive al 18 dicembre 2012, comporta l'applicazione delle sanzioni da 103 a 1.032 euro, ridotte a un terzo se effettuata nei 30 giorni successivi. Parere reso dal Consiglio di Stato il 10 aprile 2013 ( n. 1714/2013).
Unica cosa certa che, in caso di mancata attivazione della Pec, nel caso di una nuova impresa viene sospesa la domanda di iscrizione al registro (45 giorni per le ditte individuali e tre mesi per le società dopodiché, decorso inutilmente il termine, la domanda di iscrizione viene respinta) mentre per le realtà già esistenti non hanno effetto le variazioni comunicate al registro delle imprese.
      Il Consiglio di Stato pare aver scartato l'ipotesi che prevedeva l'iscrizione dell'impresa nel registro e la non applicazione della sanzione, in quanto la «persistente inosservanza dell'obbligo di comunicare l'indirizzo di Pec» per le imprese che non debbono presentare in futuro variazione dati al registro, non comporterebbe alcuna conseguenza, che di fatto vanificherebbe il principio della norma.
 
Ai posteri....
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni


domenica 30 giugno 2013

26 milioni di euro in arrivo per le misure Autoimpiego e Autoimprenditorialità

Buone notizie stanno arrivando dal fronte Governo relativamente alle misure Auto-impiego e Auto-imprenditorialità la cui procedura di invio della domanda risulta ormai sospesa, per mancanza di fondi, dal 26 aprile del corrente anno.
Infatti, il Decreto Legge n. 76 del 28/06/2013 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" ha previsto, all'art. 3, n.1, lettera a), lo stanziamento a bilancio dello Stato di una somma pari a ventisei milioni di euro per l'anno 2013 delle somme gestite da Invitalia ex D.Lgs. 185/2000.
Pur non essendo tantissimi, la notizia non può che far tirare un sospiro di sollievo a tanti aspiranti imprenditori che adesso potranno più facilmente sperare di costruire da soli il proprio futuro.
Speriamo che tutto si riattivi nel più breve tempo possibile senza dover aspettare i 60 giorni della conversione in legge.
Il nostro studio, come sempre, darà imminente comunicazione dell'attivazione della procedura.

 Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi 

mercoledì 26 giugno 2013

Mia cara Marca da Bollo...


Con la Legge n. 71 del 24.06.2013, di conversione del D.L. n. 43/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno, sono state apportate modifiche agli importi dell'imposta fissa di bollo di € 1,81 e di € 14,62.
Tali importi sono ora elevati rispettivamente a € 2,00 e ad € 16,00.
Si può facilmente prevedere l'impatto che avrà su molti contribuenti. 
Si pensi alle ricevute dei medici per parcelle superiori a € 77,47 o, per lo stesso importo, sulle quietanze per prestazione occasionale, sulle ricevute d'affitto ecc. su cui, a partire da oggi, andrà applicata la marca da bollo di € 2,00.
Si considerino, per contro, le marche da bollo sui contratti di locazione, comodato, costituzione associazioni, per rilascio di certificati ad uso privato da parte delle pubbliche amministrazioni, ecc. (da oggi è prevista la marca da Bollo di € 16,00 per ogni copia).
La decisione è stata presa per far fronte ai maggiori oneri connessi con la ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 2009. La Legge n. 71/2013 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, pertanto, i nuovi importi dell'imposta fissa di bollo saranno applicati a decorrere dal 25 giugno 2013.

Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni 

mercoledì 19 giugno 2013

OBBLIGO DI DVR PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI

  Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende con dipendenti, devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) cosi` come disposto ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici ecc. dovranno quindi dotarsi di questo documento, anche quelli che l`hanno effettuato in autocertificazione che, dal 1 giugno 2013, non avrà più alcun valore. 
Si legge nell'art. 2 del  D.Lgs. 81 del 2008 che, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi  e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:


- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile), fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
Queste procedure standardizzate contengono linee guida e di indirizzo, check list con la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M.  30/11/2012. 
Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all'esposizione ad amianto)
Si consiglia, per la stesura del DVR standard di collegarsi al sito del Ministero del lavoro o di rivolgersi ad un professionista del settore, per evitare i rischi e le pesanti sanzioni previste in caso di omissione nella redazione o redazione errata come di seguito sintetizzate.


Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.


Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

Li Gioi Giovanni
STUDIO FISCALE LI GIOI

venerdì 14 giugno 2013

In arrivo la proroga dei versamenti da UNICO 2013

Con una nota del Ministero dell'economia e delle Finanze del 13.06.2013 è stato annunciato l'emanazione di un prossimo DPCM che proroga, anche quest'anno i versamenti delle imposte risultanti da UNICO 2013 e IRAP all’8 luglio prossimo. Entro tale data sarà, dunque, possibile effettuare i versamenti senza oneri ulteriori per i contribuenti.
 La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. 
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nessun rinvio è invece previsto per l'IMU, che per adesso beneficia dell'esenzione sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli.
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni

mercoledì 12 giugno 2013

Bonus MOBILI per case ristrutturate!

Il D.L. n. 63/2013 ha introdotto:
- il c.d. BONUS MOBILI 2013, una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione.
La detrazione avrà scadenza il 31.12.2013, copre un costo d'acquisto fino a diecimila euro e sarà ripartibile in dieci rate annuali.
Semplificando, per l'acquisto di una camera da letto di 11 mila euro, la detrazione coprirà una spesa pari ad un massimo di diecimila euro e comporterà una detrazione di imposta annuale di 500 euro all'anno fino alla scadenza per un totale di detrazioni nel decennio di € 5.000,00.
Piuttosto che di bonus, come viste in precedenti edizioni ove lo sconto si chiedeva al rivenditore, che poteva concederlo previa verifica in rete della disponibilità di un plafond, si tratta di una vera e propria detrazione associata ai lavori di ristrutturazione a cui si accompagna.
Infatti, le spese documentate, si sconteranno solo ed esclusivamente qualora relative a lavori di ristrutturazione.
Rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei mobili ma sono esclusi gli elettrodomestici, per cui dall'eventuale fattura si dovrà scorporare la parte di spesa relativa a questi ultimi.

Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi