Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




martedì 18 ottobre 2011

I sospetti del fisco si spostano sui conti dei “vicini”


Con sentenza di qualche giorno fa, la Corte di Cassazione è tornata, con una nuova pronuncia sul tema delle indagini bancarie e la forza presuntiva dei risultati ottenuti.
Al centro della vicenda una verifica condotta dalla Guardia di finanza a carico di una società a ristretta base familiare. I militari, rilevavano in primo luogo l’inesistenza di un conto corrente intestato alla società stessa, campanello d’allarme che, unitamente alla natura della compagine societaria, induceva i verificatori ad allargare l’ambito di investigazione ai rapporti bancari e conti dei soggetti “vicini” alla società:
soci e familiari degli stessi. Risultato: emergevano rilevanti movimentazioni bancarie che gli stessi contribuenti non riuscivano a giustificare.
L’Agenzia delle Entrate procedeva, quindi, a emettere avviso di accertamento sulla base delle risultanze evidenziate dalle movimentazioni dei conti correnti.
La società impugnava l’avviso di accertamento le cui ragioni venivano accolte dai giudici di merito che contestano all’Amministrazione di non aver fornito la prova di un nesso tra movimentazioni dei conti e i proventi della società.
Tocca alla Cassazione, gli equivoci.
La rilevanza dei dati bancari e il sistema delle presunzioni Atteso che le indagini finanziarie costituiscono uno strumento incisivo e dai risultati ragionevolmente affidabili, perché analitici e specificamente imputabili al contribuente, ma anche un mezzo potenzialmente lesivo per la particolare invasività nella sfera soggettiva, si pone il problema, dal lato dell’Amministrazione, di individuare quando procedere con tale procedura.
L’Agenzia delle Entrate ne suggerisce l’utilizzo in presenza di gravi indizi di evasione o di soggetti altamente sospetti, quali, ad esempio, gli “Et” (evasori totali), oppure nelle situazioni in cui, a fronte di un controllo svolto con altri metodi, permanga un significativo divario tra il volume d’affari e i redditi accertati, oppure ancora quando il risultato della verifica non sia in linea con le realtà osservabili (condizioni di esercizio dell’attività, potenziale capacità reddituale, consistenza del suo patrimonio) ovvero con altri elementi di valutazione.
La bontà dei risultati aumenta se l’indagine viene allargata ai soggetti “vicini” a quello sottoposto a indagine, quali familiari o intestatari di comodo di conti la cui disponibilità rientra nella sfera del primo.
Il caso in commento è esempio efficace di questa casistica.
Pertanto, utilizzare sapientemente questo strumento significa non solo incrociare i dati dei vari conti formalmente di proprietà dell’indagato, ma soprattutto ricostruire i movimenti di entrate e uscite da e verso quelli fittiziamente intestati a terzi.
L’iter logico della pronuncia
E’ la mancata dimostrazione delle circostanze giustificative che ha comportato nel caso in questione la soccombenza del contribuente. Schematizzando:
- la rilevazione per opera dell’Amministrazione dei movimenti in entrata e uscita su conti correnti formalmente intestati a terzi, congiunti del contribuente persona fisica o dell’amministratore di società, ma connessi o collegati al reddito del contribuente, fa scattare la presunzione di ricavi non annotati;
- tale presunzione comporta l’inversion e dell’onere della prova in capo al contribuente che, pertanto, ha l’onere di reagire alle contestazioni, dimostrando che le movimentazioni rilevate “sono già state tenute in conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta” o “non sono rilevanti per il reddito stesso”.
Nel caso di specie, vi è poi un elemento significativo che gioca contro l’inerzia del contribuente che non contesta la presunzione: la cospicua entità delle movimentazioni stesse. La Corte, infatti, sottolinea che, come aveva già avuto modo di rilevare in passate pronunce, quando le movimentazioni sono consistenti, se gli amministratori o i terzi non danno una valida giustificazione alle entrate e uscite rilevate non è possibile superare la presunzione di ricavi non annotati.

giovedì 15 settembre 2011

2.300.000 euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le Associazioni di Volontariato


Ammontano a 2.300.000 euro le somme messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali.
I contributi andranno a finanziare progetti, promossi da associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nei relativi registri regionali anche in collaborazione con enti pubblici e territoriali, in diversi ambiti:
- prevenzione del disagio sociale;
- la tutela e la promozione dell’infanzia, dei giovani e dell’adolescenza;
- sostegno della maternità;
- promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative e formative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile;
- promozione della cittadinanza attiva e partecipata tra gli stessi giovani;
- promozione e sviluppo della consapevolezza dell’identità nazionale ed europea, delle iniziative, dei dibattiti e delle riflessioni in materia di cittadinanza attiva europea e democrazia dei valori condivisi;
- storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni di volontariato, di Terzo settore e delle altre organizzazioni della società civile;
- individuazione e promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile;
- promozione di modelli riguardanti la partecipazione ed integrazione sociale in particolare delle persone con disabilità, delle persone senza dimora, degli anziani e dei migranti;
- individuazione e accompagnamento al fine di rafforzare e diffondere la visibilità e la conoscenza delle azioni e delle attività rivolte al contrasto delle povertà, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche: povertà alimentare, povertà derivante dalla mancanza di reddito e quindi da lavoro, ecc.
Scadenza il 4 ottobre 2011. Costo complessivo del progetto 40.000 euro di cui il 90% finanziato dal Ministero.

venerdì 9 settembre 2011

Cassa forense e mod. 5/2011

E' il 30 settembre 2011 il termine ultimo per l'invio del modello 5/2011, utilizzato dagli iscritti alla Cassa forense per la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA, necessari per determinare i contributi dovuti all'Ente.

Da qualche anno l'invio del modello 5/2011 è previsto solo in via telematica, mediante l'apposita procedura, disponibile sul sito www.cassaforense.it, nella sezione "Accessi Riservati - Posizione Personale".
Per accedere alle funzioni sarà necessario identificarsi mediante l’inserimento del codice meccanografico, già attribuito dalla Cassa, e del codice PIN.

Avvocati non iscritti alla Cassa. Nel caso di professionisti iscritti all'Albo, con decorrenza dal 2010 o anni precedenti, ma non ancora iscritti alla Cassa e, pertanto, sprovvisti del codice meccanografico, sarà possibile rivolgersi al proprio Ordine locale che, con il supporto della specifica procedura, potrà certificare l'iscrizione all'Albo e consentire all'interessato di entrare in possesso dei codici di accesso per l'invio telematico del modello 5/2011.

Modulistica personalizzata. Se, a seguito dell’invio telematico del mod. 5/2011, risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in autoliquidazione, sul sito della Cassa saranno disponibili le funzioni per la stampa della modulistica personalizzata, comprensiva del codice di versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i pagamenti.

Termini. Si ricorda, infine, che il termine per l'invio telematico del modello 5/2011 è il 30 settembre 2011.
Mentre il termine per i pagamenti dei contributi in autoliquidazione (2ª rata saldo versamento) è il 31 dicembre 2011, termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto il 31 dicembre cade nella giornata di sabato.
Eventuali omissioni o ritardi nei versamenti possono comportare l’applicazione di sanzioni e interessi a norma del vigente regolamento.

lunedì 8 agosto 2011

OBBLIGHI PUBBLICITARI A CARICO DELLE SOCIETA’


Si ricorda che,
l’art. 2250 del Codice Civile, denominato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza”, prevede per le società soggette all’obbligo d’iscrizione nel Registro delle Imprese, di indicare negli atti e nella corrispondenza (ad esempio, fatture, contratti, ordini, lettere, sito web, ecc.) le seguenti informazioni, differenti per tipologia di società:

SOCIETÀ DI CAPITALI (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.):
- sede della società
- ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
- numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (ossia, il codice fiscale)
- stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società
- capitale sociale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
- sussistenza di un unico socio (c.d. società unipersonali).

SOCIETÀ DI PERSONE (S.a.s., S.n.c.,):
- sede della società
- ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
- numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (ossia, il codice fiscale)
- stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società

Per l’omissione delle informazioni sopra indicate, è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 206 a € 2.065 (ex art. 2630, C.C.).
Tale sanzione risulta applicabile in capo agli organi amministrativi (ad esempio, consiglieri CdA, amministratore unico, ecc.). L’art. 2630, c. 1, C.C. recita infatti: “Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.”
Inoltre, gli amministratori che omettono l’indicazione di tale informazione sono responsabili degli eventuali danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
Chi riscontrasse tali carenze è pregato di adeguarsi.

mercoledì 20 luglio 2011

Obbligo di comunicazione PEC alle CCIAA e agli Ordini e Albi professionali



Con scadenza il 29 Novembre 2011,
tutte le Imprese costituite in forma societaria nonchè i Liberi Professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno obbligatariamente comunicare, rispettivamente, al Registro delle imprese della C.C.I.A.A., al proprio Albo o elenco di appartenenza il proprio indirizzo di casella PEC - Posta Elettronica Certificata - (Legge n.2/2009).



A stabilirlo è l'articolo 16 della Legge n.2/2009, di conversione del Decreto Legge n.185/2008, recante norme per la "Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese".



Studio Fiscale Li Gioi

giovedì 16 giugno 2011

Curiosità. La partita IVA nell’attività di B&B


Con la presente rispondiamo ad un quesito pervenutoci attraverso il form del nostro sito.. L’interessato, chiedeva se, per l’attività di B&B si renda necessario l’apertura della partita IVA.
In via preliminare è opportuno evidenziare che l’attività di bed & breakfast è un’attività turistica a carattere familiare esercitata da privati, e consiste nell’offrire ospitalità a pagamento nella propria abitazione.
L’attività di bed & breakfast è disciplinata dalle singole leggi regionali concernenti turismo e strutture ricettive. Per lo svolgimento di tale attività, anche con carattere saltuario, è richiesto un minimo di posti letto, che varia da Regione a Regione.
La saltuarietà dell’attività significa che la stessa non viene esercitata sistematicamente per tutto l’anno, ma solo in alcune occasioni ed in periodi ricorrenti stagionali.
Caratteristica del servizio è che esso viene reso avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L’insieme delle caratteristiche delineate evidenzia la carenza di professionalità nell’esercizio della fornitura di «alloggio e prima colazione».
Di conseguenza, sotto il profilo fiscale, tale attività, esercitata in modo saltuario e con la sola organizzazione familiare, non costituisce attività d’impresa.
Per quanto concerne l’Iva, è da rilevare che il presupposto oggettivo di imponibilità sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali e, cioè, rientranti in un’attività esercitata per professione abituale (n.b. non necessita che sia svolto a livello esclusivo).
Pertanto, se l’attività di bed & breakfast è effettivamente resa con carattere di occasionalità, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva e, conseguentemente, il gestore di tale tipo di attività non è tenuto a dotarsi di partita Iva, né dovrà osservare gli adempimenti correlati a tale settore impositivo. Al cliente potrà essere rilasciata una ricevuta (non fiscale), in duplice copia, numerata progressivamente, con l’indicazione dell’importo e della data del pagamento, nonché del numero di giorni di permanenza. Nel caso in
cui l’importo superi € 77,47, la ricevuta dovrà recare una marca da bollo di € 1,81. Una copia delle ricevute rilasciate all’ospite sarà trattenuta dal titolare e determinerà l’importo da dichiarare nel Modello Unico.
Si consiglia la tenuta di un registro giornaliero dal quale si evinca che, appunto, l’attività non sia svoltà in maniera professionale. In quanto, qualora l’attività in argomento venisse svolta in modo sistematico e con
carattere di stabilità, evidenziando una certa organizzazione di mezzi, la medesima attività si qualificherebbe in termini abituali e, quindi, professionali. In tal caso, l’attività rientrerebbe nel campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.P.R. 633/1972 con i conseguenti obblighi.

Studio Fiscale Li Gioi
via delle Palme 36, Ragusa
via Mascagni, Avola
viale Principe di Piemonte, Noto
328/6973254

mercoledì 15 giugno 2011

Le novità del Decreto Sviluppo: (II) Accessi più veloci


La disposizione che contempla le ultime novità in materia di accessi è contenuta nell’art. 7, co.1, lett. a) del D.L. 13/05/2011 n. 70.
Le norme in questione prevedono altre 18 misure volte alla semplificazione per “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”, tra queste il citato comma 1 prevede che “esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di 15 giorni”.
Un ulteriore elemento di assoluta novità è rappresentato dalle precisazioni successive in base alle quali la violazione alle nuove disposizioni legislative costituirebbe illecito disciplinare.
E’ evidente che la norma non si riferisce né agli accessi in senso tecnico, né esclusivamente alle verifiche fiscali, ma riguarda la generalità dei controlli di tipo amministrativo disposti nei confronti delle micro, piccole e medie imprese, nell’ottica di ridurre tutte le condizioni di disagio derivanti dall’esecuzione di un’attività che interviene in modo invasivo ed incisivo – talvolta ripetuto da parte dei vai enti competenti – sul regolare svolgimento dell’attività dell’impresa verificata.
Di qui l’introduzione al co. 2 di alcune disposizioni finalizzate alla semplificazione dei procedimenti che rimandano ad una decreto non regolamentare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che consenta il coordinamento delle verifiche effettuate dalle Agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza, dai Monopoli di Stato e dall’Inps così da poterne coordinare i controlli, evitando la duplicazione delle ispezioni ed eventuali sprechi amministrativi.
Lo scambio telematico delle informazioni sui soggetti da sottoporre ad accessi, ispezioni e verifiche, oltre ad un regolare scambio di informazioni sull’inizio di tali attività nonché sui dati utili, acquisiti nel corso delle stesse, dovrebbero garantire la corretta applicazione della norma.
Il principio concreto a cui dovrà ispirarsi l’attività di controllo fiscale degli enti verificatori sarà, dunque, quello della contestualità e della cadenza semestrale dei controlli, intesa come divieto di ripetere lo stesso entro sei mesi dal precedente.
Malgrado il generico riferimento ad un criterio di contestualità è più facile che nella pratica esso andrà riferito alle varie tipologie di verifiche programmate da un’unica Amministrazione.
Analoghe disposizioni valgono per il settore sub-statale con riferimento alle verifiche effettuate da parte delle amministrazioni locali, incluse quelle delle Forze di Polizia. In tal caso il coordinamento delle attività sarà affidato al SUAP o alle CCIAA.
Tutte le verifiche effettuate in campo di igiene pubblica, sicurezza sul luogo di lavoro, salute e repressione dei reati esulano dall’ambito di applicazione delle nuove regole.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La norma, in sostanza, incide sullo Statuto del Contribuente che viene così modificato:
“Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente non può essere superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi; anche in tali casi, ai fini dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente”;
Permane la possibilità di prorogare la durata della verifica ed anche in talune ipotesi i tempi sono ridotti alla metà rispetto alla precedente versione della norma e calcolati secondo le medesime modalità specificate con riferimento alla normale durata della verifica.