Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




mercoledì 19 giugno 2013

OBBLIGO DI DVR PER LE AZIENDE CON DIPENDENTI

  Dal 1° giugno 2013 tutte le aziende con dipendenti, devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) cosi` come disposto ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Tutte le aziende, liberi professionisti, negozi, uffici ecc. dovranno quindi dotarsi di questo documento, anche quelli che l`hanno effettuato in autocertificazione che, dal 1 giugno 2013, non avrà più alcun valore. 
Si legge nell'art. 2 del  D.Lgs. 81 del 2008 che, per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessaria la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi  e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono finalizzate a:


- individuare i rischi per la salute, che potrebbero causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli per quanto possibile), fornire a tutti i soggetti coinvolti i mezzi, gli strumenti, le informazioni, la formazione e l’addestramento adeguati a tutelare la salute durante l’attività lavorativa.
A tal fine sono state prodotte le “procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (come previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
Queste procedure standardizzate contengono linee guida e di indirizzo, check list con la finalità di fornire semplici e chiare specifiche operative per la valutazione dei rischi e la stesura della documentazione conseguente, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e al D.M.  30/11/2012. 
Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all'esposizione ad amianto)
Si consiglia, per la stesura del DVR standard di collegarsi al sito del Ministero del lavoro o di rivolgersi ad un professionista del settore, per evitare i rischi e le pesanti sanzioni previste in caso di omissione nella redazione o redazione errata come di seguito sintetizzate.


Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.


Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

Li Gioi Giovanni
STUDIO FISCALE LI GIOI

venerdì 14 giugno 2013

In arrivo la proroga dei versamenti da UNICO 2013

Con una nota del Ministero dell'economia e delle Finanze del 13.06.2013 è stato annunciato l'emanazione di un prossimo DPCM che proroga, anche quest'anno i versamenti delle imposte risultanti da UNICO 2013 e IRAP all’8 luglio prossimo. Entro tale data sarà, dunque, possibile effettuare i versamenti senza oneri ulteriori per i contribuenti.
 La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. 
La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Nessun rinvio è invece previsto per l'IMU, che per adesso beneficia dell'esenzione sulle abitazioni principali e sui terreni agricoli.
Studio Fiscale Li Gioi
Li Gioi Giovanni

mercoledì 12 giugno 2013

Bonus MOBILI per case ristrutturate!

Il D.L. n. 63/2013 ha introdotto:
- il c.d. BONUS MOBILI 2013, una detrazione del 50% per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione.
La detrazione avrà scadenza il 31.12.2013, copre un costo d'acquisto fino a diecimila euro e sarà ripartibile in dieci rate annuali.
Semplificando, per l'acquisto di una camera da letto di 11 mila euro, la detrazione coprirà una spesa pari ad un massimo di diecimila euro e comporterà una detrazione di imposta annuale di 500 euro all'anno fino alla scadenza per un totale di detrazioni nel decennio di € 5.000,00.
Piuttosto che di bonus, come viste in precedenti edizioni ove lo sconto si chiedeva al rivenditore, che poteva concederlo previa verifica in rete della disponibilità di un plafond, si tratta di una vera e propria detrazione associata ai lavori di ristrutturazione a cui si accompagna.
Infatti, le spese documentate, si sconteranno solo ed esclusivamente qualora relative a lavori di ristrutturazione.
Rientrano nell'agevolazione anche le spese sostenute per il montaggio ed il trasporto dei mobili ma sono esclusi gli elettrodomestici, per cui dall'eventuale fattura si dovrà scorporare la parte di spesa relativa a questi ultimi.

Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi

martedì 4 giugno 2013

La conservazione dei documenti delle dichiarazioni fiscali

Con l'imminente scadenza del termine di invio delle dichiarazioni fiscali, si ripropone il tema della conservazione della documentazione utilizzata per ottenere detrazioni e deduzioni dai modelli di denuncia dei redditi, ovvero le "prove" delle spese che consentono risparmi sul versamento delle imposte.
E' pacifico che la documentazione relativa agli oneri deducibili e altri oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta devono essere conservate, in originale, a cura del contribuente per tutto il periodo in cui l'Amministrazione Finanziaria può richiederla.
 In particolare, per le imposte dirette, ai sensi dell'articolo 43 del D.p.r. n. 600/1973, come modificato dal D.lgs 9/7/1997, n. 241, "gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Dunque, se ci riferiamo alla campagna delle DICHIARAZIONI 2013, relative ai redditi del 2012, la documentazione dovrà essere conservata e all'occorrenza esibita fino al 31/12/2017.

Una particolare tipologia di spese detraibili è costituita, poi, dalle QUOTE FRAZIONABILI di spesa. Si pensi a quelle, ad esempio, sostenute per il recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico la cui detrazione spetta per quote costanti in un periodo di dieci anni.
In questo caso i termini di conservazione dei documenti possono essere più lunghi.
In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate "Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione".
Un discorso analogo può dunque ritenersi valido per tutte le spese la cui detrazione è frazionata nel corso di più anni.

Studio Fiscale Li Gioi


mercoledì 22 maggio 2013

Invitalia esaurisce i fondi per l'Autoimprenditorialità

"Per esaurimento delle risorse finanziarie relative agli incentivi previsti dal Decreto Legislativo 185/2000 (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24.04.2013), dal 26 aprile 2013 non è possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’ Autoimprenditorialità."

Con questa nota, apparsa sul sito web di Invitalia, lo scorso Aprile, si blocca un aiuto fondamentale allo sviluppo economico italiano che, da oltre un decennio e con modalità diverse, ha accompagnato ed aiutato ad inserirsi, tantissimi giovani imprenditori, nel mondo del lavoro. 
In un periodo in cui trovare lavoro è pressoché impossibile e perderlo sempre più facile, dove le banche chiudono qualsiasi possibilità di accesso al credito a giovani e imprenditori, viene meno, dunque, un canale privilegiato di accesso alla vita lavorativa per aspiranti imprenditori di tutte le età.

La causa, successiva ad un periodo di fortissima selezione ed esclusione dei progetti presentati ad opera degli operatori addetti, è dovuta principalmente alla difficoltà dei "finanziati" di rimborsare le quote relative ai mutui concessi e per una classe politica sempre meno attenta ai bisogni di chi, piccole e medie imprese, ha portato avanti da sempre l'economia italiana.

Firmato
"UN FINANZIATO"
Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi

Obbligo di PEC entro il 30.06.2013 per le ditte individuali

                                                                                                     
Dopo le società e le imprese di nuova costituzione, anche per le ditte individuali iscritte nel Registro delle Imprese scatta l'obbligo di dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di effettuarne il deposito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
A stabilirlo e la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che all'art. 5, co.2 sancisce: "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013."
Per l'obbligo previsto è pertanto necessario:
- aprire una casella di posta elettronica certificata tramite i diversi gestori accreditati (ARUBA, ONEPEC, etc.);
- procedere al deposito, presso la Camera di Commercio competente, esclusivamente per via telematica entro il 30.06.2013. Per il mancato deposito sono previste sanzioni.

Per l'apertura della casella è consigliabile sfruttare le diverse promozioni esistenti sul mercato che offrono la possibilità di registrare, entro la stessa data del 30.06.2013, un dominio PEC in modo gratuito per un anno e, per il deposito presso la Camera di Commercio, dotarsi di un certificato di firma digitale (qualora si voglia procedere direttamente) o rivolgersi al proprio professionista di fiducia per chiarimenti.
Saluti
Studio Fiscale Li Gioi


lunedì 21 maggio 2012

Imposte da Unico 2012, alla firma la proroga!

Da notizie apprese dalla stampa specializzata, pare che il Governo stia mettendo a punto un D.p.c.m., che dovrà ora essere firmato dal Consiglio dei Ministri, il quale dovrebbe concedere, anche quest'anno, una proroga di venti giorni per la liquidazione ed versamento delle imposte derivanti da Unico 2012 relative al periodo d'imposta 2011.
In particolare, i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata potranno versare le imposte entro il 9 luglio 2012 (anziché entro il 18 giugno 2012), ovvero entro il 20 agosto 2012 (anziché entro il 18 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%.
Altre imposte, quali l'IMU, non subiranno invece slittamenti. Rimane, dunque, fissata la data del 18 giugno (il sedici cade di sabato) per il calcolo ed il versamento del primo acconto dell'imposta con l'applicazione delle aliquote provvisorie stabilite in quelle base (4 e 7,6 per mille).
Si fa presente, infatti, che le aliquote definitive saranno determinate dai Comuni e l'imposta definitiva oggetto di conguaglio il prossimo 17 dicembre.

Studio Fiscale Li Gioi