Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011, nell’ambito di una serie di misure volte alla lotta all’evasione, introduce alcune novità volte a limitare ulteriormente l’utilizzo del contante o a mezzi ad esso assimilati per le transazioni.
In particolare, è stato disposto il divieto di pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiori a € 1.000[1] tramite:
- denaro;
- libretti di deposito bancari o libretti postali al portatore;
- titoli vari al portatore.
In particolare, è stato disposto il divieto di pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiori a € 1.000[1] tramite:
- denaro;
- libretti di deposito bancari o libretti postali al portatore;
- titoli vari al portatore.
Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, senza clausola di non trasferibilità non scompaiono ma, purché di importo inferiore ad € 1.000, possono ancora essere richiesti, per iscritto, dietro versamento di un imposta di bollo pari ad € 1,50 per ciascun modulo.
Sanzioni. Ai predetti limiti, fa oggi seguito un pesante apparato sanzionatorio disciplinato
dall’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007 in base all’importo della transazione.
Pagamento in Contanti:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito nel caso di transazioni fino a € 50.000;
- dal 5% al 40% per importi trasferiti superiori a € 50.000
fermo restando una sanzione minima di € 3.000 indipendentemente dall’importo della
trasgressione.
Pagamento con assegni bancari o postali di importo superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità; di assegni all’ordine non girati direttamente alla banca o alle Poste per l’incasso, anche in questo caso:
- dall’1% al 40% fino a € 50.000;
- dal 5% al 40% per importi trasferiti superiori a € 50.000 fermo restando una sanzione minima di € 3.000 indipendentemente dall’importo della trasgressione.
N.B. La sanzione non è applicabile solo al soggetto che ha effettuato il pagamento (cliente), ma anche a colui che ne ha ricevuto le somme per contanti (professionista, lavoratore autonomo, società, ecc.).
INOLTRE, alcuni soggetti (banche, commercialisti, ecc.) hanno l’obbligo di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze/Agenzia delle Entrate le operazioni oltre i limiti di cui avranno contezza nello svolgimento della propria attività.
In caso di mancata “segnalazione” anche tali soggetti saranno perseguibili, tramite l’applicazione di una sanzione dal 3% al 30% (con un minimo di € 3.000) dell’importo della transazione.
MORATORIA DELLE SANZIONI FINO AL 31/01/2012
In sede di conversione in legge del D.L. 201 del 6 Dicembre 2011, è stato previsto che per le transazioni avvenute in contanti, tra il 6/12/2011 ed il 31/01/2012, di importo superiore a mille euro non verrà applicata alcuna sanzione, purchè non si sia superato il vecchio limite di € 2500.
Lo scopo è di dare ai diversi operatori il tempo di adeguarsi ed avere un lasso di tempo più lungo per familiarizzare con le nuove limitazioni.
[1] Si fa presente che già ad Agosto 2011, nell’ambito di una delle tante manovre estive, il limite all’utilizzo del contante era stato portato già ad € 2.500.
Studio Fiscale Li Gioi
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