Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




venerdì 29 gennaio 2016

Sale a € 3.000 il limite massimo per le transazioni in contanti!

La legge n.208 del 28/12/2015 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016) rivede al rialzo il limite massimo per l'utilizzo del contante nelle transazioni portandolo, dal vecchio limite di € 1.000 (introdotto dal Governo Monti nel 2011), all'attuale di € 3.000 in vigore dal 1.1.2016. Torneranno legittime, fino a concorrenza di tale somma, i pagamenti a commercianti e professionisti, i finanziamenti da soci, la distribuzione di utili, i pagamenti dei canoni di locazione, ecc.
Come richiesto esplicitamente dallo stesso Presidente dell'INPS in una audizione parlamentare, è rimasto fermo a €1.000 il limite per il pagamento delle pensioni. Nulla cambia nemmeno per il trasferimento di denaro nei Money Transfer dove rimane fermo il limite di mille euro 1000 come nella situazione previgente .
Giovanni Li Gioi

sabato 14 settembre 2013

Rimborsi più veloci per chi non ha un sostituto di imposta!

                                                                Come già previsto per i dipendenti,
da settembre 2013 anche per i soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo credito d’imposta, è prevista la  possibilità di presentare nel 2013 il modello 730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle imposte.
Questa, come ben si sa, è una facoltà già prevista per dipendenti e pensionati che, avendo un credito in dichiarazione, possono ottenerne il rimborso nella busta paga di luglio e agosto tramite la presentazione del modello 730 ordinario.
Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se, dalla stessa, risulti un esito contabile finale a credito. 
Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i redditi 2012 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad esempio, dei  contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. 
L'Agenzia delle Entrate fungerà da sostituto di imposta, rimborsando in tempi brevi il credito al contribuente presso il conto corrente in cui il soggetto interessato indicherà i riferimenti. I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare‐Richiedere‐Rimborsi‐Accredito rimborsi su conto corrente. 
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. 

Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni

martedì 20 agosto 2013

Obbligo di polizza professionale. Il punto della situazione.

Con il presente post,
si vuole fare il punto della situazione in tema di obbligo dei professionisti di assicurarsi contro i danni provocati ai clienti come  introdotto dalla L. 148/2011 e poi precisato dal Dpr 137/2012 che ne ha fatto slittare l'entrata in vigore di un anno (in origine l'obbligo sarebbe dovuto partire da agosto 2012). 
Non tutti i professionisti sono interessati dalla norma: 
- i notai ad esempio hanno l'obbligo di assicurarsi già dal 2006;
- gli avvocati invece seguono la disciplina dettata dalla riforma forense (L. 247/2012) secondo cui le polizze devono essere stipulate in base a delle condizioni dettate dal ministero della Giustizia (norme che il ministero non ha ancora stabilito).
- Per i medici è stata concessa una proroga di un anno, approvata nel corso della conversione in legge del decreto del fare (L. 69/2013). 
Per tutti gli altri iscritti ad Albi Professionali, che svolgono un'attività di libero professionista, da giovedì 15 agosto è scattato l'obbligo di dotarsi di un'adeguata copertura per garantire il proprio patrimonio e il soddisfacimento risarcitorio dei clienti.
 Chi non si assicura commette un illecito disciplinare, sanzionato dai Consigli nazionali anche con la cancellazione dall'Albo.
Pur ritenendo che i vari Ordini presumibilmente avvieranno i controlli non prima di settembre, si consiglia di iniziare ad informarsi in merito a tale obbligo.

Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 22 luglio 2013

..ancora sull'obbligo di deposito PEC presso la CCIAA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha specificato che "nel vigente quadro normativo, che ricollega l`obbligo di comunicazione dell`indirizzo di PEC al Registro imprese all`iscrizione di detto indirizzo nell`INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti), e` necessario che l`indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all`imprenditore.
In sostanza il comunicato del MISE recepisce quanto già previsto dalla procedura di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro delle Imprese effettuato tramite il canale telematico messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Quest'ultimo, infatti, in una nota avvertiva l'utente con la dicitura "ATTENZIONE - L'imprenditore individuale deve fornire l'indirizzo PEC dell'impresa stessa. Non e' possibile indicare indirizzi PEC di soggetti terzi" eliminando di fatto la possibilità di domiciliazione presso commercialisti e consulenti.
Una disposizione, dunque, che obbliga anche i titolari delle ditte individuali a familiarizzare con il canale internet in un periodo storico dove tutto passa dal web.
Speriamo che questo ulteriore adempimento non si traduca solo in un onere per il contribuente, ma riduca sensibilmente i costi legati all'invio delle comunicazioni ancora effettuate tramite il canale postale e addebitate, direttamente o indirettamente, al destinario delle comunicazioni stesse.

Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 15 luglio 2013

Nozione di abitazione principale ai fini IMU

Ai fini dell’applicazione dell’IMU l'abitazione principale sconta l'applicazione di una aliquota ridotta, variabile da Comune a Comune, oltre alla possibilità di usufruire di ulteriori detrazioni (quali quelle per i figli di età inferiore ai 26 anni conviventi).
Tuttavia, bisogna ben delimitare l'ambito di applicazione di dette agevolazioni e inquadrare correttamente la nozione di abitazione principale.
L'ABITAZIONE PRINCIPALE è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (articolo 13, comma 2 del Dl 201/2011). 
Rispetto alla nozione di abitazione principale che prima del 2012 si applicava all’Ici, per qualificare un immobile come abitazione principale è necessario che il contribuente, allo stesso tempo, dimori abitualmente nello stesso e vi abbia la propria residenza anagrafica.
Mancando uno dei due requisiti prescritti (la dimora abituale), l'immobile in cui si ha l'iscrizione anagrafica non può quindi essere considerato come abitazione principale.
E' purtroppo il caso di milioni di contribuenti che per motivi di lavoro sono costretti a lasciare, anche temporaneamente, la propria abitazione per spostarsi altrove mantenendone la proprietà.
Sarebbe auspicabile che, in vista della revisione della disciplina dell'IMU, il legislatore fiscale prendesse in considerazione lo stato di necessità dell'abbandono dell'abitazione piuttosto che tacere come ha finora fatto.

Studio Fiscale Li Gioi

venerdì 12 luglio 2013

2.650.000 euro in arrivo per i giovani siciliani!

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, in data 12.07.2103, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani fino a 36 anni che garantisce un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro.
Il bando propone tre differenti linee di azione:
  1. Giovani Talenti, rivolto a valorizzare la creatività dei giovani siciliani, che può estrinsecarsi in forme differenti quali teatro, danza, prodotti letterari - cinematografici, ecc.
  2. Tradizionalmente, mirante a rafforzare le capacità creative ed innovative dei giovani siciliani per agevolarne l'ingresso in un mondo del lavoro legato alla cultura dei mestieri tradizionali dell'artigianato e dell'agricoltura.
  3. Giovani e legalità, mirante a promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile tra i giovani.
La presentazione della proposta progettuale può avvenire ad opera di Associazioni già costituite o da parte di gruppi informali ovvero un minimo di due persone di età inferiore a 36 anni che si impegnano a formalizzare l'aggregazione riunendosi in associazione in caso di approvazione del progetto ad opera dell'Assessorato regionale.
I progetti saranno valutati da un'apposita commissione, tenendo conto di:
- caratteristiche del gruppo informale o dell'associazione;
- qualità del progetto;
- fattibilità ed efficacia attesa;
- innovatività;
 - contemporaneità;
- apporto allo sviluppo del territorio;
- continuità, ripetibilità, ecc.
Il termine di scadenza previsto è di 60 giorni a far data del 12.07.2013


Studio Fiscale Li Gioi

giovedì 11 luglio 2013

Locazioni di immobili concessi in comodato. Chi paga?



Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del codice civile, è un contratto a effetti obbligatori e non reali.
In pratica, il soggetto che riceve in comodato il bene, denominato comodatario, acquisisce nei confronti dello stesso un diritto personale di godimento e non un diritto reale.
E' frequente il caso, specie tra genitori e figli, di immobili concessi in comodato con contratto regolarmente registrato, successivamente concessi in locazione a terzi dal comodatario.
Secondo il Testo unico delle Imposte sui Redditi,  redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d'imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso.
La conseguenza, dal punto di vista fiscale è che la titolarità del reddito fondiario non si trasferisce ma resta in capo al proprietario/comodante.
Qualora il comodatario stipuli, quale locatore, un contratto di locazione, pertanto, il reddito effettivo del fabbricato dovrà essere imputato esclusivamente al comodante (risoluzioni 381/E e 394/E del 2008) che dovrà sostenerne i relativi oneri.
Discorso analogo vale per l'IMU.

Studio Fiscale Li Gioi