Prudente. Uomo che crede al 10% di ciò che sente, ad un quarto di ciò che legge e alla metà di ciò che vede.




martedì 4 giugno 2013

La conservazione dei documenti delle dichiarazioni fiscali

Con l'imminente scadenza del termine di invio delle dichiarazioni fiscali, si ripropone il tema della conservazione della documentazione utilizzata per ottenere detrazioni e deduzioni dai modelli di denuncia dei redditi, ovvero le "prove" delle spese che consentono risparmi sul versamento delle imposte.
E' pacifico che la documentazione relativa agli oneri deducibili e altri oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta devono essere conservate, in originale, a cura del contribuente per tutto il periodo in cui l'Amministrazione Finanziaria può richiederla.
 In particolare, per le imposte dirette, ai sensi dell'articolo 43 del D.p.r. n. 600/1973, come modificato dal D.lgs 9/7/1997, n. 241, "gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del titolo I del Dpr n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Dunque, se ci riferiamo alla campagna delle DICHIARAZIONI 2013, relative ai redditi del 2012, la documentazione dovrà essere conservata e all'occorrenza esibita fino al 31/12/2017.

Una particolare tipologia di spese detraibili è costituita, poi, dalle QUOTE FRAZIONABILI di spesa. Si pensi a quelle, ad esempio, sostenute per il recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico la cui detrazione spetta per quote costanti in un periodo di dieci anni.
In questo caso i termini di conservazione dei documenti possono essere più lunghi.
In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate "Le spese di ristrutturazione della casa che hanno dato diritto alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, si devono conservare fino alla fine del quinto anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l'ultima quota della detrazione".
Un discorso analogo può dunque ritenersi valido per tutte le spese la cui detrazione è frazionata nel corso di più anni.

Studio Fiscale Li Gioi


mercoledì 22 maggio 2013

Invitalia esaurisce i fondi per l'Autoimprenditorialità

"Per esaurimento delle risorse finanziarie relative agli incentivi previsti dal Decreto Legislativo 185/2000 (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24.04.2013), dal 26 aprile 2013 non è possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’ Autoimprenditorialità."

Con questa nota, apparsa sul sito web di Invitalia, lo scorso Aprile, si blocca un aiuto fondamentale allo sviluppo economico italiano che, da oltre un decennio e con modalità diverse, ha accompagnato ed aiutato ad inserirsi, tantissimi giovani imprenditori, nel mondo del lavoro. 
In un periodo in cui trovare lavoro è pressoché impossibile e perderlo sempre più facile, dove le banche chiudono qualsiasi possibilità di accesso al credito a giovani e imprenditori, viene meno, dunque, un canale privilegiato di accesso alla vita lavorativa per aspiranti imprenditori di tutte le età.

La causa, successiva ad un periodo di fortissima selezione ed esclusione dei progetti presentati ad opera degli operatori addetti, è dovuta principalmente alla difficoltà dei "finanziati" di rimborsare le quote relative ai mutui concessi e per una classe politica sempre meno attenta ai bisogni di chi, piccole e medie imprese, ha portato avanti da sempre l'economia italiana.

Firmato
"UN FINANZIATO"
Li Gioi Giovanni
Studio Fiscale Li Gioi

Obbligo di PEC entro il 30.06.2013 per le ditte individuali

                                                                                                     
Dopo le società e le imprese di nuova costituzione, anche per le ditte individuali iscritte nel Registro delle Imprese scatta l'obbligo di dotarsi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di effettuarne il deposito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
A stabilirlo e la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che all'art. 5, co.2 sancisce: "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013."
Per l'obbligo previsto è pertanto necessario:
- aprire una casella di posta elettronica certificata tramite i diversi gestori accreditati (ARUBA, ONEPEC, etc.);
- procedere al deposito, presso la Camera di Commercio competente, esclusivamente per via telematica entro il 30.06.2013. Per il mancato deposito sono previste sanzioni.

Per l'apertura della casella è consigliabile sfruttare le diverse promozioni esistenti sul mercato che offrono la possibilità di registrare, entro la stessa data del 30.06.2013, un dominio PEC in modo gratuito per un anno e, per il deposito presso la Camera di Commercio, dotarsi di un certificato di firma digitale (qualora si voglia procedere direttamente) o rivolgersi al proprio professionista di fiducia per chiarimenti.
Saluti
Studio Fiscale Li Gioi


lunedì 21 maggio 2012

Imposte da Unico 2012, alla firma la proroga!

Da notizie apprese dalla stampa specializzata, pare che il Governo stia mettendo a punto un D.p.c.m., che dovrà ora essere firmato dal Consiglio dei Ministri, il quale dovrebbe concedere, anche quest'anno, una proroga di venti giorni per la liquidazione ed versamento delle imposte derivanti da Unico 2012 relative al periodo d'imposta 2011.
In particolare, i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata potranno versare le imposte entro il 9 luglio 2012 (anziché entro il 18 giugno 2012), ovvero entro il 20 agosto 2012 (anziché entro il 18 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%.
Altre imposte, quali l'IMU, non subiranno invece slittamenti. Rimane, dunque, fissata la data del 18 giugno (il sedici cade di sabato) per il calcolo ed il versamento del primo acconto dell'imposta con l'applicazione delle aliquote provvisorie stabilite in quelle base (4 e 7,6 per mille).
Si fa presente, infatti, che le aliquote definitive saranno determinate dai Comuni e l'imposta definitiva oggetto di conguaglio il prossimo 17 dicembre.

Studio Fiscale Li Gioi

giovedì 17 maggio 2012

Lettere dell'Agenzia, arrivano i controlli formali!

Come specificato da un comunicato stampa del 15 maggio 2012, l'Agenzia delle Entrate sta, in questi giorni, inviando ai contribuenti persone fisiche le lettere per i controlli formali delle Dichiarazioni dei Redditi. Il riferimento normativo di questo tipo di controllo è l'art. 36-ter del Testo Unico dell'Accertamento (D.P.R. 600/73) il quale recita al co. 1: "Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (delle dichiarazioni dei redditi, ndr), al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze".
Si tratta dei consueti controlli sugli oneri dedotti e sulle detrazioni di imposta che riguardano circa il 4% delle dichiarazioni delle persone fisiche.
Una parte consistente dei controlli consiste nella richiesta di documenti che servono a verificare che le spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni fiscali (spese sanitarie e veterinarie, mutui, ristrutturazioni edilizie, spese per attività sportive dei figli sotto i 18 anni, spese universitarie, contributo al s.s.n. versato tramite il premio dell'assicurazioni r.c. auto, previdenza integrativa, ecc.) siano state effettivamente sostenute e correttamente indicate in dichiarazione. Questa attività di riscontro, assolutamente di routine, è eseguita per norma entro il secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, per cui, oggetto di controllo saranno le dichiarazioni sui redditi del 2009 inviate tramite Unico 2010 o mod. 730/2010 . Nella richiesta è indicato il termine di 30 giorni per presentare la documentazione che decorre dalla data di ricevimento della lettera da parte del contribuente. A quest'ultimo riguardo non sono richieste particolari formalità di prova.
Nulla da temere ha, dunque, chi ha correttamente indicato in dichiarazione oneri, spese, ecc. (e possa dimostrarli).
Studio Fiscale Li Gioi

venerdì 30 marzo 2012

Società a responsabilità limitata Semplificata (S.r.l.s.) per gli under 35


Con la conversione del D.L. n. 1/2012, viene confermata la possibilità, per giovani che non hanno ancora compiuto i 35 anni, di costituire con solo 1 euro una Società a responsabilità limitata.
La novità prevista riguarda, in sostanza, l’introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2463 bis, intitolato per l’appunto “Società a responsabilità limitata semplificata”.
Questa “nuova società” si caratterizza dal fatto che può essere costituita con contratto o atto unilaterale solo da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età e prevede che: il capitale sia di almeno 1 (un) euro (contro l’attuale minimo di 10.000 euro); la costituzione avvenga mediante scrittura privata da depositare presso il registro delle Imprese a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo, di segreteria e senza dover sostenere spese notarili.
Inutile soffermarsi, in questa sede, sulle perplessità nutrite in merito a tale agevolazione, rimaniamo in attesa del Decreto Ministeriale che dovrà definire il modello standard tipizzato di Atto Costitutivo della nuova società semplificata ed ulteriori linee guida e interpretazioni sulle conseguenze del raggiungimento dei 35 anni di uno o più soci.
Studio Fiscale Li Gioi

lunedì 26 marzo 2012

Entro il 31 marzo l’invio del Modello EAS per le variazioni negli Enti Associativi


Con il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi (Modello Eas), approvato nel 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, gli enti associativi forniscono all’Agenzia delle Entrate informazioni rispetto al proprio status giuridico e fiscale. In particolare si tratta di informazioni relative alla compagine sociale, al volume e alla composizione delle entrate, al tipo di attività svolta e alle modalità con cui gli enti operano.
Il Modello contiene una serie di quesiti che consento all’Agenzia delle Entrate di verificare se tutte quelle associazioni che anagraficamente si qualificano come “non commerciali” siano in realtà meritevoli di usufruire delle agevolazioni fiscali ad esse previste. Obiettivo della disposizione, è quello di contrastare l’uso distorto della qualifica di ente associativo ed evitare, dunque, che dietro questa forma giuridica si nasconda un’attività commerciale; l’invio del modello diventa, quindi, adempimento necessario per poter continuare a fruire delle agevolazioni riconosciute.
L’onere della presentazione del modello di comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali è previsto per tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi, ad esclusione degli enti espressamente esonerati. Pertanto, sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di de commercializzazione. Ne consegue che l’onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi.Sono, invece, esonerati dall’onere di comunicare all’Agenzia dell’entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale (purché non effettuino cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi né effettuino operazioni strutturalmente commerciali ancorchè non imponibili, compresi i corrispettivi specifici incassati a fronte dell’attività istituzionale).
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25/5/1995;
le associazionipro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
Ancora, non sono interessati dall’adempimento in esame :
· gli enti che non hanno natura associativa (es. fondazioni)
· gli enti di diritto pubblico
· gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. fondi pensione)
· le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, comprese le Onlus di diritto.
Il modello va presentato, entro 60 gg dalla costituzione dell’ente associativo e per comunicare le variazioni avvenute, rispetto ai dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno. Non è necessario comunicare quelle variazioni che riguardano dati dell’ente (es. sede legale) o del legale rappresentante già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, perché comunicati tramite i modelli AA5/6 o AA9/10 e si rinvia alle Istruzioni del modello per la verifica dei dati che obbligatoriamente è necessario comunicare.
Si rammenta, inoltre, che tra le sanzioni previste in caso di mancato invio del modello per gli enti collettivi obbligati, vi è la fiscalizzazione delle quote associative e conseguente tassazione delle stesse. Ancora, in un’ottica repressiva dei “falsi” enti non commerciali, si fa presente che il Decreto Semplificazioni in vigore dal 2 marzo 2012 ha previsto la possibilità di accedere ai locali degli Enti Non Commerciali o delle ONLUS", ai fini dell'effettuazione di verifiche fiscali, tramite «una semplice autorizzazione del Capo Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate o del Comandante della Guardia di Finanza». In precedenza solo con l'autorizzazione del Pubblico Ministero" era consentito accedere nei locali degli Enti non lucrativi e delle ONLUS dietro MOTIVATA richiesta, dell'esistenza di gravi indizi per violazioni tributarie, inoltrata al PM dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
Studio Fiscale Li Gioi