Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




martedì 7 giugno 2011

(I) Acconto ICI. Versamenti entro il 16 Giugno



E' il 16 giugno il termine ultimo per versare l'acconto ICI per l'anno 2011.
L'imposta comunale sugli imbobili deve essere pagata, infatti, lo stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo ovvero il possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Tuttavia, mentre l'Ici è dovuta in base all'evolversi della situazione patrimoniale del contribuente, la Dichiarazione ICI va presentata quest'anno, nel caso in cui si siano verificate variazioni nella situazione patrimoniale degli immobili nel 2010 rispetto alla situazione dell'anno precedente.
Il versamento può avvenire in due rate (acconto 16/6 - saldo 16/12) o in unica soluzione il 16/6 salvo diversa disposizione comunale:
- nel primo caso, l'acconto va calcolato in base all'aliquota e le detrazioni previste per l'anno di imposta precedente (2010), il saldo calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal comune per l'intera imposta dell'anno in corso, al netto delle somme versate a titolo di acconto;
- nel caso di unico versamento, le aliquote e le detrazioni da tenere in considerazione sono quelle dell'anno in corso.
Se l'immobile viene destinato ad altro uso nel corso del 2011. La prima rata deve essere commisurata ai dodici mesi dell'anno precedente e si dovrà tener conto nel conguaglio delle modifiche avvenute.

Se l'immobile è acquistato nel corso del 2010 (es. aprile). L'acconto per il 2011 deve essere determinata sulla base delle aliquote e le detrazioni vigenti in tutto il 2010, a prescindere dala circostanza che il periodo di possesso sia inferiore all'anno. In sede di conguaglio andranno utilizzate le aliquote e le detrazioni vigenti nel 2011.

Se l'immobile è stato acquistato nel primo semestre del 2011. L'imposta dovuta a titolo di acconto deve essere commisutata ai dodicesimi sulla base delle aliquote vigenti nell'anno precedente e, in sede di conguaglio, utilizzare le aliquote stabilite dal comune per l'anno in corso.

Se l'immobile è stato venduto nel corso del primo semestre 2011. La prima rata può essere commisurata a tanti dodicesimi dell'imposta dovuta per l'intero anno 2010 sulla base delle aliquote allora in vigore, quanti sono i mesi di possesso nel 2011. L'eventuale differenza dovuta sulla base di diverse aliquote deliberate dal comune nel corso dell'anno, andranno versate in sede di conguaglio.

Nei casi più comuni, in sede di applicazione dell'imposta si possono verificare le seguenti situazioni:

- immobile posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere ripartita proporzionalmente tra di loro e versata separatamente o cumulativamente;

- immobile costituito da un diritto reale di godimento, obbligato al versamento è il titolare di questo diritto;

- in presenza del diritto di abitazione, obbligato è il titolare di questo diritto;

- in caso di assegnazione di casa al coniuge in caso di divorzio o separazione, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, obbligato rimane il proprietario dell'immobile e non l'assegnatario.



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giovedì 7 aprile 2011

INCENTIVI AUTOMATICI ALLE IMPRESE: click day il 16/05/2011


Resuscitata la Legge 266 del 7 Agosto 1997 per la concessione di incentivi in forma automatica alle piccole e medie imprese nel territorio Nazionale, ne potranno beneficiare dal 16/05/2011 le Micro, Piccole e Medie Imprese residenti in territorio Siciliano. La norma, prevista per sviluppare le attività produttive in periodo di forte crisi economica, consiste in un credito di imposta pari al 40% o 50% sugli importi degli investimenti ritenuti ammissibili, secondo le caratteristiche, rispettivamente, di Media o PMI del proponente e sarà utilizzabile sin dal 30° giorno successivo dal ricevimento della comunicazione di ammissione al beneficio. Una misura che può ritenersi utile per due ordini di motivi: - il credito diviene velocemente disponibile e utilizzabile, senza dover attendere i tempi previsti da altre agevolazioni, quali i contributi, che divengono disponibili solo dopo lunghissimi periodi di attesa in base alle disponibilità di cassa dell’ente erogante; - favorisce gli investimenti delle imprese in capitale produttivo, che si traducono necessariamente in effetti positivi sull’indotto e sul mercato del lavoro. Ampia la platea dei possibili beneficiari, in quanto la legge è rivolta specificamente ai settori delle attività estrattive, manifatturiere, produttive di energia elettrica ma si estende, in base al dettato normativo, anche alle “attività dirette ad influire positivamente sullo sviluppo dei predetti settori, tra cui vengono elencate:

- Mense e catering;

- Produzioni di software, consulenze informatiche e attività connesse;

- attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi analisi tecniche;

- pubblicità e ricerche di mercato; - laboratori fotografici per sviluppo e stampe;

- attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;

- servizi di vigilanza privata; - organizzazione di conventi e fiere;

- lavanderie,

- ecc.


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martedì 5 aprile 2011

Nuovi Marchi per i franchising finanziati da InvItalia

Aumentano le possibilità per chi, volendo uscire dalla crisi occupazionale che ci attanaglia, ha la voglia e un pizzico di intraprendenza per investire in una propria attività, ricevendo dallo Stato tramite InvItalia (ex Sviluppo Italia), i fondi necessari per poterlo fare. Si arricchisce, infatti, il numero di franchisor convenzionati con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (che si vanno ad aggiungere ai 22 già accreditati) che, nel periodo 2003- 2010, ha effettuato investimenti produttivi per 56 milioni di euro nel settore Franchising, periodo in cui sono state create 688 nuove imprese e 1.376 nuovi posti di lavoro. Segno inequivocabile della predisposizione dell'Ente ad investire in formule già consolidate e rodate e, con una maggiore capacità di sopravvivere al mercato moderno.

La misura a cui si fa riferimento è l'Agevolazione Franchising, contenuta nel Titolo II del D.Lgs. 185/2000 che regolamenta l’Autoimpiego. Si tratta di incentivi (contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato) rivolti a persone inoccupate o in cerca di prima occupazione che intendono avviare un’attività imprenditoriale con la garanzia di un marchio di successo, accreditato dalla stessa Invitalia ( oggetto di approfondimento nell'articolo di questo blog di cui al presente link http://homodiseconomicus.blogspot.com/2010/04/dare-un-calcio-alla-crisi-con.html) In questi giorni, tre nuovi Franchisor si sono aggiunti all’elenco dei 22 marchi già convenzionati con Invitalia: si tratta di Camomilla italia (abbigliamento e accessori donna), Rossosapore (la versione ‘servizio al banco’ del brand Rossopomodoro) e Essedi Shop (negozi di elettronica e informatica del gruppo CDC del quale fa parte anche il marchio Computer Discount), realtà di notevole successo presenti in tutte le maggiori città Italiane.

Per chi ha voglia di "fare da se'", non ci sono scuse, basta volerlo.


Per informazioni e supporto nella redazione della pratica non esitate a contattarci


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giovedì 24 marzo 2011

Detrazione per l’affitto dell’abitazione principale




Salve, in questa “pillola” vedremo come trattare fiscalmente le spese sostenute per l’affitto dell’abitazione principale e, se e quanto, è possibile “risparmiare” sulle imposte .
La legge prevede, infatti, tre tipi di detrazioni per il canone di affitto:
1) detrazione generica per i contratti stipulati ai sensi della Legge 431/1998 a canone libero;
2) detrazione per i canoni stipulati a canone convenzionale, quei contratti, cioè, il cui canone è stabilito in seguito ad accordi sottoscritti, in sede locale, dalle associazioni dei proprietari e quelle dei conduttori
3) detrazione per i giovani affittuari tra i 20 e i 30 anni per i nuovi contratti di locazione.

Vediamo nel particolare cosa prevede la legge.
Nel primo caso, contratto stipulato o rinnovato a canone libero, nel rispetto della normativa prevista dalla Legge 431/1998 e relativo ad immobile destinato ad abitazione principale, viene riconosciuta una detrazione pari a € 300,00 per redditi fino ad euro 15.493,41 oppure una detrazione di € 150,00 per redditi fino ad euro 30.987,41.
Il secondo caso riguarda, invece, quei contratti stipulati in base ad accordi locali delle associazioni di categoria. Hanno durata triennale e sono prorogati di diritto per ulteriori due anni quando le parti non concordino sul rinnovo. Per i contratti di locazione a canone convenzionale, stipulati o rinnovati ai sensi della normativa prevista dalla Legge 431/1998, relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale, è prevista una detrazione di euro 495,80 per redditi fino a € 15.493,41 oppure di euro 247,90 per redditi fino a € 30.987,41.
Attenzione, in nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione stipulati tra enti pubblici e soggetti privati.
Infine, per i contratti di locazione di immobili relativi ad abitazione principale da parte di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, con residenza diversa da quella della famiglia di origine, è prevista una detrazione speciale di euro 991,60 per redditi fino a 15.493,41 ma la detrazione spetta solo per i contratti stipulati a partire dall’anno 2007.

N.B. La documentazione necessaria prevede il contratto di locazione regolarmente registrato e le quietanze di versamento del canone di affitto. Ricordatevi, dunque, di consegnare al Vs consulente, al momento della dichiarazione dei redditi, tutta la documentazione richiesta.


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lunedì 21 marzo 2011

La ripartizione delle spese dello studio tra professionisti non associati


Capita, tra professionisti con autonoma partita IVA e senza vincoli associativi, di condividere lo stesso studio usufruendo in comune di beni e servizi (energia elettrica, gas, acqua, locazione, assicurazioni, ecc.). L’addebito di tali spese viene generalmente imputato ad uno solo di essi, intestatario del contratto di locazione e delle utenze. Lo stesso provvede periodicamente a ripartire le spese pro quota agli altri professionisti che utilizzano lo studio. In tale ipotesi occorre individuare il corretto trattamento reddituale applicabile alla fattispecie, considerato che le somme incassate a tale titolo non costituiscono compensi riconducibili all’attività caratteristica esercitata dal professionista e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. La questione è stata a più riprese affrontata dall’Agenzia delle Entrate (CCMM nn. 58/E/2001 e 38/E/2010) e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (Parere n. 23/2010). Nel caso di uno studio associato la problematica non si pone in quanto l’associazione tra professionisti costituisce un soggetto unico anche ai fini fiscali.



IL TRATTAMENTO FISCALE Occorre innanzitutto distinguere tra il soggetto titolare dei contratti (che riceve e contabilizza le fatture relative alle spese comuni) e gli altri professionisti che condividono l’uso dello studio (che ricevono le fatture emesse dal primo professionista per le quote di loro competenza). Secondo l’Agenzia delle Entrate: “Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell’utenza.” In altri termini, detti rimborsi non costituiscono per il percipiente componenti positivi di reddito ma minori costi di gestione dati dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi percepiti. Tale impostazione comporta, tra l’altro, che le somme rimborsate non costituiscano un compenso” per il professionista, con la conseguenza che le stesse non sono da assoggettare a ritenuta di acconto. Inoltre, le somme incassate a titolo di rimborso risultano ininfluenti anche ai fini degli studi di settore. I costi sostenuti costituiscono componenti negative (deducibili all’atto del pagamento) solo per la quota che rimane a carico del professionista (ossia, per la quota di sua competenza). Relativamente ai contributi previdenziali da addebitare in fattura, gli stessi non devono essere sicuramente indicati per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS (la rivalsa, infatti, è facoltativa). Per quanto riguarda le casse previdenziali professionali, invece, si registra una regolamentazione piuttosto disomogenea. Ad esempio, la Cassa Nazionale Previdenza dei commercialisti, ha precisato che: “Il contributo integrativo deve essere applicato anche ai corrispettivi afferenti le parcelle emesse a puro titolo di addebito di spese.” Si consiglia pertanto di consultare la cassa di appartenenza per individuare il corretto trattamento applicabile alla fattispecie. ASPETTI IVA Con CM n. 58/E/2001, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura per il rimborso delle spese sostenute dal professionista intestatario dei contratti afferenti le spese comuni deve essere assoggettata a IVA con aliquota ordinaria in quanto riferibile a prestazioni di servizi rese dal professionista che effettua il riaddebito. Secondo il Parere n. 23/2010 della FSCL, le quote di spese riaddebitate vanno assoggettate a imposta del 20% anche nell’ipotesi di spese oggettivamente non soggette a IVA (come, ad esempio, nel caso di spese condominali). IN SINTESI In buona sostanza, il professionista intestatario del contratto di locazione o delle utenze, ai fini della ripartizione delle spese comuni e del conseguente riaddebito in capo agli altri utilizzatori deve: 1) emettere fattura con applicazione dell’IVA per la quota di spese non di propria competenza; 2) considerare le somme rimborsategli quali un minor costo sostenuto (dato dalla differenza tra i costi sostenuti ed i rimborsi percepiti), anziché un aumento dei componenti positivi di reddito. Pertanto, i compensi percepiti non trovano allocazione tra i compensi per l’attività professionale ma vanno in diminuzione dei costi sostenuti nell’attività professionale. Pare opportuno emettere le fatture di rimborso nello stesso anno nel quale vengono pagati (e quindi dedotti, in virtù del principio di cassa) i costi originari, in modo tale che l’ammontare dei costi di esercizio corrisponda alla quota di spettanza del professionista. Il destinatario delle fatture di riaddebito, ossia l’altro professionista, considera i costi esposti in fattura quali normali costi afferenti l’attività professionale, deducibili all’atto del pagamento (principio di cassa). Studio Li Gioi Associati via delle Palme 36, Ragusa 328/6973254 327/7545583 fax 0932681865 http://www.studioligioi.com/

lunedì 14 marzo 2011

Il trattamento fiscale dei pedaggi per le aziende





In questa “pillola” vedremo insieme come trattare i pedaggi autostradali che ci troviamo a pagare nelle trasferte e negli spostamenti per motivi aziendali.
Vedremo come richiedere la fattura alle società che gestiscono le autostrade e approfondiremo il trattamento fiscale dei pedaggi in particolare per quanto riguarda la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo.
Il pedaggio è la tassa che si paga per l’utilizzo dell’autostrada che può essere gestita da un soggetto pubblico oppure privato.
Importanti novità sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2008 e risultano ancora attuali.
Al momento del pagamento del pedaggio il conducente può fare richiesta al casellante di un “Attestato di Transito” detto anche “ricevuta o scontrino”. L’attestato di transito è il documento probatorio indispensabile per richiedere la fattura alla società che gestisce il tratto autostradale percorso. Una volta in possesso della fattura sarà possibile effettuare le detrazioni e le deduzioni previste per questi costi.
La richiesta di fattura dovrà essere redatta su apposito modulo in forma scritta e dovrà contenere:
- la denominazione o ragione sociale della ditta o il nome e cognome dell’utente;
- la residenza o il domicilio dell’utente;
- la distinta analitica dei percorsi effettuati;
- la data di transito;
- il tipo e la targa del veicolo;
- importo pagato.
La richiesta di emissione della fattura dovrà essere accompagnata da attestati di transito in originale.
N.B. L’ente gestore del tratto autostradale deve emettere la fattura entro 90 giorni dalla richiesta.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale di questi costi, esso segue gli stessi limiti previsti per gli altri costi di gestione delle vetture aziendali (art. 164 co.1 TUIR; art. 19 bis, co.1 DPR 633/1972).
Nel caso più diffuso, ovvero di veicolo ad utilizzo aziendale, dunque, la detraibilità dell’Iva sarà al 40% e nella stessa percentuale la deducibilità del costo.
Occorre precisare, inoltre, che nel caso in cui il costo sia certificato dal solo attestato di transito (ricevuta/scontrino) la percentuale di detraibilità dell’Iva sarà € 0, e il costo deducibile pari al 40%. In definitiva, l’Iva non sarà detratta ma si potrà dedurre il 40% del costo lordo.
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domenica 13 marzo 2011

Come risparmiare sul pagamento delle imposte: L’acquisto di un nuovo frigorifero


Gentili lettori,
come ogni anno ci accingiamo verso il pagamento, tanto temuto, delle imposte sui redditi. Anche questo anno, come il precedente, abbiamo previsto una serie di “pillole” per cercare di farVi risparmiare sul pagamento delle imposte attraverso la detrazione di spese che possono essere sostenute dalla famiglia durante l’anno.
Ad esempio, la sostituzione del vecchio frigorifero con un apparecchio analogo, a ridotto consumo energetico, consente uno sconto sull’IRPEF. Nota bene: per beneficiare della detrazione il nuovo frigorifero deve essere di classe A+ o superiore. Il risparmio ammonta al 20% della spesa, con un massimo di € 200,00. Dunque per ottenere il massimo del beneficio, il costo del frigo non deve superare i 1000 euro.
Il bonus però vale solo se il vecchio apparecchio viene rottamato.
Al momento dell’acquisto andra’ segnalato al rivenditore che si intende sostituire il vecchio frigorifero con quello che si intende comprare. Il rivenditore dovrà rilasciare scontrino parlante o fattura in cui dovrà essere indicata la classe energetica e i dati relativi all’apparecchio nuovo e il codice fiscale dell’acquirente.
Per la rottamazione del vecchio apparecchio bisogna predisporre una dichiarazione nella quale andranno indicate le modalità relative allo smaltimento del vecchio, dichiarando se lo stesso è stato consegnato ad un Centro di raccolta rifiuti o se è stato consegnato ad un demolitore abilitato o al rivenditore stesso.

La documentazione completa dovrà essere esibita al Vs. consulente al momento della presentazione della Dichiarazione dei redditi.
Studio Associato Li Gioi
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